n.152 del 26.05.2014 (Parte Seconda)

Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la nota prot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18/7/2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012 volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative, recepite con propria ordinanza n. 17/2012, al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;

RICHIAMATA  la propria ordinanza del 2 agosto 2012 n. 17, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, oltre alla definizione delle misure, anche di carattere organizzativo, volte a garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione già avviate dalla Di.Coma.C. e ad assicurare la continuità operativa con la gestione precedente, si è provveduto a programmare, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa stimata complessivamente in Euro 17.220.000,00 per far fronte agli oneri relativi alle diverse tipologie di interventi di assistenza alla popolazione ed attività ad essi strumentalmente connesse;

RICHIAMATE, altresì le proprie ordinanze:

- n. 21 e n. 22 del 10 agosto 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 settembre 2012, da parte dei Vigili del fuoco, delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti e, da parte delle Forze armate, delle attività di sorveglianza del territorio e tutela dell’ordine pubblico, nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa rispettivamente di Euro 2.754.000,00 ed Euro 232.000,00, per un totale di Euro 2.986.000,00;

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, da cui risulta che, ad integrazione delle risorse di Euro 17.220.000,00 programmate con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza n. 19/2012, e delle risorse di Euro 2.986.000,00 programmate con le proprie ordinanze n. 21/2012 e n. 22/2012, la spesa complessiva per le suddette finalità è stata stimata in complessivi Euro 59.586.000,00;

- n. 68 del 9 novembre 2012, n. 89 del 10 dicembre 2012 e n. 8 dell’11 febbraio 2013 con le quali sono state rispettivamente programmate, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, una spesa di Euro 691.200,00 per il periodo dal 1 al 30 novembre 2012, una spesa di Euro 512.640,00 per il periodo dal 1 al 20 dicembre 2012 ed una spesa di Euro 2.106.720,00 per il periodo dal 14 gennaio fino al 31 marzo per un totale di Euro 3.310.560,00 a copertura degli oneri stimati per l’impiego, in tali periodi, di unità di personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l’esecuzione di opere provvisionali urgenti, l’assistenza specialistica per l’accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero di beni;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per Euro 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di Euro 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di Euro 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in Euro 6.706.955,46 la predetta spesa di Euro 8.227.359,00;

- n. 7 dell’8 febbraio 2013 con la quale è stata programmata a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo una spesa aggiuntiva di Euro 30.129.546,54, necessaria ad assicurare fino al 31 marzo 2013 la prosecuzione degli interventi assistenziali senza soluzione di continuità, dando atto che la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali dal 30/7/2012 al 31/3/2013 risulta essere pari alla cifra di Euro 89.398.983,00;

- n. 8 dell’11 febbraio 2013 recante “Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale dei Vigili del fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia dal 14 gennaio sino al 31 marzo 2013”, che nel dettagliare analiticamente la programmazione di spesa relativa all’impiego delle unità di personale dei Vigili del Fuoco, per assicurare l’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti, l’assistenza specialistica per l’accesso alle “zone rosse” ed agli edifici inagibili nonché il recupero dei beni, quantifica i relativi oneri in Euro 2.106.720,00 e prevede come periodo del relativo impiego quello dal 14 gennaio al 31 marzo 2013;

- n. 11 dell’11 febbraio 2013 di modifica dell’ordinanza n. 7/2013, con la quale sono stati rettificati il periodo e la spesa erroneamente riportati in corrispondenza della voce n. 4 “Personale dei Vigili del Fuoco” di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 7/2013 e conseguentemente il Totale complessivo degli oneri previsti per interventi assistenziali dal 30/07/2012 al 31/03/2013 viene modificato da Euro 89.398.983,00 ad Euro 90.005.703,00;

- n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall’Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da Euro 10.187.631,40 in Euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da Euro 90.005.703,00 in Euro 87.231.284,60;

- n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 85.234.886,00;

- n. 70 del 12 giugno 2013 (come modificata, senza oneri aggiuntivi, dall’ ord. n. 73/2013)di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione,, degli interventi di assistenza alla popolazione fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 90.276.886,60;

- n. 117 dell’11 ottobre 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali fino al 31 dicembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in Euro 90.815.619,62;

VISTA l’ordinanza n. 5/2014 recante “Previsione oneri di natura socio-sanitaria correlati all’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno. Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione degli interventi” con la quale la spesa di cui alla voce 14a dell’ordinanza 117/2013 è stata rideterminata da Euro 10.211.933,40 in Euro 11.544.602,28;

VISTA l’ordinanza n. 6/2014 recante “Previsione oneri di natura sanitaria per interventi correlati all’assistenza post-sisma 2012 in capo alle Aziende sanitarie regionali da realizzare nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2014. Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione delle attività ” con la quale la spesa di Euro 24.900.700,62 di cui alla voce 15 dell’ordinanza 117/2013, riferibile alle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, incrementata dapprima tramite ordinanza n. 4/2014 di 1.838.213,54 è stata rideterminata in complessivi Euro 27.447.836,60;

VISTA l’ordinanza n. 36/2014 recante ”Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal 1 aprile sino al 30 giugno 2014, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Integrazione all’OCD n. 25 del 3/04/2014“ con la quale si conferma la spesa riferibile all’attività del personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il completamento delle opere provvisionali urgenti già in esecuzione, l’assistenza specialistica per l’accesso agli edifici inagibili ed il recupero beni nella provincia di Modena e nel Comune di Reggiolo (RE) sino al 30 giugno rideterminata da Euro 15.449.760,00 in Euro 17.123.040,00 per effetto dell’OCD 25/2014;

VALUTATO di semplificare la programmazione delle risorse stralciando alcune voci di spesa e di fare proseguire gli interventi ad esse relativi attraverso l’adozione di apposite autonome ordinanze:

- in primo luogo, per gli oneri di cui alla voce n. 14 a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” e degli oneri di cui alla voce n.15 “Spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali: prima assistenza - gestione strutture temporanee di accoglienza - sistemazioni alloggiative alternative - trasporti sanitari….” in quanto nei suddetti casi, una adeguata programmazione finanziaria degli interventi, determinata in base alle richieste avanzate da molteplici soggetti tra i quali le aziende sanitarie ed ospedaliere regionali è soggetta a diverse variazioni non immediatamente rilevabili, e presenta un istruttoria particolarmente complessa, difficile da effettuarsi nel lungo periodo senza necessità di successivi adeguamenti;

- secondariamente, per gli oneri di cui alla voce n. 4 “Personale dei Vigili del Fuoco” in quanto a breve termine non se ne renderà più necessario l’impiego per l’esecuzione delle opere provvisionali urgenti e l’assistenza specialistica per l’accesso alle cd. zone rosse e agli edifici inagibili;

CONSIDERATO INOLTRE che la voce di spesa programmata inizialmente con ordinanza n. 17/2012 sulla base delle richieste di contigente militare quantificate dai Prefetti, al fine di assicurare da parte delle Forze armate l’attività di sorveglianza del territorio e tutela dell’ordine pubblico nelle province di Ferrara Reggio Emilia e Modena, all’indomani del terremoto e sino a tutto settembre 2012, incrementata con apposita ordinanza n. 21/2012, risulta essere pari a complessivi Euro 392.000,00.

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria di tali oneri non è più necessaria in quanto è stata completata l’adozione dei provvedimenti di liquidazione commissariali relativi all’impiego delle Forze Armate sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmessa dall’Autorità Militare per un totale complessivo di Euro 130.198,40;

RITENUTO che in seguito alle sopraccitate Determinazioni di liquidazione è possibile dare atto di un residuo utilizzabile di Euro 261.801,60 come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che con ordinanza 17/2012 con un costo iniziale di 300.000,00 poi incrementato di Euro 60.000,00 con ordinanza 52/2012, era stato previsto di garantire l’operatività di apposita unità tecnica composta dal contingente di personale del Dipartimento della protezione civile, finalizzata a fornire supporto alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione presso l'Agenzia, sulla base di apposita convenzione di cui all’art. 3, comma 1 dell’OCDPC n. 15/2012;

RITENUTO che non essendo stata stipulata la convenzione di cui sopra, è possibile dare atto di un residuo utilizzabile di Euro 360.000,00 come risulta dall’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di stralciare gli oneri di cui alla voce 11bis dalla presente programmazione in quanto già stornati dalla programmazione effettuata con ordinanza n. 70/2013;

RITENUTO che le voci di spesa di seguito richiamate:

- n. 1) e n.1bis) rispettivamente Assistenza alla popolazione-gestione campi e strutture di accoglienza e Servizi integrativi per l’assistenza alla popolazione, pari a complessivi 13.595.000,00; 

-n. 2 ) Assistenza alla popolazione - utenze per funzionamento campi, strutture e Centri di coordinamento locale pari a Euro 3.000.000,00; 

- n. 11) Smontaggio campi e strutture, trasporti (anche di persone) bonifica siti dei campi pari a Euro 4.200.000,00; 

- n. 14b) Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria pari a 436.225,60;

in ragione del loro collegamento e della particolare afferenza alle medesime tipologie di spesa connesse all’assistenza popolazione, possano essere, in un’ottica di semplificazione, accorpate in un’unica voce di spesa n.1 Assistenza alla popolazione, corrispondente a complessivi Euro 21.251.225,6, di cui alla tabella Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO che gli interventi finalizzati all’assistenza alla popolazione che si programmano con il presente atto sino al 31 dicembre 2014, ammontano a complessivi Euro 39.501.225,6, senza oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione finanziaria di cui all’ordinanza 117/2013, riguardano gli interventi accorpati nell’unica voce di spesa n. 1 Assistenza alla popolazione e gli interventi di cui alle voci nn. 3, 10, 12, 13,16, dell’Allegato 2 al presente atto, di questo parte integrante e sostanziale; 

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"; 

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che:

  • gli interventi di assistenza alla popolazione per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie dei soggetti fragili e anziani di cui alla voce n. 14a attuati dalle amministrazioni locali; le spese delle aziende sanitarie ed ospedaliere regionali di cui alla voce 15, nonchè le spese del personale dei Vigili del Fuoco di cui alla Voce 4 sono stralciate dalla presente programmazione in quanto proseguono con una programmazione autonoma come dettagliato nella tabella Allegato1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
  • le voci di spesa n. 7 e n. 9 relative all’impiego del personale delle Forze Armate e del personale del Dipartimento di Nazionale di procedura civile vengono stralciate per i motivi esposti in narrativa con un importo residuo utilizzabile pari a rispettivamente a Euro 261.801,60 e ad Euro 360.000,00, per un totale di Euro 621.801,60;
  • a seguito della separazione delle sopraccitate i voci il totale della programmazione di cui all’ordinanza 117/2013, pari a Euro 90.815.619, subisce una rideterminazione pari a complessivi Euro 51.314.394,02, come dettagliato nella tabella Allegato1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

2. di programmare, senza oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione prevista con ordinanza 117 dell’11 ottobre 2013, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 gli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 dicembre 2014 rideterminati in complessivi Euro 39.501.225,6, come dettagliato nella tabella Allegato2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

3. che non si rende, pertanto, necessario programmare oneri aggiuntivi rispetto alla programmazione di cui all’ordinanza 117/2013 e che gli oneri necessari a copertura della presente ordinanza di programmazione gravano sulle somme rivenienti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 il quale risulta sufficientemente capiente;

4. di dare atto inoltre che:

  • agli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse e alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede nei limiti della spesa programmata con proprie ordinanze, secondo apposite procedure di assegnazione/autorizzazione della spesa e di individuazione specifica dei soggetti assegnatari/autorizzati;
  • al coordinamento degli interventi di assistenza alla popolazione e delle attività ad essi strumentalmente connesse provvede l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna che, sulla base di quanto disposto con la propria ordinanza n. 17/2012, come modificata dall’ordinanza 19/2012, procede anche all’attuazione degli interventi e delle attività nei limiti di spesa programmati ovvero anche acquisendo direttamente i beni e servizi a tal fine necessari nei limiti della spesa programmata con le proprie ordinanze;
  • che gli interventi assistenziali programmati per il periodo 1 gennaio -31 dicembre 2014 nei confronti delle persone che hanno subito danni a causa degli eventi sismici, proseguiranno secondo i criteri e le modalità attualmente in essere salvo l’intervento di disposizioni normative o commissariali modificative dei criteri;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 23 maggio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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