n. 77 del 25.05.2011 periodico (Parte Seconda)
Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 83 kw, in comune di Lama Mocogno (MO) - DLgs 387/03, L.R. 26/04. Proponente Impresa Benfenati Pier Paolo
La Provincia di Modena, autorità competente per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza 83 kW, da realizzare in Via Casolare, località La Ferla, nel comune di Lama Mocogno, comunica quanto segue.
Con la determinazione n. 185 del 5/5/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs. 387/03, l’Impresa Benfenati Pier Paolo, con sede legale in Via Stradelli Guelfi n. 42, Comune di Bologna, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 83 kW, da realizzare in Via Casolare, località La Ferla, Comune di Lama Mocogno (MO), in conformità agli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
a. prescrizioni contenute nel paragrafo “4. Prescrizioni” del documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A);
b.i lavori, ai sensi dell’art. 14 L.R. 2511/02, n.31, intendendo per essi le operazioni di organizzazione del cantiere, dovranno essere iniziati entro un anno dal rilascio del presente provvedimento; dell’inizio dovrà essere obbligatoriamente avvisato l’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata - Urbanistica, mediante lettera raccomandata o mediante consegna a mano, utilizzando l’apposito modulo, con indicazione della Direzione Lavori e dell’Esecutore dei Lavori, che dovranno sottoscriverlo (si fa presente l’obbligo di tempestiva comunicazione per eventuali sostituzioni in corso d’opera );
c. i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio del presente provvedimento. Le opere non ultimate entro tale termine dovranno essere oggetto di nuovo Titolo abilitativo;
d. su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;
e. ai sensi dell’art. 4 L. 28/2/1985 n. 47, nel cantiere dovrà essere esposto per tutta la durata dei lavori un cartello con l’indicazione dell’opera in corso, degli estremi del’ autorizzazione unica, dei nominativi del concessionario, del progettista, del Direttore dei lavori e del calcolatore, dell’impresa costruttrice e della data di inizio dei lavori;
f. deve essere conservato presso il cantiere, a disposizione delle Autorità di controllo, copia dell’Autorizzazione Unica e degli elaborati allegati;
g. ai sensi della vigente legislazione, ogni variazione dell’opera più comunemente definita “variante in corso d’opera”, dovrà essere preventivamente autorizzata, con permesso di costruire oppure notificata con denuncia di inizio attività, secondo la natura delle opere;
h. il Direttore dei lavori è tenuto a comunicare per iscritto, entro 5 giorni, l’avvenuto inizio dei lavori.
2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
- autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (DLgs 387/03)
- permesso di costruire (L.R.31/02);
- autorizzazione in merito al vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923);
- nulla osta archeologico;
- nulla osta alla connessione elettrica da parte del gestore della rete.
3) di dare atto che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A) è allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del DLgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
5) di dare atto che, come stabilito dalla delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dal contenitore per l’alloggio del contatore al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, sarà realizzato e collaudato da HERA SpA e pertanto:
a. rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
b. l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad HERA, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
c. l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 387/03, non riguarda l’impianto di rete (dalla linea HERA esistente al vano contatori), che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.
6) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
7) di stabilire che nel rispetto delle norme in materia edilizia ai sensi della L.R. 31/02, il proponente è tenuto a trasmettere le comunicazioni di inizio e di fine dei lavori ai competenti uffici dell’amministrazione comunale e per conoscenza all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena, entro 15 giorni dall’inizio e dalla fine effettive dei lavori;
8) di stabilire che, al termine dei lavori di realizzazione dell’impianto, l’Impresa Benfenati Pier Paolo dovrà presentare all’Unità Operativa VIA della Provincia di Modena un “Certificato di Regolare Esecuzione” a firma di tecnici abilitati, individuati dalla Società medesima, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni;
9) di trasmettere copia del presente atto alla società proponente, Impresa Benfenati Pier Paolo, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad HERA SpA ed alla Regione Emilia-Romagna.
A norma dell’art. 3, quarto comma, della legge n. 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione Unicaimpianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.