n.197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)
Decisione in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto di recupero materia da pneumatici fuori uso da realizzarsi in Comune di Borgo Val di Taro (PR), Via Pieve
L’Autorità competente Provincia di Parma comunica la decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di recupero materia da pneumatici fuori uso” da realizzarsi in Comune di Borgo Val di Taro (PR), Via Pieve.
Il progetto è stato presentato dalla Ditta Terni Energia Spa
Il progetta interessa il territorio del comune di Borgo Val di Taro.
Ai sensi del Titolo II della LR 9/99 smi, l’Autorità competente con Determina Dirigenziale n. 1539 del 04/07/2013, esecutiva il 04/07/2013 ha assunto la seguente decisione:
per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi, determina di escludere dalla successiva procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) il progetto di realizzazione di un impianto di recupero materia da pneumatici fuori uso” da realizzarsi in comune di Borgo Val di Taro (PR), via Pieve, proposto dalla ditta Terni Energia Spa a condizione che sia realizzato quanto da progetto così come integrato e che siano rispettate le seguenti prescrizioni di cui agli interventi degli Enti/Organi intervenuti nelle sedute della Conferenza di Servizi:
1. per il contenimento della proliferazione della zanzara tigre, si prescrive il rispetto dell’ordinanza annuale che il Comune rilascia in merito;
2. si suggerisce che i trattamenti periodici, previsti per il contenimento della proliferazione della zanzara tigre, siano effettuati previo confronto con gli uffici AUSL competenti, al fine di ottimizzare il numero e la periodicità dei medesimi;
3. lo stoccaggio massimo istantaneo all’esterno del rifiuto costituito da pneumatici interi e ridotti volumetricamente non dovrà essere superiore a 3.000 t, mentre lo stoccaggio massimo istantaneo all’interno non dovrà essere superiore a 1000 t;
4. dovrà essere massimizzato il recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture tramite l’utilizzo dei due silos esistenti, aventi capacità di stoccaggio pari a 336 mc tot;
5. in merito ai terreni contenenti laterizi rinvenuti nell’area di pertinenza, si prescrive che i medesimi, qualora non riutilizzati in loco, siano gestiti come rifiuti;
6. unitamente all’istanza per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/06 e smi, dovrà essere presentata in particolare domanda per l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e domanda per l'autorizzazione dello scarico dei reflui in pubblica fognatura nonché tutte le altre istanze necessarie per la realizzazione dell'intervento;
7. si prescrive la valutazione dell’interferenza dell’attività, sia in fase di cantiere che in fase gestionale, in relazione alle attività produttive esistenti nel comparto (ivi compresa la presenza di materiale nelle zone di transito);
8. si ricordano le prescrizioni espresse nei pareri formalmente trasmessi allo scrivente Servizio Ambiente della Provincia di Parma sopra richiamati e allegati alla D.D. 1539/2013.