n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica il cui termine di pagamento scadeva nel periodo 1 gennaio - 31 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01 nonché della nota prot. 0103231.I del 5/2/2021 dal Dirigente professional Tributi e Sanzioni Tributarie, Anna Previati Dirigente professional Tributi e Sanzioni Tributarie, Anna Previati 

Visti: 

- il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 “Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche”;

- l’articolo 4 della L. 16 maggio 1970, n. 281 “ Tassa Automobilistica regionale”;

- l’articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e sue successive modificazioni, che ha istituito la tassa automobilistica regionale di proprietà;

- il Titolo III del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1 gennaio 1993;

- la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che, con l’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- il D.M. 18 novembre 1998, n. 462, che ha regolamentato le modalità e i termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463;

- la Legge 27 luglio 2000, n. 212, e in particolare l’art. 6 “Conoscenza degli atti e semplificazione”;

- la Legge 5 maggio 2009, n. 42 ”Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, in particolare l’art.2 e l’art.7;

- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per sviluppare una propria politica fiscale che possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione;

- il D.L. 26 ottobre 2019, n.124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1 gennaio 2020;

Viste altresì:

- la legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e in particolare l’art. 6 “Riscossione coattiva”;

- la legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, e in particolare l’art. 2 che individua nel dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali, o in un suo delegato, l’autorità competente all’adozione degli atti relativi all'accertamento e alla liquidazione dei tributi regionali, all'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e quelli accessori o conseguenti;

- la legge regionale 17 dicembre 2011, n. 17, e in particolare l’art. 4 ”Accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione per il triennio 2020-2022 con l’Automobile Club d’Italia (ACI) per la gestione delle attività inerenti alla tassa automobilistica;

- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11, e in particolare l’art. 17 ”Pubblicazione della determinazione dirigenziale per l'avvio delle attività di accertamento in materia di tassa automobilistica”;

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna ha postalizzato ai contribuenti nel corso dell’anno 2020 gli avvisi di pagamento della tassa automobilistica, il cui termine per il pagamento spontaneo scadeva nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019, per sollecitarne l’adempimento beneficiando della possibilità di corrispondere il tributo con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472, “Ravvedimento”;

Tenuto conto che:

- è spirato il termine ultimo indicato sugli avvisi di pagamento per provvedere in via spontanea;

- l’amministrazione regionale è tenuta ad attivare le procedure di recupero entro i termini di prescrizione previsti in materia dall’art. 5 del D.L. 953/1982;

Preso atto che:

- l’art. 17 della L.R. n. 11/2020 prevede che il responsabile in materia di accertamento e recupero della tassa automobilistica, o un suo delegato, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 adotti la determinazione dirigenziale per dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17 e che la determinazione dirigenziale debba essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che:

- debba essere data pubblicità al contribuente attraverso la pubblicazione nel BURERT e sul portale istituzione “Finanze” dell’inizio dei controlli per l’avvio della fase inerente all’attività di recupero;

- debba, conseguentemente, essere inibita l’effettuazione del pagamento tramite la piattaforma pagoPA;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U.R.I. del 5 aprile 2013) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm. per quanto applicabili, n. 468 del 10 aprile 2017, n. 2013 e n.2018 del 28 dicembre 2020 e n. 415 del 29 marzo 2021 e le Determinazioni dirigenziali n.9819 del 25 giugno 2018 e successive proroghe, da ultima la determinazione n. 5555 del 31 marzo 2021, nonché le determinazioni n. 3484 del 26 febbraio 2019 e successive proroghe, da ultima la determinazione n. 5626 del 31 marzo 2021;

Visto l’atto Prot. 0292907.I del 31/3/2021 a firma del Direttore della Direzione Generale Finanze, dott. Onelio Pignatti, che dispone le sostituzioni in caso di assenza di durata inferiore al mese dei Responsabili di Servizio della Direzione Generale Finanze;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- di dare avvio alle attività previste dall'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 17;

- di dare disposizioni all’Automobile Club d’Italia (ACI) affinché provveda ai controlli di merito e all’invio dei flussi delle posizioni irregolari e/o regolarizzate, come previsto nella deliberazione di Giunta regionale n. 2423 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cooperazione per il triennio 2020-2022 con l’Automobile Club d’Italia (ACI) per la gestione delle attività inerenti alla tassa automobilistica;

- che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);

- che ne sia data pubblicità sul portale istituzionale Finanze della Regione Emilia-Romagna;

- che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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