n.5 del 10.01.2018 periodico (Parte Seconda)

Attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 26 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" Tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio - approvata con DGR 1889/2017. Revoca e nuove disposizioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1889 del 29/11/2017 recante “Attuazione dell'articolo 38 della legge regionale 26 ottobre 2016, n.18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio”.

Considerato che con tale deliberazione, è stata data attuazione alla legge Regionale 26 ottobre 2016, n.18 Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili, che all’articolo 38 prevede:

 “La Regione al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l’attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro. Le tabelle hanno un valore indicativo. La loro pubblicizzazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d’illegalità”.

Dato atto che:

  • la determinazione di tabelle di riferimento ha il solo ed esclusivo fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l’attività di vigilanza sugli appalti sottocosto.
  • a seguito dell’abrogazione di norme impositive di tariffe minime, tra cui l’art.4 del D.P.R. n.342/1994, per effetto dell’art.3, comma 9, del D.L. n.138/2011, convertito in legge n.148/2011, nonché dell’art.34 del D.L. 201/2011 convertito in legge n.214/2011 e dell’art.1 del D.L. n.1/2012, convertito in legge n.27/2012 (nota ministeriale prot. N. 32/21216 del 9 ottobre 2016), le tabelle di riferimento devono intendersi meramente indicative e non vincolanti, in quanto volte solo ad evidenziare un possibile rischio di illegalità;

Che al fine di determinare una media regionale delle tariffe che tenga conto del costo minimo orario del lavoro di facchinaggio erano stati acquisiti i seguenti decreti direttoriali delle Direzioni Territoriali del Lavoro del territorio regionale:

- decreto n.35/2012 DTL Ferrara;

- decreto n. 35/2014 DTL Parma e Reggio Emilia;

- decreto n.2/2015 DTL Bologna;

- decreto n.44/2016 DTL Piacenza;

- decreto n.4/2016 DTL Rimini;

- decreto n.17/2016 DTL Ravenna;

- decreto n. 5/2017 DTL Modena;

- decreto n.18281/2017 DTL Ravenna, Forli, Cesena sede di Cesena. 

Che si era ritenuto di dedurre la media regionale, così come previsto dal citato art.38 LR 18/2016, dalle tariffe per il costo del lavoro e comprensive anche degli oneri della sicurezza,individuata facendo riferimento esclusivamente ai seguenti decreti adottati a partire dall’anno 2016 in avanti e validi anche per l’anno 2017:

1. decreto n.44/2016 DTL Piacenza,che stabilisce che le tariffe individuate hanno valore per tutto l’anno 2017, e prevede le seguenti tariffe orarie:

  • attività svolte di facchinaggio semplice svolte da personale di livello 6s ……..euro 18,39
  • attività di facchinaggio complesse svolte da personale di livello 5……………….euro 19,69

2. decreto n.4/2016 DTL Rimini, che stabilisce che le tariffe individuate hanno valore per il biennio 2016-2017, e prevede la seguente tariffa oraria per tutte le operazioni:……………….euro 20,00

3. decreto n.17/2016 DTL Ravenna che stabilisce che le tariffe individuate hanno valore per il 2017, e prevede la seguente tariffa oraria per tutte le operazioni:……………….euro 19,50 (aumento di 0,50 a cottimo)

4. decreto n. 5/2017 DTL Modena, che stabilisce che le tariffe individuate hanno valore per tutto l’anno 2017, e prevede le seguenti tariffe orarie:

  • attività svolte di facchinaggio semplice svolte da personale di livello 6s ……..euro 21,30
  • attività di facchinaggio complesse svolte da personale di livello 5……………….euro 23,90

5. decreto n.18281/2017 DTL Ravenna, Forli, Cesena sede di Cesena, che stabilisce che le tariffe individuate hanno valore per il 2017, e prevede la seguente tariffa oraria per tutte le operazioni:……………….euro 19,50 

Con la citata delibera veniva previsto quale valore medio regionale del costo minimo orario per le attività di facchinaggio semplice comprensivo dei costi della sicurezza, l’importo pari a euro 20,00 all’ora;

Dato atto che i valori individuati in ambito territoriale sono i seguenti:

-

decreto n.44/2016 DTL Piacenza

18,39

- decreto n.4/2016 DTL Rimini 

20,00

- decreto n.17/2016 DTL Ravenna

19,50

- decreto n. 5/2017 DTL Modena

21,30

- decreto n.18281/2017 DTL Ravenna, Forlì, Cesena

19,50

Che la media regionale rideterminata sulla base dei decreti direttoriali considerati corrisponde a euro 19,73;

Ritenuto pertanto di meglio specificare il valore medio regionale di riferimento e di rideterminare l’importo relativo come sopra indicato procedendo quindi:

- alla revocare la delibera 1889/2017;

- alla adozione, in sostituzione, delle seguenti disposizioni:

a) di prevedere quale valore medio regionale, ai sensi dell’art.38 LR 18/2016, delle tariffe per le attività di facchinaggio semplice, basate sul costo minimo orario del lavoro e della sicurezza, l’importo pari a € 19,73 all’ora;

b) di dare atto che l’importo così individuato ha un valore meramente indicativo e che si provvederà a darvi pubblicizzazione al solo ed esclusivo fine di rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d’illegalità;

c) di stabilire che l’importo così determinato ha valore per l’anno 2017 e fino all’approvazione da parte propria di nuovo importo.

Di dare atto che:

- tale importo non è comprensivo di eventuali maggiorazioni dovute per attività complesse e per particolari condizioni (cottimo, festivi, notturno etcc…);

- l’importo così individuato ha un valore meramente indicativo;

- si provvederà a darvi pubblicizzazione al solo ed esclusivo fine di rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d’illegalità.

Richiamati il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché la propria deliberazione n. 89/2017 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”; 

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • nn. 53/2015, n. 2184/2015, n. 2189/2015, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 2338/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 242/2015; 
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.; 

Viste le seguenti leggi regionali:

  • legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazioni della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile; 
  • legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni; 
  • legge regionale del 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizione per la formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di Stabilità regionale 2017); 
  • legge regionale del 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”; 

Dato atto del parere allegato; 

Su proposta dell'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità; 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. Di revocare la propria deliberazione n. 1889/2017, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate; 

2. di prevedere quale valore medio regionale, ai sensi dell’art.38 LR 18/2016, delle tariffe per le attività di facchinaggio semplice, basate sul costo minimo orario del lavoro e della sicurezza, l’importo pari a € 19,73 all’ora, dando atto che tale importo non è comprensivo di eventuali maggiorazioni dovute per attività complesse e per particolari condizioni (cottimo, festivi, notturno etc.); 

3. di dare atto che l’importo così individuato ha un valore meramente indicativo e che si provvederà a darvi pubblicizzazione al solo ed esclusivo fine di rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d’illegalità; 

4. di stabilire che l’importo così determinato ha valore per l’anno 2017 e fino all’approvazione da parte propria di nuovo importo; 

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione. 

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