n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)
Tesserino integrativo per il prelievo venatorio al cinghiale in forma collettiva in Emilia-Romagna in attuazione dell'art. 5 Ordinanza n. 7/2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana
Visti:
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii., che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 definendo, tra l’altro, le zone soggette a restrizioni a seguito di focolai di peste suina africana;
- il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l’art. 2 del sopra richiamato decreto-legge il quale prevede, per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contrasto della diffusione della PSA, anche mediante il contenimento della specie cinghiale (Sus scrofa), la nomina di un Commissario straordinario il quale opera, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, a mezzo di ordinanze anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”, così come modificata a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, ed in particolare:
- l’art. 1, a norma del quale la Regione, ai sensi della legge statale, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regolamenta il prelievo venatorio programmato;
- l’art.39 con il quale la Regione, ai sensi dell’art.12 della legge statale, disciplina l’esercizio dell’attività venatoria stabilendo, tra l’altro, l’obbligo in capo al cacciatore di annotare sul tesserino venatorio le specie ed il numero dei capi abbattuti;
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Visto, inoltre, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 (di seguito PFVR 2018-2023) e prorogato “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026” con deliberazione della stessa Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023, ed in particolare la Parte 2 “Obiettivi gestionali e azioni di pianificazione” che stabilisce tra i macro-obiettivi di pianificazione il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;
Visto, infine, il Calendario venatorio regionale per la stagione 2025-2026, approvato con propria deliberazione n. 801 del 26 maggio 2025, il quale prevede, tra l’altro, per la specie cinghiale:
- "il prelievo venatorio in tutte le forme consentite dalle disposizioni vigenti … soprattutto in relazione alla rapida diffusione nel territorio regionale della Peste Suina Africana”;
- “il prelievo … in forma collettiva, nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio, secondo piani di prelievo o altri strumenti approvati dalla Regione per la gestione della Peste Suina Africana … nel rispetto delle disposizioni nazionali del Commissario straordinario per l’eradicazione della PSA in Italia …”;
Dato atto che, successivamente all’approvazione del Calendario venatorio 2025-2026, con Ordinanza n. 7 del 30 ottobre 2025 del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana contenente “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” si è disposto quanto segue:
- all’art.1 “Oggetto e ambito di applicazione”, comma 2: “Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza tenendo conto della loro situazione epidemiologica e dell’organizzazione territoriale sotto il coordinamento del Commissario straordinario alla PSA (di seguito Commissario straordinario) e del Ministero della salute”;
- all’art.5 “Zona di riduzione della densità di cinghiale per il cluster del nord Italia”:
- comma 1: “A partire dal bordo esterno della Zona CEV, o della zona soggetta a restrizione I se esterna alla Zona CEV, è individuata un’ulteriore zona di riduzione della densità del cinghiale di circa 20 km, ricadente in zona indenne. In quest’area il depopolamento deve avvenire con tutte le modalità già previste dalla normativa vigente per le zone indenni incluso il controllo faunistico. Con nota del Commissario straordinario verrà comunicato l’elenco dei comuni e delle UDG del cinghiale ricadenti nella zona di cui al presente comma”;
- comma 2: “Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, nelle UDG del cinghiale ivi inclusi gli istituti faunistici pubblici e privati, laddove non sono presenti le UDG, nei comuni ricadenti nella zona di riduzione della densità del cinghiale di cui al presente articolo, in deroga all’art. 18 della legge n. 157/1992 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme, dal 1° settembre 2025 al 28 febbraio 2026. …”;
- all’art.17 “Gruppi operativi territoriali – GOT”:
- comma 1: “Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle autorità competenti locali e alle Direzioni regionali della sanità pubblica veterinaria, dell’agricoltura e dell’ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie provinciali alle Guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all’ACL per l’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza”;
- comma 2: “I GOT regionali danno supporto alle attività di coordinamento del Commissario straordinario per le finalità di contenimento della popolazione di cinghiali e individuano all’interno degli stessi un responsabile di riferimento regionale per tali attività”;
Dato atto che, con nota prot. n. 1112 del 7 novembre 2025, come aggiornata dalla successiva nota prot. n. 27 del 13 gennaio 2026, il Commissario straordinario alla Peste suina africana ha comunicato alla Regione Emilia-Romagna le unità di gestione del cinghiale (UDG) attualmente ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale per il cluster del nord Italia anche per gli adempimenti di competenza dei Gruppi operativi territoriali (GOT) a supporto dell’attività commissariale di cui all’art. 5 dell’Ordinanza n. 7/2025;
Ritenuto che, al fine di consentire il prelievo continuativo del cinghiale in forma collettiva – e la conseguente segnatura dei capi abbattuti - dal 1° al 28 febbraio 2026 nelle unità di gestione del cinghiale (UDG) comunicate dal Commissario straordinario, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della citata Ordinanza n. 7/2025, si rende necessario approvare il tesserino integrativo, destinato ai cacciatori in possesso di tesserino cartaceo, secondo il fac-simile riportato, con le modalità di utilizzo, nell’Allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 1440 dell’8 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027””;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi
- di approvare il tesserino integrativo per la segnatura del prelievo venatorio in forma collettiva del cinghiale, per il periodo dal 1° al 28 febbraio 2026 nelle unità di gestione (UDG) ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale comunicate alla Regione Emilia-Romagna dal Commissario straordinario alla Peste suina africana, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5 dell’Ordinanza commissariale n. 7/2025, secondo il fac-simile riportato, con le modalità di utilizzo, nell’Allegato 1, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.