n.35 del 29.02.2012 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa alla campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile, da svolgersi presso il cantiere P.R. 11 - ex-Fornace, Via Don L. Sturzo - loc. Monticelli, nel comune di Quattro Castella (RE), presentata dalla ditta Bellesia Romano & Gianni Srl. (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo all’attività di “recupero di rifiuti non pericolosi (R5) da demolizione, mediante mezzo mobile da svolgersi presso il cantiere P.R. 11 - Ex-Fornace, in Via Don L. Sturzo - loc. Monticelli, nel Comune di Quattro Castella (RE)”, ad opera della Ditta Bellesia Romano & Gianni Srl da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. prima del recupero dei rifiuti da demolizione dovrà essere verificata la presenza o meno di eventuali residui di amianto che dovranno essere avviati e smaltiti ad impianti autorizzati;
b. l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia;
c. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione e la diffusione di polveri durante la durata del cantiere;
d. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;
e. durante l’esecuzione dell’attività dovranno essere rispettati i limiti assoluti e differenziali di immissione vigenti presso i recettori vicini all’area di intervento, ferma restando la possibilità di richiedere preventivamente l’autorizzazione comunale in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per attività temporanee, ai sensi della D.G.R. 21/1/2002, n. 45;
f. i rifiuti sottoposti a recupero dovranno essere conformi a quanto previsto dall’autorizzazione provinciale e dalle norme vigenti in materia;
g. la ditta è tenuta a mantenere a disposizione degli organi di controllo i certificati analitici di caratterizzazione dei rifiuti;
h. prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà ottenere l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’amministrazione comunale, qualora richiesta dal DLgs 42/04;
i. dovrà essere evitato il dilavamento dei cumuli di inerti ad opera delle acque meteoriche individuando ed adottando se necessario ulteriori presidi tecnici e gestionali rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali;
j. le date effettive di inizio e fine della campagna di recupero rifiuti dovranno essere comunicate a Provincia di Reggio Emilia e Comune di Quattro Castella con un anticipo di 15 giorni;
2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;
3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Bellesia Romano & Gianni Srl, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Quattro Castella, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;
4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
a. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.