n.390 del 12.12.2018 periodico (Parte Seconda)
Regolamento Regionale n. 3/2017 - Decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, del digestato e delle acque reflue
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali”, e in particolare il Capo III “Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro- alimentari”;
- il Regolamento di Giunta regionale n.3 del 15 dicembre 2017 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, le specifiche norme tecniche relative all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono stabilite con atto del competente Direttore Generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- l’art. 1, comma 4 del succitato Regolamento regionale n. 3/2017 prevede che “Il Direttore Generale competente in materia ambientale stabilisce eventuali ulteriori specifiche norme tecniche ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l.r. n. 4 del 2007”;
Considerato che:
− ai fini di favorire la conoscenza e l’applicazione del sopraccitato Regolamento di Giunta regionale n.3/2017, la Direzione Generale Agricoltura e la Direzione Generale Ambiente hanno organizzato specifici incontri con i soggetti interessati;
− da tale diretta interazione con gli operatori del settore è emersa la necessità di fornire chiarimenti e precisazioni, nonché ulteriori norme tecniche necessarie per assicurare la corretta utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati, in merito ai seguenti punti:
- definizioni;
- periodi di divieto della distribuzione;
- registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti;
- comunicazione;
- cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica;
- allevamenti soggetti ad AIA;
Dato atto che:
- il 21 aprile 20l7 è entrato in vigore il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato con Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell’11 aprile 2017;
- in data 25 luglio 2017, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-
Romagna con deliberazione n. 795 del 5 giugno 2017;
- in data 25 settembre 2017 è stata adottata la Deliberazione n. 1412 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del nuovo Accordo di bacino padano 2017”, che approva le misure aggiuntive previste dall’Accordo rispetto a quanto stabilito nel PAIR2020, fra le quali l’azione di carattere emergenziale, nel caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10, che prevede il divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione delle tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
- il comma 2 dell’art. 40 della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 14 “Attuazione della Sessione Europea Regionale 2018 - Abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali” ha stabilito che in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10, la misura di cui sopra trova applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo;
Considerato che:
- il DM 25 febbraio 2016 all'art. 40 comma 3 stabilisce che “Le regioni e le province autonome, in presenza di colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo, possono individuare periodi di divieto diversi da quelli indicati al comma 1, anche non continuativi, e relative decorrenze, tenendo conto dei ritmi e dei periodi di utilizzazione degli elementi nutritivi da parte di dette coltivazioni”;
- il Regolamento di Giunta Regionale n.3/2017 al comma 2 dell’art. 38 prevede che “La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un’attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna mediante i bollettini agrometeorologici”;
Considerato che il citato articolo 38 al comma 5 prevede che “L’utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati, medicai dal terzo anno d'impianto, cereali autunnovernini, colture arboree inerbite, terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata, è vietata dal 1 dicembre al 31 gennaio”;
Dato atto che ARPAE monitora l’andamento meteorologico, predisponendo specifici bollettini agrometeorologici settimanali, attraverso i quali è possibile verificare la sussistenza delle condizioni climatiche sul territorio regionale;
Constatato che:
- negli ultimi anni l’andamento meteorologico si è spesso discostato dal punto di vista termo-pluviometrico soprattutto per entità, concentrazione e frequenza delle precipitazioni, dalle medie pluriennali del recente passato;
- i bollettini agrometeorologici predisposti da ARPAE nel periodo autunno-invernale (da novembre a febbraio) contengono una sezione specifica denominata “Bollettino Nitrati” che fornisce indicazioni sui divieti di distribuzione dei fertilizzanti azotati;
- le indicazioni del Bollettino Nitrati, sull’ammissibilità delle distribuzioni, si basano sulla valutazione del contenuto idrico dei suoli e dell’entità delle precipitazioni osservate e previste, per aree omogenee individuate a livello regionale;
Vista la richiesta delle Associazioni professionali agricole di categoria relativa alla possibilità di individuare una decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica più rispondente alle mutate condizioni climatiche;
Constatato che i prati e i medicai dal terzo anno d’impianto esplorano un ampio volume di suolo e essendo caratterizzati da una ripresa vegetativa precoce, sono in grado di assorbire l’azoto minerale presente nel suolo anche nella stagione invernale, limitando il rischio di perdite verso la falda;
Ritenuto pertanto opportuno:
- predisporre il documento allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, contenente:
1. le precisazioni e i chiarimenti che si sono resi necessari a seguito del primo anno di applicazione del Regolamento sopracitato;
2. le ulteriori specificazioni/norme tecniche necessarie per assicurare la corretta utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento ed altri fertilizzanti azotati;
- di stabilire che, per le Zone Non Vulnerabili da Nitrati, il periodo di divieto di utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati e medicai dal terzo anno d'impianto sia continuativo dal 1 dicembre al 31 dicembre e nel mese di gennaio sia sospeso sulla base dei bollettini agrometeorologici predisposti dalla Regione, con riferimento ai dati forniti dall’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, e pubblicati sul sito dell’Agenzia;
Richiamati:
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) ”Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018- 2020”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase di riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 1107 dell’11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 150 del 5 febbraio 2018 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle D.G.: Cura del territorio e dell'ambiente; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni. Nomina del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA). Modifica denominazione di un servizio nell'ambito della DG Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di adottare il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, recante “Precisazioni e ulteriori norme tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento, del digestato e delle acque reflue – Regolamento di Giunta regionale 15 dicembre 2017, n. 3”;
2. di stabilire che, per le Zone Non Vulnerabili da Nitrati, il periodo di divieto di utilizzazione dei liquami e del digestato non palabile su prati e medicai dal terzo anno d'impianto sia continuativo dal 1 dicembre al 31 dicembre e nel mese di gennaio sia sospeso sulla base dei bollettini agrometeorologici predisposti dalla Regione, con riferimento ai dati forniti dall’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, e pubblicati sul sito dell’Agenzia;
3. di dare atto che, come previsto agli artt.5 comma 1 e 30 comma 1 del Regolamento regionale n.3/2017, l’utilizzazione agronomica è comunque vietata nei terreni saturi d’acqua;
4. di dare atto che, in caso di attivazione delle misure emergenziali previste dalla normativa regionale di tutela della qualità dell’aria di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1412/2017 e all’art. 40 della Legge regionale n. 14/2018, opera il divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione delle tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
6. di pubblicarela presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Paolo Ferrecchi