n. 177 del 07.12.2011 periodico (Parte Seconda)
Accordo per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico di cui alla DGR 1045/10: Approvazione linee guida per la costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;
- la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
- i Decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e Tutela del territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;
Richiamati:
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nella quale l’UE ha adottato una strategia integrata (cosiddetto pacchetto clima - energia - ambiente “20-20-20”) in materia di energia e cambiamenti climatici, che fissa, al 2020, l’obiettivo di sviluppo di un’economia a basse emissioni di CO2 improntata all’efficienza energetica, da realizzarsi attraverso le seguenti misure:
a) ridurre i gas ad effetto serra del 20%;
b) ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un aumento dell’efficienza energetica;
c) soddisfare il 20% del nostro fabbisogno energetico mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della Programmazione Energetica Territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” la quale, oltre a ribadire quanto previsto dalla normativa Comunitaria e Nazionale, provvede a:
a) delegare le provincie per gli adempimenti concernenti l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore a 50 MW termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili;
b) stabilire che i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell’impianto esistente;
- Il Piano Energetico Regionale (PER), approvato nel novembre 2007, in cui si prevede che una quota rilevante del fabbisogno di energia elettrica sia prodotta attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili fra cui il fotovoltaico;
- la deliberazione della Giunta regionale 808/09 recante l’approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna e Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna per la promozione degli interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia in attuazione del Piano Energetico Regionale;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 14/11/2007 oggetto n. 2130: “Approvazione del piano energetico regionale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 6 dicembre 2010, oggetto n. 757 “Prima individuazione delle aree e siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica solare fotovoltaica;
- il DLgs 36/03 attuativo della direttiva comunitaria 1999/31/CE in materia di discariche che prevede una gestione post-operativa da attuarsi dopo la chiusura della discarica;
Dato atto che:
- il Protocollo sopracitato ha natura di accordo-quadro con cui le parti hanno definito gli obiettivi condivisi in materia energetica con particolare riguardo alla attuazione del Piano Energetico Regionale e che, ove ritenuto opportuno, possono essere definiti specifici accordi applicativi di carattere settoriale (art. 1, comma 2 del Protocollo);
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed, in particolare:
a) l’art. 2 comma 1 lett. a) che ricomprende il fotovoltaico nel quadro definitorio delle fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili;
b) l’art. 12 “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative” nell’ambito del quale il comma 3° prevede che “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”;
- le norme citate indicano l’autorizzazione unica quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241/1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;
Considerato che:
- è intendimento della Regione, degli Enti locali rappresentati rispettivamente da UPI ed ANCI, nell’ambito delle rispettive competenze, nonché delle Aziende che gestiscono servizi pubblici operanti nel territorio regionale, dar corso ad iniziative nell’ambito della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, perseguendo l’obiettivo di limitare il più possibile i potenziali impatti delle iniziative medesime sul sistema agricolo ed imprenditoriale, dando priorità a campi fotovoltaici da realizzarsi su siti improduttivi o comunque da ripristinare e recuperare rispetto agli usi antecedenti al fine di ridurre anche il consumo dei suoli disponibili per altri usi;
- Confservizi Emilia-Romagna è l’Associazione regionale che promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi pubblici locali e ad essa sono associate, fra le altre, 24 aziende che erogano servizi nel settore energetico-ambientale;
- le Aziende che operano nel campo dei servizi ambientali, del trattamento rifiuti e della gestione del servizio idrico integrato devono perseguire gli obiettivi del risparmio energetico, l’uso razionale delle risorse e lo sfruttamento di fonti rinnovabili a scopo energetico, in accordo con gli obiettivi di interesse pubblico collegati ai servizi resi;
- il sistema associativo Confservizi Emilia-Romagna, interagendo con gli Enti locali, attraverso le imprese associate può assolvere alla funzione di promozione della valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili con particolare riguardo al fotovoltaico da realizzarsi sulle discariche esaurite;
- i Comuni associati in ANCI Emilia-Romagna sono a loro volta direttamente o indirettamente proprietari di discariche esaurite;
- la presenza sul territorio regionale di un numero significativo di discariche esaurite, con particolare riguardo a quelle per rifiuti non pericolosi, è ritenuta dai soggetti firmatari del presente Accordo una valida opportunità per il perseguimento degli obiettivi di produzione di energia elettrica fotovoltaica;
- a tal proposito con deliberazione di Giunta regionale n. 1045 del 14/7/2010 è stato approvato un Accordo per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fotovoltaico;
- lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi posti a fondamento della normativa e del Piano Energetico Regionale, nell’ottica della partecipazione della Regione Emilia-Romagna al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla nuova politica energetica internazionale, europea, italiana e regionale;
- rilievo prioritario assume in tale contesto la valutazione di possibili localizzazioni alternative degli impianti, con particolare riferimento alla necessità di limitare il consumo di suolo agricolo e di terreno produttivo e di favorire la localizzazione in contesti marginali e residuali sotto il profilo agronomico;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime di discariche esaurite va promossa in quanto coerente con gli obiettivi generali di massimizzazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e contestuale minimizzazione dei relativi impatti ambientali e pertanto va ritenuta compatibile con le destinazioni finali d’uso previste per le aree di discarica dalla normativa nazionale;
- relativamente alle procedure autorizzative per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici è prevista una autorizzazione unica ex art. 12, DLgs n. 387 del 2003 di competenza provinciale per impianti con potenza nominale inferiore ai 50 MWt, quale titolo emesso a seguito di un unico procedimento, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. n. 241 del 1990, ricomprendendo, ove occorra, le varianti allo strumento urbanistico;
- le Province della Regione Emilia-Romagna, associate in UPI, assumono pertanto un ruolo determinante nelle procedure autorizzative sopracitate;
Considerato altresì che:
- rispetto alla installazione di impianti fotovoltaici sulle discariche esaurite sono da valutare e verificare le potenziali interferenze con tutte le attività di gestione post-operativa da effettuarsi, ai sensi del DLgs n. 36 del 2003, dal titolare della discarica e che devono necessariamente riguardare:
a) la manutenzione per mantenere in buona efficienza il sito;
b) la recinzione e i cancelli di accesso;
c) la rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche;
d) la viabilità interna ed esterna;
e) il sistema di drenaggio del percolato;
f) la rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;
g) il sistema di impermeabilizzazione sommitale;
h) la copertura vegetale, procedendo ad annaffiature, periodici sfalci, sostituzione delle essenze morte;
i) i pozzi e la relativa attrezzatura di campionamento delle acque sotterranee;
j) la modalità e la frequenza di asportazione del percolato, garantendo comunque il mantenimento dello stesso al livello minimo possibile;
- è necessario tenere in debita considerazione queste potenziali interferenze in sede di approvazione del progetto nell’ambito della PAS ex art. 6 del DLgs 28/2011 ovvero della Conferenza dei Servizi ex art. 12 del DLgs 387/2003;
Ritenuto
- pertanto opportuna l’emanazione di linee-guida regionali volte a regolare la compresenza nel medesimo sito di attività fra loro eterogenee;
- che il sistema delle discariche esaurite sia quello preferibile per lo sviluppo di iniziative di produzione di energia da impianti fotovoltaici, sia per la dimensione delle superfici utili disponibili, sia per i minori impatti economici che genera a motivo dell’impossibilità delle stesse di essere diversamente utilizzate con finalità produttive, sia infine per l’obiettivo di ripristino e recupero rispetto agli usi antecedenti nonché per un minor consumo dei suoli;
Considerato che
- la citata deliberazione 1045/10 prevede che venga emanata una direttiva della Giunta regionale che, nel rispetto della disciplina vigente, individui le possibili semplificazioni relativamente:
- alla regolamentazione edilizia e al titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico;
- alle modalità e ai criteri di organizzazione e gestione della Conferenza dei Servizi per l’autorizzazione unica ex art. 12 DLgs 387del 2003 tenuto conto di quanto già specificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione in data 12 luglio 2010, n. 987;
- ai criteri per rendere compatibile la gestione post operativa delle discariche con l’installazione e gestione degli impianti fotovoltaici;
- alle modalità di messa a disposizione delle aree interessate e di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti, qualora le stesse siano di proprietà degli Enti locali;
e che le medesime linee guida contengano i criteri per la definizione degli indennizzi a fini ambientali in favore dei Comuni aventi titolo sugli impianti;
Considerato che nel corso di riunioni con i soggetti firmatari dell’Accordo (ANCI, UPI e CONFSERVIZI) in date 22 e 29 luglio 2011 si è raggiunta una condivisione sui contenuti delle linee-guida;
Preso atto del parere favorevole espresso dal CAL in data 8 settembre 2011;
dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo sostenibile e dell’Assessore Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata;
a voti unanimi e palesi
,
delibera:
- per le finalità espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare le “Linee guida per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici sulle aree di sedime delle discariche esaurite” allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.