SUPPLEMENTO SPECIALE N.235 DEL 05.02.2014

Relazione

Il percorso

Successivamente al mandato della Giunta regionale di procedere alla realizzazione di un progetto di legge per la promozione della legalità nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari, sono stati realizzati numerosi incontri con le Associazioni imprenditoriali e sindacali regionali.

E’ stato inoltre costituito un gruppo di lavoro interdirezionale coordinato dal Servizio Opere e lavori pubblici, Legalità e Sicurezza, Edilizia pubblica e privata.

Dal confronto costruttivo con gli esperti dei settori sono emerse proposte condivise e richieste di approfondimento di vari aspetti legati alle competenze regionali, all’individuazione di strumenti efficaci da realizzare per alzare l’asticella della legalità, all’equilibrio tra le modalità di monitoraggio e di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

L’esito del lavoro ha permesso di definire una proposta di legge regionale (vedi allegato) che è stata perfezionata negli ultimi mesi attraverso incontri mirati sulle valutazioni delle proposte formalizzate dalle Parti Sociali.

Il lavoro svolto è nel solco del "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", siglato a dicembre 2011 che definisce i criteri base necessari per affrontare la crisi: lavoro e impresa, qualità sociale e sostenibilità dello sviluppo.

Credibilità, trasparenza ed efficienza delle istituzioni e della pubblica amministrazione, riconoscimento del valore del lavoro e dell’impresa, responsabilità sociale dell’impresa e dei servizi pubblici locali, partecipazione dei lavoratori, riduzione delle disuguaglianze, promozione dei diritti universali e mobilità sociale fondata sul merito e sulle pari opportunità, legalità e sicurezza, sono condizioni fondamentali per lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Il progetto di legge completa l’impegno che la Regione si è assunta sul tema della legalità già con le leggi regionali n. 2/2009, 11/2010 e 3/2011, dotandosi di ulteriori strumenti di contrasto alle infiltrazioni mafiose e criminali, di controllo della legalità e di tutela e sicurezza del lavoro.

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle politiche regionali di sviluppo, ha da tempo riconosciuto l’importanza strategica dei settori dell’autotrasporto del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari, in quanto spina dorsale delle attività produttive della nostra regione. Il plauso delle parti sociali è stato espresso nell’ultimo incontro del 28 ottobre, oltre per il metodo partecipato del lavoro svolto fin qui, anche per la visione integrata raggiunta sul tema della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazioni merci e dei servizi complementari.

L’esigenza, condivisa con le parti sociali, di definire un provvedimento normativo che possa aumentare il grado di legalità e di responsabilità sociale, nasce dalla volontà diffusa di contrastare l’inaccettabile idea che lo sviluppo delle imprese non sia coniugabile con il rispetto delle regole della concorrenza e della sicurezza del lavoro.

Le traiettorie politiche ed operative

L’obiettivo di definire uno strumento legislativo, tenendo conto dei limiti di competenza previsti per le Regioni, delle criticità evidenziate e mettendo in valore le diverse esperienze positive sul territorio regionale, si è sviluppata secondo le seguenti principali linee di intervento:

- innovare le azioni di contrasto, dando incisività all’azione di controllo, vigilanza e segnalazione agli Enti competenti, ad esempio, sulle modalità di verifica dei requisiti previsti dalle norme nazionali per l’autotrasporto; sui trasporti effettuati dalle cave sul territorio regionale, ecc.

- sottrarre opportunità, non lasciare che le organizzazioni mafiose occupino spazi vuoti, cioè dove manca sostanzialmente l’intervento delle istituzioni, impedire che l’imprenditoria sana trovi più vantaggioso fare affari con la mafia: questo deve guidare il nostro impegno negli anni futuri;

- resistenza culturale della società civile: in Emilia-Romagna le organizzazioni mafiose non hanno guadagnato legittimazione e consenso, non hanno costruito un proprio capitale sociale.

Tali linee discendono dalla consapevolezza che vi sono interi segmenti territoriali piuttosto che produttivi dove l’attività ispettiva pare poco efficace. L’opera di contrasto va resa più incisiva ed omogenea su tutto il territorio regionale.

La necessità è confermata anche da molti episodi recenti quali quelli nel comprensorio della ceramica compreso tra le province di Modena e Reggio Emilia, al CAAB, Interporto, ecc…

Il progetto di legge individua strumenti e modalità sia per la committenza pubblica, sia per la committenza privata, spingendosi al confine delle competenze, ma sempre rispettando i ruoli e le funzioni assegnate dalla Costituzione.

La volontà condivisa e declinata con le parti sociali è stata quella di dotarsi di strumenti efficaci (ad esempio l’elenco di merito) che diventino un modello, sia per l’Emilia-Romagna, sia per il livello nazionale. Da qui l’importanza di far discendere forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le Amministrazioni pubbliche, le Parti Sociali, la Direzione Regionale del Lavoro, le DTL, INAIL, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, ecc…

Il progetto di Legge d’iniziativa della Giunta della Regione Emilia-Romagna rafforza l’impegno sul tema della legalità degli ultimi anni, per dare degli strumenti di intervento più incisivi, alla luce di preoccupazioni forti sulla presenza mafiosa. Una presenza che è diventata, senza che si possa parlare di controllo del territorio, sicuramente più diffusa, più evidente e più pericolosa.

Il provvedimento normativo proposto completa un obiettivo fondamentale previsto nel programma di legislatura insieme alle seguenti due leggi regionali di questa legislatura:

la n. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”, che interviene a regolamentare un settore delicato ed importante, quale quello dei contratti pubblici e dell’edilizia, anche privata, introducendo nuove forme di controllo da un lato e di premialità dall’altro per le imprese virtuose;

la n. 3/2011, “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, con il compito di definire un quadro in cui le diverse politiche regionali attuabili possano coordinarsi efficacemente;

Infatti, è obiettivo prioritario di queste leggi garantire una presenza istituzionale efficace della Regione Emilia-Romagna, che si muova nell’ambito delle competenze costituzionali, in una prospettiva di cooperazione intersettoriale all’interno della regione stessa, e di cooperazione istituzionale con altri enti - in primo luogo con il sistema delle autonomie locali - con l’associazionismo e il volontariato, con le associazioni imprenditoriali, il sindacato, con il sistema scolastico, con gli organi che hanno competenza in materia di contrasto e repressione del fenomeno.

In sintesi, un progetto di legge regionale che tiene conto sia dell’esperienza acquisita da quanto già disposto dalla legge regionale 11/2010 sulla legalità in edilizia, applicata anche per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012, sia dalla L.R. 3/2011 sulla promozione della cultura della legalità e sui beni confiscati alla mafia.

Vogliamo dare continuità e rafforzare la nostra azione con la stessa consapevolezza, determinazione e insistenza che ci ha caratterizzato fin d’ora. Solo così riusciremo a frenare i tentativi della mafia di costruire meccanismi di consenso sociale e di legittimazione.

L’articolato di legge regionale (vedi allegato)

Il Progetto di Legge regionale è articolato in 4 Titoli e 18 articoli: il primo Titolo è inerente alle disposizioni generali; il secondo è relativo alle disposizioni per i settori dell’autotrasporto, dalle movimentazioni merci e dai servizi complementari; il terzo Titolo riguarda le disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari; il quarto è relativo alle disposizioni finali.

All’art. 1 del Titolo I vengono definiti i principi e le finalità che promuovono la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori oggetto dei Titoli secondo e terzo, più dettagliatamente l’azione della Regione va, dall’adozione di procedure finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione, alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, alla promozione di iniziative di coordinamento e cooperazione istituzionale; dall’adozione e diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, all’attività di formazione e di sensibilizzazione su questi temi, rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Queste azioni sono finalizzate a favorire la legalità, e a prevenire i rischi, a contrastare gli effetti delle infiltrazioni delle associazioni mafiose comprendendo anche la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa attraverso lo strumento della legalità delle e nelle condizioni di lavoro.

La Regione promuove questi interventi anche in collaborazione con lo Stato in armonia con le leggi regionali n. 11/2010 e n. 3/2011.

All’art. 2 e 3 sono indicate, oltre all’ambito di applicazione, le definizioni di attività di autotrasporto di merci per conto terzi e in conto proprio, di attività di facchinaggio e di attività di movimentazione delle merci.

Nei settori di cui alla definizione di tale articolo la Regione promuove iniziative di educazione alla legalità anche potenziando specifiche iniziative di formazione. Inoltre promuove in accordo con gli Enti competenti in materia previdenziale, assicurativa di vigilanza ed immigrazione, specifiche iniziative di divulgazione e informazione per sensibilizzare i lavoratori dei settori interessati.

Conl’art. 4 viene definita la promozione della responsabilità sociale delle Imprese da parte della Regione che la promuove in attuazione e con le modalità previste dal capo VIII della LR n. 17/2005 (Norme per la promozione della occupazione, della qualità sicurezza e regolarità del lavoro) e nel rispetto delle proprie competenze istituzionali. Per promuovere altresì l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei contratti pubblici di lavoro servizio e forniture, predisponendo linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti. La tutela di tali interessi si definisce definendo le prestazioni dell’oggetto di affidamento, i sub-criteri per l’individuazione dell’offerta più economicamente più vantaggiosa e le condizioni di esecuzione. La Regione promuove altresì,anche a seguito di accordi, l’introduzione e la diffusione di interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dei contratti nei confronti dei committenti privati che affidano l’esecuzione di contratti nazionali ad imprese del settore che svolgono la loro attività secondo i principi di responsabilità sociale.

Con l’art. 5 la Regione promuove iniziative di informazione e formazione volte a diffondere tra i lavoratori, compresi i soci lavoratori di società cooperative, la conoscenza, la diffusione e l’applicazione di condizioni regolari di lavoro.

Si segnala che con l’art 6, la Regione attraverso questo Progetto di Legge, istituisce un elenco di merito degli operatori economici nei settori dell’autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari. L’iscrizione a tale elenco è volontaria e prevede, da parte dei soggetti il possesso dei requisiti di regolarità sotto il profilo contributivo e anti-mafia, e può essere assunto quale criterio di valutazione finalizzato all’erogazione dei contributi pubblici regionali.

Con questo progetto di Legge con l’art 7 la Regioneistituisce anche una Consulta regionale per la legalità e la promozione della responsabilità sociale nei settori definiti all’art. 2 che può formulare valutazione, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio previsto in questo Progetto di Legge nonché per l’attuazione e la revisione della disciplina vigente. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale.

Il Titolo II articola le “Disposizioni per i settori dell’autotrasporto, della movimentazione delle merci e dei servizi complementari” promuovendo all’art 8 le misure di trasparenza e a sostegno della legalità che si attuano anche mediante specifiche intese con gli Enti pubblici competenti ad autorizzare l’esercizio dell’attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento. La finalità di questo articolo è quella di adottare delle misure per assicurare la più ampia circolazione di informazioni e dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto e, verificare con le Amministrazioni locali e le Strutture regionali competenti le criticità che emergono in tema di legalità valutandone inoltre la gravità del fenomeno per definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

Il successivo art. 9 definisce le funzione della Regione in materia di controllo e monitoraggio della regolarità dell’autotrasporto di merci, funzioni che vengono espletate dall’Osservatorio del settore dell’Autotrasporto di merci anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi. Tra le funzioni dell’Osservatorio la Regione svolge attività volte ad acquisire informazioni e dati utili per il monitoraggio delle attività degli operatori economici del settore favorendo la rilevabilità dei flussi finanziari ed elaborando i dati relativi al monitoraggio al fine di individuare e di diffondere e supportare buone pratiche volte ad obiettivi di legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Le funzioni dell’Osservatorio sono inoltre svolte attraverso un sistema informativo per la condivisione di dati utili per il controllo della legalità come definito all’art. 10.

All’art. 11 si introduce il coordinamento regionale delle funzioni di gestione degli Albi degli autotrasportatori e del rilascio delle licenze. Tale coordinamento si concretizza attraverso il tavolo di lavoro a cui partecipano i responsabili della gestione degli albi provinciali e degli elenchi delle licenze per l’esercizio dell’autotrasporto delle merci per conto proprio.

Con l’art. 12 la Regione promuove l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta.

Si pone particolare attenzione con l’art. 13, agli adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante a attività estrattive. Infatti le Imprese di autotrasporto dovranno comunicare, anche ai fini dell’inserimento nel sistema informativo individuato all’art. 10, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono per il trasporto del materiale. Se il trasporto del materiale estratto è effettuato in conto proprio tale comunicazione è a carico del soggetto autorizzato all’ attività estrattiva, se invece tali soggetti richiedenti si avvalgono di imprese di autotrasporto dovranno verificare che queste imprese comunichino i dati al sistema informativo, pena la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo che va da un minimo di uno a un massimo di sei mesi.

Il Titolo III è relativo alle disposizioni per il settore del facchinaggio e dei servizi complementari così come definito all’art. 2. Al comma 1 dell’art. 14 la Regione promuove forme di collaborazione con le Autorità competenti al fine di contrastare il fenomeno di caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro, attraverso qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori e dell’utilizzo non regolare degli stessi. Per contribuire a questa attività di contrasto la Regione promuove la stipulazione di accordi e protocolli d’intesa con tutti gli organismi istituzionali per attuare un’attività di monitoraggio e successiva diffusione di dati, informazioni e segnalazioni relativi alla disapplicazione o non corretta applicazione dei contratti di lavoro di settore.

Con l’art. 15 si istituisce un elenco regionale dei prezzi relativi ai servizi di facchinaggio, ai servizi complementari e all’attività di logistica. Tale elenco regionale comunque costituisce mero strumento di supporto per la committenza pubblica ed orientamento per la valutazione della congruità delle attività di questo settore.

La Regione con questo progetto di Legge, inoltre, attraverso la redazione di specifici bandi, intende concedere contributi alle Imprese del settore. L’art 16 definisce i criteri prioritari di valutazione per l’accesso ai contributi.

Col Titolo IV si hanno le disposizioni finali quali la “clausola valutativa” (art. 17) e la “norma finanziaria” (art. 18).

Inquadramento generale e alcuni caratteri quali e quantitativi

Nello scenario italiano della Logistica, l’Emilia-Romagna svolge un ruolo fondamentale sia per la logistica al servizio del sistema economico regionale, sia come snodo nazionale.

La logistica delle merci e le sue funzioni rappresentano un capitolo centrale del PRIT 1998-2010 (terminato ed in fase di rinnovo) così come l’attenzione dedicata alle infrastrutture portanti: Porto di Ravenna, Interporto di Bologna e sistema delle Piattaforme Logistiche, riordino del sistema ferroviario regionale, autostrada regionale Cispadana ed altro ancora.

Nella riflessione avviata per il nuovo PRIT a fianco del sistema infrastrutturale si aprono spazi di attenzione per interventi di sostegno alla qualificazione del sistema delle imprese.

Anche in Emilia-Romagna la logistica si presenta come un’opportunità sia per le realizzazioni infrastrutturali sia per le potenzialità gestionali.

Autotrasporto

L’autotrasporto merci su strada è caratterizzato dalla forte presenza di imprese di piccola dimensione. Secondo i dati 2012 del Registro delle imprese, l’Emilia-Romagna conta 6.807 imprese attive di autotrasporto merci su strada con un solo addetto, equivalenti al 61,8 per cento del totale, a fronte della media nazionale del 49,1 per cento. In Italia nessun altra regione registra una percentuale pari o superiore, in un arco compreso tra il 55,8 per cento del Friuli-Venezia Giulia e il 34,3 per cento della Campania. Se sommiamo alle imprese con un addetto quelle della classe da 2 a 5 addetti, si ha un totale di quasi 9.600 imprese, con una incidenza dell’87,0 per cento sul totale (78,1 per cento la media nazionale) e anche in questo caso l’Emilia-Romagna si trova al vertice della graduatoria nazionale. Per quanto concerne la forma giuridica, il 79,0 per cento delle imprese di autotrasporto merci su strada emiliano-romagnole è organizzato in impresa individuale, in misura largamente superiore alla media nazionale del 66,2 per cento. Anche in questo caso la percentuale dell’Emilia-Romagna è la più elevata del Paese. La forma giuridica più diffusa, dopo l’impresa individuale, è la società in nome collettivo, le cui 950 imprese attive hanno inciso per l’8,6 per cento, in misura più contenuta rispetto alla media nazionale (10,3 per cento).

Nell’ambito delle società di capitali, la forma più diffusa è quella a responsabilità limitata, con 703 imprese equivalenti al 6,4 per cento del totale contro il 12,0 per cento della media nazionale.

Per riassumere, l'Emilia-Romagna dispone di una struttura aziendale molto più sbilanciata verso la piccola dimensione di imprese a carattere familiare, monoveicolari, piuttosto consistente rispetto al Paese. Non è quindi un caso se a fine 2012 l'incidenza delle imprese artigiane attive sul totale del trasporto merci su strada si è attestata in Emilia-Romagna all’87,2 per cento, rispetto al 69,0 per cento dell'Italia. Appare pertanto conseguente che la capitalizzazione delle imprese sia più contenuta rispetto alla media nazionale. A fine 2012 le imprese attive prive di capitale sociale hanno inciso per il 77,2 per cento del totale, a fronte della media nazionale del 64,3 per cento. Nessuna regione italiana ha registrato una quota più elevata, in un arco compreso tra il 74,9 per cento della Puglia e il 32,0 per cento del Trentino-Alto Adige. Di contro le imprese più capitalizzate, con almeno 500.000 euro di capitale sociale sono risultate appena 53 sulle 606 nazionali, equivalenti allo 0,5 per cento del totale, rispetto allo 0,6 per cento del totale nazionale.

Secondo i dati provvisori del Sistema di monitoraggio annuale delle imprese e del lavoro (Smail), a fine giugno 2012 il settore del trasporto terrestre e rasporto mediante condotte poteva contare Emilia-Romagna su 48.316 addetti distribuiti in 15.766 unità locali con addetti, di cui 12.780 artigiane.

Dal confronto con la situazione di un anno prima, è emerso una diminuzione delle unità locali sia totali (-0,9 per cento) che artigiane (-2,0 per cento) e altrettanto è avvenuto per l’occupazione, che è apparsa in calo dell’1,1 per cento, scontando i decrementi sia dei dipendenti (-1,0 per cento) che degli imprenditori (-1,2 per cento).

La nazioni più rappresentate, secondo la situazione di inizio 2011, appartengono all’Est europeo e al Nord africa. Al primo posto troviamo la Romania, con 1.548 addetti equivalenti a circa un quarto del totale stranieri. Se si guarda ai soli dipendenti la percentuale sale al 26,3 per cento. Rispetto alla situazione di inizio 2009 i romeni hanno registrato una crescita degli addetti del 7,3 per cento, la stessa riscontrata per i relativi dipendenti. Alle spalle della Romania si colloca il Marocco (11,0 per cento del totale stranieri), seguito da Albania (9,2 per cento), Moldova (6,5 per cento), Tunisia e del 4,4 per cento. Rispetto alla situazione di inizio 2009, è da sottolineare il forte incremento dei moldavi (+29,0 per cento), a fronte dei cali rilevati per serbi-montenegrini (-18,2 per cento) e tunisini (-10,9 per cento). La consistenza degli addetti nati in Marocco è rimasta invariata, mentre gli albanesi sono apparsi in leggero aumento (+1,8 per cento).

Punti di criticità del settore della logistica, movimentazione merci, facchinaggio e servizi a committenza pubblica e privata

  • È un settore alla ricerca di una efficienza nuova, come equilibrio tra una domanda di servizi innovativi - frutto anche delle risposte alla crisi - e la forte frammentazione del tessuto imprenditoriale.
  • La frammentazione del tessuto imprenditoriale ha talvolta favorito, da parte della committenza, più la ricerca del “prezzo” che lo sviluppo di una strategia innovativa di servizio.
  • A fronte della frammentazione del tessuto imprenditoriale italiano si stanno imponendo - soprattutto nel segmento più ricco del mercato – i grandi operatori stranieri (DHL, CEVA, TNT, DSV ed altri) che hanno acquisito ruoli leader nel mercato e possono relegare il fragile tessuto imprenditoriale italiano al ruolo di sub-fornitore.
  • Sede legale e sede operativa per il contrasto delle imprese/cooperative spurie [1] .
  • Ex articolo 9 della legge regionale n. 32/2001 abrogato dalla LR 1/2010.
  • Un rilevante segmento del mercato inoltre si è sempre più connotato come competitivo sulla tariffa di pura fornitura di manodopera con una forte tendenza alla stasi se non al ribasso dei prezzi pur a fronte di costi stabilmente crescenti per effetto delle dinamiche specifiche del CCNL Trasporto Merci.

Excursus delle norme di riferimento

Di seguito sono riportate sinteticamente le principali norme di riferimento.

  • La legge quadro nazionale sull’artigianato n. 443/1985.
  • D.P.R. 18 aprile, n. 342/1994 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio”: sopprime le vecchie Commissioni Provinciali sul Facchinaggio ed attribuisce all’Ufficio Provinciale del Lavoro le “funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime” (da cui i primi Osservatori sul Facchinaggio). Rimarrebbe per il facchino l’obbligo della denuncia di inizio attività mai precisato.
  • Le complessive norme sugli appalti, soprattutto in materia di “appalto lecito” per esempio rispetto al “potere organizzativo” (DLgs. 276/2003).
  • L. 142/2001 nel suo insieme ma con particolare riferimento all’obbligo di deposito dei Regolamenti Interni presso la DPL, dove sono da determinare le scelte inquadramentali, i CCNL di riferimento.
  • D.M. 30 giugno 2003, n. 221 (G.U. n. 192 del 20 agosto 2003): “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio”. Sono previsti i criteri per l’iscrizione delle aziende di facchinaggio al Registro Imprese (criteri col tempo radicalmente ridimensionati), le funzioni di vigilanza alle CCIAA e l’obbligo (ma non sanzionato) del deposito di tutti i contratti superiori ai 50.000 €. presso la DPL (a quanto risulta completamente disatteso ovunque).
  • CCNL Trasporto Merci.
  • Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7: “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, art. 10 comma 3.
  • Ministero dello Sviluppo Economico - Nota del 7 agosto 2007: “Inserimento nelle fasce di classificazione per la partecipazione ad appalti per servizi di pulizia e facchinaggio (art. 3, D.M. n. 274/1997 e art. 8, D.M. n. 221/2003)”.
  • L.R. 29 ottobre 2001, n. 32 “Disciplina degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato”, abrogata dalla L.R. 9 febbraio 2010, n. 1 “Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato”
  • Protocollo Cooperazione del 10 ottobre 2007 siglato presso il Ministero del lavoro, Organizzazioni Sindacali e Centrali Cooperative con al centro il contrasto alla cooperazione spuria ed alla disapplicazione dei CCNL, e nascita degli Osservatori a livello provinciale (costituiti presso le DPL dalle Parti Sociali firmatarie e da INPS e INAIL e coordinati dalle Direzioni Regionali del Lavoro).
  • L’Osservatorio sull’autotrasporto creato nel 2009 tra le camere di RE, MO, in collaborazione con quelle di Caltanisetta e Crotone e con la Prefettura, le Questure e le associazioni di categoria.
  • L.R. 11/2010 “Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”.
  • L.R. 3/2011 “Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.

[1] . All’inizio del 2011 la Giunta (risoluzione 983) ha sollecitato il Governo nazionale a intervenire velocemente per "Pulire" l'Albo nazionale, cioè cancellare le 48.000 imprese di trasporto che non risultano essere proprietarie di alcun veicolo e non hanno titolo a svolgere l'attività, per cercare di evitare la distorsione delle regole di mercato limitando possibili forme di illegalità

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