SUPPLEMENTO SPECIALE n. 132 del 04.05.2012

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali e urbanistiche, concorre allo sviluppo del gioco misurato, responsabile e consapevole nella comunità regionale, allo sviluppo della cittadinanza responsabile, alla promozione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare le dipendenze patologiche da gioco, di cui all'articolo 2.

2. Per contribuire efficacemente al perseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia, favorendo:

a) il contenimento dell’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da giochi e di attrazione sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica;

b) la promozione al gioco misurato, responsabile e consapevole;

c) la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco lecito nonché illecito;

d) la tutela di determinate fasce della popolazione maggiormente vulnerabili al gioco;

e) la promozione di campagne di prevenzione e di ricerca, sul territorio, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni ivi presenti;

f) la promozione di iniziative di sensibilizzazione rispetto alla rilevazione della contraddittorietà della pubblicità che diffonde i giochi d’azzardo;

g) il sostegno alle iniziative delle Aziende USL per azioni e progettualità relative alla tematica del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);

h) la creazione della sezione dipendenze patologiche da gioco dell’Osservatorio regionale sui disturbi da dipendenza comportamentale.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alle dipendenze patologiche da gioco e alla promozione della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi da dipendenze patologiche da gioco nel territorio regionale agendo sull’informazione, la formazione e sulla localizzazione delle sale da gioco e di attrazione;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare il fenomeno con obblighi comunicativi e divieti di pubblicità nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a curare la dipendenza patologica da gioco.

TITOLO I

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 3

Progettazione degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza ed aggregati con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

Art. 4

Coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo

1. Per le finalità, di cui all’art. 1, camma 2, lett. b), c), d, e), ed f), la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), operanti nel settore dell'educazione alla legalità e della promozione della cittadinanza responsabile. Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al presente comma con gli Enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione rispetto alla rilevazione della contraddittorietà della pubblicità che diffonde i giochi d’azzardo e per la promozione di campagne di prevenzione e di ricerca sul territorio.

Art. 5

Azioni a sostegno della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), previa stipulazione di accordi, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, alla prevenzione, contrasto della dipendenza dal gioco e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale dei servizi educativi, socio educativi, socio sanitari e sanitari sui temi della presente legge;

b) la realizzazione, in collaborazione con le Università, presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui alla presente legge nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti ai temi della stessa;

c) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole nella comunità regionale, in particolare fra i giovani.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 6

Attività della polizia locale. Interventi formativi

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003, valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 4.

2. La Regione promuove, avvalendosi della fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale n. 24 del 2003, la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli Enti locali, delle Forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge.

Articolo 7

Ubicazione delle sale da gioco e luoghi sensibili

1. L’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione, ai fini dell’incremento della sicurezza urbana, intesa quale garanzia di una razionale e adeguata costruzione dello spazio o dell’assetto urbano, della qualità di vita e dei servizi per la collettività, è rilasciata dal sindaco territorialmente competente, ai sensi degli articoli 86, 88 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche e integrazioni, previa comparazione degli interessi coinvolti, dando priorità all’interesse pubblico alla prevenzione dal vizio del giocoeprevio verifica delle seguenti presupposti:

a) ubicazione all'esterno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi e delle pertinenze di edifici di culto;

b) ubicazione in luoghi non destinati a servizio pubblico;

c) ubicazione delle stesse a distanza, almeno, di trecento metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, impianti sportivi o altri istituti frequentati principalmente da giovani, mercati di quartiere, luoghi di culto, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio sanitario o assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, camere mortuarie, cimiteri, sportelli bancari, sportelli bancomat, altre sale giochi;

d) il locale da adibire a sale da gioco e di attrazioni deve avere la destinazione a uso commerciale e non essere confinante con edifici di civile abitazione;

e) ubicazione in luogo con dotazione minima di parcheggi nel rispetto dello strumento urbanistico vigente del Comune;

f) ubicazione in luoghi in cui non vi sia alto traffico pedonale;

g) ubicazione in luoghi lontano dai percorsi casa–scuola;

h) presenza di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico;

i) l’installazione degli apparecchi utili al gioco deve essere prevista esclusivamente all’interno dell’esercizio di sala giochi;

j) l’ubicazione in luoghi che non attirino, in qualsiasi modo, l’interesse di bambini e adolescenti.

2. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Sindaco, territorialmente competente, può individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l’apertura di sale da giochi e di attrazione tenuto conto dell’impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Articolo 8

Informazione e promozione alla consapevolezza dei rischi e divieto di pubblicità

1. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da giochi e di attrazione.

2. All'esterno delle sale giochi non potranno essere esposte insegne che pubblicizzino l'attività secondaria e complementare di somministrazione qualora esistente.

3. All’interno delle sale da giochi dovrà essere esposto un cartello informativo, ben visibile, in cui è ammesso valorizzare il ruolo sociale del gioco, la voglia di divertirsi con serenità, in cui dovranno, inoltre, essere presenti:

a) inviti alla moderazione;

b) inviti al senso di responsabilità;

c) inviti rivolti a comunicare i rischi dell’abuso;

d) comunicazioni volte a far capire quando il gioco può trasformarsi da un divertimento ad un problema patologico;

e) comunicazioni sulla possibilità di chiedere aiuto e informazioni sui centri socio-educativi, socio-sanitari e i Servizi per le Dipendenze di riferimento presenti sul quel determinato territorio.

4. La Giunta regionale, con apposito atto, determinerà le specifiche informazioni d’obbligo che dovranno essere presenti nei locali delle sale da gioco e intrattenimento.

Articolo 9

Divieti

1. Nelle sale giochi o sale di attrazione, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciute ai sensi di legge, che svolgono direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati, nei cui locali sono presenti strumenti da gioco quali videopoker e slot machine e altre macchine ad esse assimilate, l’attività di somministrazione è assoggettata al divieto di vendita e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ai soggetti che utilizzano tali strumenti da gioco.

3. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) che svolgono attività accessorie di sale gioco ed intrattenimento è fatto divieto di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche agli utenti che si servono dell’attività accessoria.

4. Gli esercenti di sale da gioco e intrattenimento ai fini dell’autorizzazione, di cui al comma 1 art. 5, devono prestare idonee garanzie affinché sia impedito l’accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche. I Comuni determineranno i relativi criteri entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

Articolo 10

Prevenzione e cura del Gioco d’Azzardo Patologico

1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione assembleare competente, definisce le linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento dalle dipendenze patologiche da gioco, con la previsione d’interventi di prevenzione, primaria e secondaria, formazione degli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, trattamento, informazione, per i cittadini che soffrono di tale dipendenza ed, inoltre, una apposita programmazione, di implementazione o consolidamento ove esistenti, dei servizi ad essi dedicati territorialmente, impostata con strategie multidisciplinari di recupero e assistenza, sia dal punto di vista sanitario, che da quello educativo, sociale e psicologico ed economico finanziario, mettendo in atto interventi di tutela della salute e di reinserimento nel tessuto sociale.

2. I sevizi, di cui al comma 1, dovranno garantire una gestione dinamica dei casi clinici utilizzando progetti terapeutici individualizzati ed in rete con altri servizi, inoltre, per l’accesso all’utenza dovrà essere garantito:

- l’anonimato ed il rigoroso rispetto della privacy;

- l’accesso diretto senza necessità della richiesta del medico di base;

- la presa in carico attraverso un primo colloquio, inquadramento diagnostico, trattamento, consulenze specialistiche, monitoraggio degli esiti, con totale gratuità delle prestazioni.

- la formazione ed il sostegno di gruppi Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) al fine di promuovere la condivisione del problema, facilitando in tal modo dialogo, scambio reciproco e confronto.

Articolo 11

Prevenzione con azioni di carattere finanziario

1. La Giunta regionale definisce apposite convenzioni con gli istituti di credito e gli operatori finanziari per facilitare l’erogazione di forme di finanziamento a tassi agevolati alle persone affette da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), che seguono percorsi di recupero, attivando per tale finalità un Fondo di garanzia, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, con lo scopo di sostenere situazioni di difficoltà delle persone affette da tale patologia e le loro famiglie, nel caso vengano a trovarsi in situazioni debitorie di particolare gravità, ed anche, al fine di contrastare pratiche di usura connesse alla situazione debitoria originate a seguito dipendenze patologiche da gioco.

2. La Regione promuove specifiche azioni nei confronti dell’usura connessa a indebitamento dovuto a Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), di tipo educativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale definisce con apposito deliberazione un sistema incentivante per i gestori dei pubblici esercizi che rinunciano all’installazione di apparecchi per il gioco quali videopoker e slot machine e altre macchine ad esse simili (giochi con premi in denaro).

Articolo 12

Monitoraggio

1. Al fine di dare strutturazione ad una rete informativa regionale capace di meglio analizzare i bisogni del territorio e realizzare progetti di ricerca ed intervento nell’ambito delle aree inerenti la dipendenza patologica da gioco è istituita una apposita sezione dell’Osservatorio regionale delle dipendenze Patologiche avente ad oggetto la dipendenza patologica da gioco.

2. L’Osservatorio, di cui al comma 1, avrà le seguenti finalità:

- studiare e monitorare il fenomeno in ambito regionale;

- proporre strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione;

- validare protocolli amministrativi, diagnostici e trattamentali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, senza oneri economici aggiuntivi per l’Amministrazione, è istituita, con apposito atto della Giunta regionale, che ne determinerà la composizione e la durata; la Consulta permanente sulle dipendenze Patologiche da gioco, con il compito di studiare il fenomeno e le azioni preventive pertinenti, e di formulare proposte, nonché, di definire indirizzi da proporre alla Regione inerenti al contrasto a tale dipendenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Strumenti per l'attuazione coordinata delle funzioni regionali. Cooperazione istituzionale

1. La Giunta regionale promuove e coordina le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale della presente legge.

2. La struttura regionale competente per le iniziative sui fenomeni connessi alla dipendenza da patologie da gioco:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dei cittadini e delle associazioni;

b) esercita le funzioni di osservatorio, di cui all’art. 10; a tal fine essa opera anche in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali;

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le principali associazioni, di cui all'articolo 3 della presente legge, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

3. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la Conferenza regionale prevista dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, la cooperazione con le Istituzioni dello Stato competenti per il contrasto delle dipendenze patologiche.

4. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione della comunità regionale sulle materie di cui alla presente legge sono svolte in raccordo tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa.

5. La Giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione della presente legge sentita la commissione consiliare competente.

Art. 14

Sanzioni

1. La Giunta regionale determina con proprio atto le sanzioni amministrative pecuniarie connesse all'attuazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 verranno irrogate dai Comuni che ne incamereranno i relativi proventi.

Art. 15

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire sul territorio regionale la promozione del gioco misurato, responsabile e consapevole nella comunità regionale, dello sviluppo della cittadinanza responsabile, della promozione di interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per contrastare le dipendenze da patologie da gioco, di cui all'articolo 2.

2. A tal fine ogni due anni la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeno della dipendenze da patologie da gioco;

b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;

c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti.

3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. La Regione promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

Articolo 16

Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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