n.166 del 29.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione n. 7488 del 21/5/2018, recante “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2018”;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni relativamente alla presenza della flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore Scaphoideus titanus, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016, recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna” e l’attuativa circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13 ottobre 2017;

- n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021” contenente in allegato “la Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Viste le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 19741 del 06 dicembre 2017, recante “Nomina dei responsabili del procedimento del Servizio Fitosanitario, ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993”;

- n. 9908 del 26 giugno 2018, recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di dichiarare "zone di insediamento" di flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le seguenti aree vitate (Allegato 1):

- Piacenza: intero territorio;

- Parma: intero territorio;

- Reggio Emilia: intero territorio;

- Modena: intero territorio;

- Bologna: comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

3) di dichiarare "zona focolaio" di flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/05/2000, le seguenti aree vitate (Allegato 1):

- Bologna: tutti i comuni della provincia ad eccezione di quelli in zona di insediamento;

- Ravenna: intero territorio;

- Ferrara: territorio del comune di Argenta, a nord e a est del confine di provincia, a sud del fiume Reno, della Strada Provinciale n. 48 Via Argine Marino, del Canale Fossa Marina, della Via Marchetto, della Via Argine Pioppa e della Via Giuliana, a ovest della Via Fossa Menate, così come evidenziato nella mappa, Allegato 2 alla presente determinazione;

- Forlì-Cesena: comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio;

4) di disporre l'obbligo di estirpare nelle "zone di insediamento" ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata o di asportare obbligatoriamente da ogni pianta le parti che presentano sintomi sospetti di flavescenza dorata;

5) di disporre l'obbligo di estirpare nelle "zone focolaio" ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;

6) di disporre l'obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

7) di disporre il divieto, nelle "zone focolaio" e nelle "zone di insediamento", di prelevare materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

8) di disporre l'obbligo di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento", ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata;

9) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate delle province di Bologna, Ravenna (con esclusione dei comuni di Cervia e Ravenna), Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta) e Forlì-Cesena (limitatamente alla zona focolaio dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio), n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (Allegato 3);

10) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna (limitatamente ai comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (Allegato 3);

11) di disporre l'obbligo di eseguire, nei vigneti a conduzione biologica ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta), Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio) e Rimini, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (Allegato 3);

12) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento" e, in presenza di piante sintomatiche, nei comuni di Cervia e Ravenna, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale (Allegato 3);

13) di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta), Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio) e Rimini, n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus (Allegato 4);

14) di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara (al di fuori della "zona focolaio" del comune di Argenta) e Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio), n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus (o 2 trattamenti in caso di presenza accertata di flavescenza dorata) (Allegato 4);

15) di disporre l'obbligo di eseguire, nei barbatellai presenti nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Ferrara (limitatamente alla zona focolaio del comune di Argenta), Forlì-Cesena (limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio) e Rimini, n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus (Allegato 4);

16) di disporre l'obbligo di eseguire, nei barbatellai presenti nelle province di Ferrara (ad esclusione dell’area del comune di Argenta dichiarata "zona focolaio"), Forlì-Cesena (ad esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio), n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus (Allegato 4);

17) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note ogni anno con specifica comunicazione inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

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