n. 18 del 02.02.2011 periodico (Parte Seconda)
Delibera Giunta comunale 14/12/2010, n. 395 – Esito procedura di Valutazione di impatto ambientale sul progetto di coltivazione e sistemazione dell’area estrattiva “Cà Bianchi” – Polo n. 28 in località Borgo Paglia
Il Comune di Cesena comunica: la decisione relativa alla procedura di Valutazione di impatto ambientale concernente il progetto: coltivazione e sistemazione dell’area estrattiva “Cà Bianchi” - polo estrattivo n. 28 – Cava di inerti (sabbia e ghiaia) in depositi alluvionali fiume Savio.
Il progetto è presentato da: Calcestruzzi del Savio SpA con sede in Cesena Via Bibbiena n. 71.
Il progetto è localizzato: in Cesena – località Borgo Paglia.
Il progetto interessa il territorio del seguente comune: comune di Cesena (Forlì-Cesena).
Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità competente, Comune di Cesena, con atto deliberazione G.C. n. 395 del 14/12/2010 ha assunto la seguente decisione:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 28 ubicato in frazione Borgo Paglia (Ca’ Bianchi) nel comune di Cesena, poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il 2/12/2010, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate ed indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C del “Rapporto sull’impatto ambientale del progetto di coltivazione e sistemazione del polo estrattivo n. 28 ubicato in frazione Borgo Paglia (Ca’ Bianchi) nel comune di Cesena, sottoscritto il 2/12/2010 nell’apposita Conferenza dei Servizi, Rapporto che costituisce l’Allegato 1,parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
c) di ritenere inoltre che il suddetto rapporto è stato modificato per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell’aria, con verbale di Conferenza dei Servizi del 9/12/2010, allegato al rapporto e facente parte integrante dello stesso;
1. al fine di ricostruire la continuità del bosco esistente dovrà essere ricostruita in situ, con le modalità previste dal proponente, la superficie vegetale eliminata durante le opere di realizzazione del guado sul fiume Savio; la piantumazione dei nuovi esemplari dovrà avvenire nella prima stagione utile successiva alla realizzazione del guado stesso;
2. dovrà essere individuato nel progetto esecutivo, collegato al Piano di coltivazione del polo estrattivo, un tracciato (aereo o interrato) della nuova linea elettrica, che non interferisca con le opere di sfioro progettate dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna per la realizzazione della cassa di laminazione;
3. al termine dell’attività estrattiva il guado dovrà essere rimosso, il corso d’acqua ripristinato e la porzione di argine attraversata dovrà essere adeguata al nuovo argine realizzato a monte e a valle;
4. dovrà essere prodotta, in fase precedente al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, adeguata documentazione che attesti come il materiale soddisfi le prescrizioni degli art 183 e 186 del DLgs 152/06 e successive modifiche, in particolare il punto f) « le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione»;
5. nella fase di scopertura dell’area di cava si dovrà provvedere a tenere separato dal cappellaccio il terreno vegetale necessario alla realizzazione delle coperture dell’area al termine dei lavori di estrazione, individuando apposite aree, al fine di favorire il mantenimento della microflora e microfauna presente nel terreno; i cumuli dovranno essere realizzati evitando compattamenti eccessivi e processi di asfissia del suolo biologicamente attivo, prevedendone il rivestimento naturale mediante tappeti erbosi, fogliame o semina di coltura da sovescio;
6. dovrà essere previsto il riporto di uno strato di terreno vegetale di almeno 50 cm, da distribuire su tutte le aree destinate all’impianto di alberi, arbusti e tappeti erbosi, per assicurare l’attecchimento iniziale degli apparati radicali;
7. dovranno essere previste ed eseguite, durante i primi cinque anni successivi l’impianto delle nuove piantumazioni, adeguate opere di manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità) al fine di garantire un corretto attecchimento delle essenze di nuovo impianto; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legate sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;
8. entro tre mesi dalla realizzazione delle piantumazioni previste, dovrà essere inviata all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale ed al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, una relazione descrittiva, corredata da materiale fotografico, relativa agli interventi effettuati;
9. al fine di monitorare l’effettivo stato di attecchimento dell’impianto, dovrà essere inviata al Comune, con cadenza annuale, da far coincidere con le comunicazioni periodiche di fine anno relative ai quantitativi di materiale estratto, una relazione tecnica e descrittiva delle opere realizzate corredata da documentazione fotografica;
10. dovranno essere presentate in fase autorizzativa le verifiche di stabilità da effettuare secondo la normativa Decreto Ministeriale 14/1/2008, Testo Unitario – Norme Tecniche per le Costruzioni, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008. Circolare 2 febbraio 2009. Tali verifiche dovranno essere eseguite considerando anche le nuove arginature ed estese ai fronti di scavo che si verranno a creare nelle varie fasi di avanzamento, nonché ai fronti costituenti la situazione che si verrà a verificare al termine della sistemazione finale dell’area (riempimento della cassa di espansione), con particolare riferimento ai versanti che fanno da base agli argini lungo il fiume Savio. Le verifiche di stabilità dovranno, inoltre, essere eseguite anche in condizioni diverse e più gravose rispetto a quelle ipotizzate in relazione (breve e lungo termine, prima-durante-dopo il sisma, considerando le diverse escursioni della falda);
11. dovranno essere messi in opera n. 3 piezometri lungo il canale di Cento al confine con l’area estrattiva che assieme agli altri 3 piezometri presenti sull’argine del Savio consentiranno di monitorare la falda freatica a cadenza semestrale/trimestrale per quanto riguarda il chimismo con rilievo della quota d’acqua e analisi con determinazione di pH, conducibilità elettrica, temperatura, cloruri, solfati e nitrati. Dovranno essere campionate anche le acque del bacino di scavo e/o piezometro esistente n. 4. Su tutta la rete di piezometri il monitoraggio dovrà essere svolto a cadenza mensile riguardo i livelli e la conducibilità elettrica delle acque. Il monitoraggio dovrà continuare con cadenza annuale nei due anni successivi al ripristino finale dell’area, limitatamente ai 3 piezometri presenti sull’argine del Savio. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere presentati alla Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale ed al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, a cadenza semestrale durante la fase di attività ed a cadenza annuale al termine della fase di ripristino;
12. dovrà essere pianificato e predisposto un programma di monitoraggio della qualità dell’aria della zona, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate:
a) è necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualità dell’aria ante operam in assenza di attività di coltivazione caratterizzato da una singola campagna di monitoraggio estiva (da effettuarsi preferibilmente nel mese di giugno) della durata di 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria ante operam nei periodi monitorati;
b) è necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualità dell’aria in corso d’opera caratterizzato da una campagna di monitoraggio stagionale estiva (giugno-luglio), della durata di 15 giorni consecutivi per singolo punto, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria nei periodi monitorati e l’eventuale impatto prodotto dall’attività estrattiva. Tali campagne dovranno essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni di inquinanti in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e dei ricettori esistenti; i campionamenti dovranno essere eseguiti mediante mezzo mobile, o attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo prefissato;
c) le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità di due punti caratterizzati dai recettori, R12 e R14 (o in alternativa R15), indicati nell’elaborato “Ambgea 12.09” – ottobre 2009, allegato al S.I.A., monitorando i parametri PM10, PTS;
d) le campagne dovranno essere effettuate durante il primo anno di attività ed in una fase significativa della stessa; sulla base della valutazione dei risultati di tale monitoraggio verranno valutate l’opportunità e le modalità del proseguimento dei campionamenti;
e) durante ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere monitorate anche direzione e velocità del vento;
f) nell’eventualità che durante le campagne di monitoraggio si verifichino condizioni (sia in termini di presenza e modalità di lavorazioni e coltivazioni sia in termini di condizioni meteo o eventi di altro genere) che possano causare l’acquisizione di dati non significativi per gli scopi prefissati, la campagna specifica dovrà essere ripetuta;
g) la comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata a cura del proponente, al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio ed all’Amministrazione provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;
13. i risultati di ogni campagna annuale di monitoraggio dovranno essere presentati, sotto forma di relazione tecnica, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, e al Comune di Cesena, Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, entro un mese dal termine di ogni singola campagna;
14. in fase di lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, quali:
- copertura del carico trasportato dai camion mediante teloni. In alternativa bagnatura del carico degli autocarri a carico completato prima dell’inizio del trasporto;
- si dovrà provvedere nei periodo estivo e primaverile e negli eventuali periodi secchi autunnali e invernali all’umidificazione quotidiana dei depositi di accumulo provvisorio e delle vie di transito non asfaltate. La strada di accesso all’area di cava nella sua porzione non asfaltata dovrà nello specifico essere umidificata secondo le modalità suddette per l’intera lunghezza della stessa;
- gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori presenti;
- il limite di velocità dei mezzi all’interno del sito e lungo l’intera strada di accesso, comprensiva del tratto finale lungo Via Bibbiena, dovrà essere di 30 km/h;
- il transito dei mezzi lungo l’intera strada di accesso, comprensiva del tratto finale lungo Via Bibbiena, potrà avvenire solo nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 7.30 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 19;
15. dovrà essere pianificato e predisposto un programma di monitoraggio acustico presso i principali ricettori presenti, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate:
a) è necessario prevedere un piano di monitoraggio acustico in corso d’opera caratterizzato da tre campagne di monitoraggio annuali, una per ogni anno della fase di coltivazione della cava, in modo da poter verificare il livello di rumore ambientale nei periodi monitorati. Tali campagne dovranno essere effettuate in periodi caratterizzati da operazioni di coltivazione particolarmente gravosi in termini di emissioni acustiche in relazione alla ubicazione dei punti di monitoraggio e dei ricettori esistenti;
b) le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità di tre punti caratterizzati dai recettori R6, R13 e R14;
c) nell’ambito di ciascuna campagna e presso ogni singolo punto devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimità dei ricettori presenti maggiormente prossimi all’area della cava (ricettori R6, R13). Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività di lavorazione ed il livello equivalente di rumore ambientale con cava in attività;
d) nell’ambito di ciascuna campagna e presso ogni singolo punto devono essere eseguiti rilievi in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno (16 ore in continuo), sia in prossimità dei ricettori maggiormente prossimi all’area della cava (ricettori R6, R13) sia presso il ricettore maggiormente esposto lungo via Bibbiena (ricettore R14), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di rumorosità prodotti dalla attività in esame rispetto ai livelli esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree monitorate;
e) il monitoraggio di cui ai due punti precedenti e relativo alla prima campagna di monitoraggio dovrà essere eseguito dalla Società proponente entro 6 mesi dall’inizio attività, in condizioni di lavorazione maggiormente gravose per i singoli ricettori monitorati, con oneri a carico della Società proponente. Il medesimo monitoraggio presso i medesimi punti e nelle medesime condizioni di lavorazione gravose dovrà essere ripetuto nei due anni successivi nello stesso mese in cui è stato effettuato nel primo anno;
f) le comunicazioni di inizio attività nonché le tempistiche di coltivazione dei singoli settori, dovranno essere effettuate, a cura del proponente, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;
g) tutti i risultati e le relative conclusioni dovranno essere trasmessi all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio;
h) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, idonee misure di mitigazione acustica; dovrà essere consegnata, entro e non oltre 2 mesi dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Comune di Cesena Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
16. durante le attività di estrazione e lavorazione e trasporto lungo la strada di accesso, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia mediante l’impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia mediante un’adeguata organizzazione delle singole attività, sia mediante la eventualmente necessaria limitazione e regolamentazione dei flussi di traffico indotti e delle relative velocità massime consentite, sia con l’eventualmente necessaria realizzazione di misure di mitigazione temporanee (trincee, rilevati, o barriere mobili), al fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree interessate dalle attività previste e in prossimità dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei periodi di loro attività;
17. unitamente alle opere di sistemazione finale dovrà essere eseguita la risagomatura del laghetto destinato a stagno didattico, non aumentando la superficie e la capacità di invaso. Il progetto esecutivo verrà preventivamente sottoposto da parte dell’Amministrazione comunale al competente ufficio regionale al fine di valutare la necessità di effettuare la procedura di screening (categoria B.1.19 della L.R. 9/99 e s.m.i.);
18. dovranno essere, realizzate, ad opera del proponente, in aggiunta agli interventi di sistemazione finale che lo stesso ha già dichiarato di propria competenza, le schermature di pali e legno per l’attività di birdwatching, le schermature dei percorsi più esposti con pali di legno e cannicciato, la falesia per la nidificazione ed i nidi per cicogne su pali dismessi della linea elettrica. Il Proponente dovrà, inoltre, come previsto dall’accordo con i privati dell’aprile 2004, ristrutturare al grezzo l’edificio da cedere quale sede del parco fluviale (Ca’ Bianchi);
19. dovrà essere previsto, col supporto dell’Azienda USL di Cesena, in fase di realizzazione e gestione dell’area (invaso), nel periodo compreso tra aprile ed ottobre, un adeguato monitoraggio eseguito da personale esperto con trappole a CO2 o altre metodologie idonee al fine di verificare infestazioni consistenti di Aedes albopictus (zanzara tigre), di Culex pipiens (zanzara comune), Oc.caspius o altri tipi di zanzare; qualora il monitoraggio rilevasse situazioni critiche, dovranno essere messi in atto tempestivi ed efficaci piani di disinfestazione.
d) di dare attoche la procedura di VIA in oggetto si conclude esclusivamente con una valutazione degli impatti ambientali, senza ricomprendere né sostituire gli atti autorizzativi necessari per legge;
e) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l’efficacia temporale della presente Valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 5;
f) di quantificare in € 2.916,00 pari allo 0,04 % del valore dell’intervento, come determinato in narrativa, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico della società proponente;
g) di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 della convenzione tra Comune di Cesena e Provincia di Forlì-Cesena, citata in premessa, il 90% dell’importo sopra citato, pari a € 2.624,40, spetta alla Provincia, per l’attività istruttoria da essa svolta, e sarà accertato al cap. 600005 del Bilancio 2010, mentre il 10%, pari a € 291,60, spetta al Comune e sarà accertato al cap. 30037/00 – Diritti istruttoria pratiche valutazione impatto ambientale – del Bilancio 2010;
h) di dare atto che l’importo di € 2.624,40, spettante alla Provincia, sarà impegnato con apposita determina al cap. 400005 del Bilancio 2010;
i) di provvederead effettuare il pagamento delle suddette spese di istruttoria di spettanza della Provincia, pari a € 2.624,40, dopo aver incassato il versamento che verrà effettuato dalla Società proponente;
j) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente;
k) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al Servizio Pianificazione territoriale ed al Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì–Cesena, al Servizio Tecnico Bacino di Romagna della Regione Emilia-Romagna, all’ARPA Sezione provinciale di Forlì-Cesena, all’Azienda USL di Cesena;
l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
m) di provvedere a pubblicare integralmente su proprio sito web la presente delibera.
La Giunta, inoltre, attesa l’urgenza di provvedere, sempre ad unanimità di voti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – IV comma del DLgs n. 267 del 18/8/2000.