n.140 del 16.05.2022 (Parte Seconda)
Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii. per la stagione balneare 2022 in Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19 aprile 2018 recante “Modifica del Decreto 30 marzo 2010, recante: «Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione»”;
- la propria deliberazione n. 738 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i. per la stagione balneare 2021 in Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n. 1920 del 22 novembre 2021 avente per oggetto: “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2021 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i.”;
- la determinazione dirigenziale n. 6241 del 1 aprile 2022 avente ad oggetto: “L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019 e s.m.i. di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni Costieri della Regione Emilia-Romagna”;
Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2022 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia–Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii., riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;
Valutato utile effettuare, in corrispondenza di alcune foci dei corsi d’acqua/porti canale, in zone non adibite alla balneazione, dei campioni di monitoraggio conoscitivo, in cui determinare gli stessi parametri microbiologici previsti per le acque di balneazione e con la stessa periodicità del programma di monitoraggio delle acque di balneazione;
Ritenuto opportuno che l’acqua di balneazione con BWID IT008039014004, denominata “Marina di RA” nel Comune di Ravenna, che attualmente costituisce l'acqua di balneazione più estesa di tutta la Riviera, sia divisa in due diverse acque di balneazione e, nello specifico, la succitata acqua di balneazione erediterà la serie di dati e la relativa classificazione di qualità, mantenendo il punto di prelievo inalterato, mentre la nuova acqua di balneazione denominata “Marina di Ravenna Sud” risulterà “acqua di nuova individuazione” definendo un nuovo punto di monitoraggio per la classificazione della nuova acqua di balneazione, prospiciente la foce del Canale del Molino, secondo il criterio del maggior rischio di inquinamento, quale punto di controllo per la nuova acqua individuata come quella che racchiude la zona con scogliere;
Considerato, inoltre, che si ritiene necessario attuare per la succitata acqua di balneazione denominata “Marina di Ravenna Sud”, come misura di gestione, un controllo intensificato effettuando i campionamenti ogni due settimane, al fine della tutela della salute dei bagnanti e per poter classificare in tempi brevi la nuova acqua di balneazione;
Ritenuto di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
Rilevato che:
- secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii., la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;
- in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;
Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.:
a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;
d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
Ritenuto utile fornire indicazioni ai Comuni per la gestione tempestiva della comunicazione al pubblico di divieti temporanei o permanenti di balneazione mediante apposizione di adeguata segnaletica, individuando dimensioni e contenuto della Cartellonistica e modalità di posizionamento della stessa, al fine di una applicazione omogenea, che sono state predisposte sulla base dei riferimenti normativi vigenti, con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale Balneazione, composto da tecnici del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, delle Aziende USL di Ferrara e della Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna;
Valutata la necessità che le Aziende USL, nelle proprie proposte di ordinanze preventive, citino il Progetto “Previbalneazione” per lo sviluppo di un sistema di previsione dell’inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell’Emilia-Romagna che è alla base dei risultati scientifici e modellistici che portano a definire i tempi di divieto alla balneazione attualmente adottati a seguito dell’apertura degli sfiori/by-pass dei depuratori;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 6 maggio 2022 e trattenuto agli atti del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area di Lavoro e conferimento incarico”;
Dato atto che la Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2022 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 98 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;
2. di stabilire che le zone marino-costiere elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono adibite alla balneazione;
3. di stabilire che le acque superficiali interne della Regione Emilia-Romagna, allo stato attuale, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
4. di stabilire che siano effettuati in corrispondenza di alcune foci dei corsi d’acqua/porti canale, in zone non adibite alla balneazione, dei campioni di monitoraggio conoscitivo, in cui determinare gli stessi parametri microbiologici previsti per le acque di balneazione e con la stessa periodicità del programma di monitoraggio delle acque di balneazione, di cui al “Monitoraggio microbiologico conoscitivo” dell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che l’acqua di balneazione con BWID IT008039014004, denominata “Marina di RA” nel Comune di Ravenna, che attualmente costituisce l'acqua di balneazione più estesa di tutta la Riviera, sia divisa in due diverse acque di balneazione e, nello specifico, la succitata acqua di balneazione erediterà la serie di dati e la relativa classificazione di qualità, mantenendo il punto di prelievo inalterato, mentre la nuova acqua di balneazione denominata “Marina di Ravenna Sud” risulterà “acqua di nuova individuazione” definendo un nuovo punto di monitoraggio per la classificazione della nuova acqua di balneazione prospiciente la foce del Canale del Molino, secondo il criterio del maggior rischio di inquinamento, quale punto di controllo per la nuova acqua individuata come quella che racchiude la zona con scogliere;
6. di stabilire che per la succitata acqua di balneazione denominata “Marina di Ravenna Sud” sia attuato, come misura di gestione, un controllo intensificato effettuando i campionamenti ogni due settimane, al fine della tutela della salute dei bagnanti e per poter classificare in tempi brevi la nuova acqua di balneazione;
7. di stabilire che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, è compresa tra il 28 maggio 2022 e il 30 settembre 2022;
8. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 7. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il procedimento di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;
9. di stabilire che nel periodo di cui al punto 7. venga inoltre effettuato dalla Struttura Oceanografica Daphne di A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, secondo il calendario prefissato, il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata, nonché venga svolto il monitoraggio dei Cianobatteri secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2008 e ss.mm.ii.;
10. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il Sito Web Regionale www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
11. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Area Prevenzione Ambientale Est sede Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.;
12. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, che sarà inserita dai Referenti Comunali direttamente nel Sito Web Regionale “Acque di Balneazione”, come da procedura allegata (Allegato 3), e trasmessa al Portale Acque del Ministero della Salute, nonché di apposizione,in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;
13. di fornire indicazioni ai Comuni per la gestione tempestiva della comunicazione al pubblico di divieti temporanei o permanenti di balneazione mediante apposizione di adeguata segnaletica, individuando dimensioni e contenuto della Cartellonistica e modalità di posizionamento della stessa, al fine di una applicazione omogenea, che sono state predisposte sulla base dei riferimenti normativi vigenti, con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale Balneazione, composto da tecnici del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, delle Aziende USL di Ferrara e della Romagna e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) dell’Emilia-Romagna, di cui all'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
14. di stabilire che le Aziende USL, nelle proprie proposte di ordinanze preventive, citino il Progetto “Previbalneazione” per lo sviluppo di un sistema di previsione dell’inquinamento occasionale delle acque di balneazione dell’Emilia-Romagna che è alla base dei risultati scientifici e modellistici che portano a definire i tempi di divieto alla balneazione attualmente adottati a seguito dell’apertura degli sfiori/by-pass dei depuratori;
15. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero della Transizione Ecologica, ai Comuni della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, alle Aziende USL territorialmente competenti e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”, approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
17. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.