n.153 del 26.05.2014 (Parte Seconda)

Reg. (EU) 1308/2013 e Reg. (CE) 1234/2007. Approvazione disposizioni transitorie in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto e criteri e modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la Sezione IV bis “Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo”;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare:

- il titolo IV che disciplina il potenziale produttivo;

- il titolo V relativo ai controlli nel settore vitivinicolo, e specificamente il comma 1 dell’art. 81 che prevede che per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo;

- il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Atteso che la citata Sezione IV bis, inserita nel Regolamento (CE) n. 1234/2007 successivamente alle modifiche definite dal citato Regolamento (CE) n. 491/2009, stabilisce quale termine ultimo valido per il regime transitorio dei diritti di impianto - delineato nella specifica sottosezione II della stessa Sezione - la data del 31 dicembre 2015, riconoscendo la possibilità per gli Stati membri di decidere se mantenere il regime di che trattasi fino e non oltre il 31 dicembre 2018;

Atteso in particolare che l’articolo 85 decies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007, dispone:

- al paragrafo 4 che i diritti di reimpianto siano esercitati nell’azienda per la quale sono stati concessi;

- al paragrafo 5 che, in deroga, gli Stati membri possono disporre che i diritti possano essere trasferiti ad un’altra azienda, qualora:

- una parte dell’azienda interessata sia trasferita ad altra azienda;

- le superfici dell’altra azienda siano destinate alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o alla coltura di piante madri per marze;

e che l’applicazione di tale deroga non deve comportare un aumento globale del potenziale produttivo nel territorio degli Stati membri, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue;

Rilevato che con deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale del 21 ottobre 2008, n. 192, erano state approvate le “Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo”;

Rilevato altresì che la predetta deliberazione n. 192/2008 demandava alla Giunta regionale l’approvazione di atti relativi ad ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali, nonché la definizione di criteri riguardanti il riparto sul territorio regionale e la concessione dei diritti di impianto a partire dalla riserva regionale;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che, per quanto concerne il settore vitivinicolo, dispone:

- al capo III “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli” sezione 1, l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli che sostituisce il precedente regime dei diritti;

- all’articolo 145 comma 1, che gli Stati membri tengano uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

- all’art. 230 comma 1 lettera b) punto i) che continuino ad applicarsi secondo le modalità indicate nella stessa norma alcune delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardanti in particolare le disposizioni in materia di impianti illegali e il regime transitorio dei diritti di impianto;

- all’art. 230 comma 1 lettera b) punto ii, l’applicazione del regime transitorio dei diritti di impianto disciplinato nella parte II, titolo I, Capo III, Sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;

Preso atto che la nuova disciplina comunitaria ha, di fatto, sancito il superamento del regime dei diritti di impianto a favore di una modalità di regolazione basata sul rilascio di specifiche autorizzazioni e definito la data del 31 dicembre 2015, quale termine ultimo per l’applicazione del regime transitorio di cui al predetto Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Ritenuto pertanto, in relazione alle modifiche del recente Regolamento (UE) n. 1308/2013, di ridefinire - con riferimento a questo ultimo periodo di transizione che terminerà alla data del 31 dicembre 2015 – le disposizioni in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto, al fine di razionalizzare il procedimento istruttorio anche in termini di riduzione della tempistica, in vista dell’ormai imminente superamento dell’istituto medesimo;

Rilevato, inoltre, sempre al fine di agevolare gli eventuali trasferimenti di diritti tra aziende in tale ultimo periodo di gestione, che la disciplina di cui alla predetta deliberazione assembleare n. 192/2008 prevedeva che in caso di trasferimento tra superfici non irrigue verso superfici irrigue, il diritto fosse soggetto ad una riduzione pari al 20%;

Considerato:

- che il successo della coltura della vite, e del vino che se ne ricava, è legato all’ottimale distribuzione delle piogge, unito al perfetto drenaggio dei suoli;

- che negli ultimi dieci anni, nel periodo compreso tra la ripresa vegetativa e la raccolta, le precipitazioni si sono ridotte notevolmente, in particolare nel mese di luglio, in corrispondenza della fase in cui la coltura è più sensibile alle carenze idriche;

- che la Regione Emilia-Romagna ha finanziato studi agronomici sulla tecnica dello stress idrico controllato (RDI) che:

- prevede modesti volumi irrigui erogati in precise fasi di sviluppo della vite per mantenere costante la produzione quantitativa e migliorare la qualità delle uve;

- prevede una concentrazione delle irrigazioni tra le fasi di pre-chiusura grappoli ed invaiatura, in un periodo variabile tra l’ultima decade di giugno e la prima settimana di agosto, per un totale di circa 30 – 50 mm complessivi;

- non comporta incrementi di resa rispetto al testimone asciutto, migliorando per contro gli aspetti qualitativi, con un maggior contenuto zuccherino e miglior rapporto zuccheri/acidi;

- l’irrigazione, in condizioni di particolari livelli di carenza idrica come accaduto negli anni 2003 e 2012, può essere considerata come pratica di soccorso finalizzata a garantire la stabilità delle rese e la qualità dell’uva, senza comportare necessariamente incrementi produttivi;

Preso atto:

- che i disciplinari di produzione dei vini DO della Regione Emilia-Romagna prevedono l’irrigazione di soccorso;

- che in linea con quanto sopra descritto, il MIPAAF, con nota circolare del 19/04/2013 prot. 6858, ha chiarito che l’irrigazione di soccorso del vigneto non è considerata pratica agronomica di “forzatura” per innalzare le rese unitarie di produzione, i cui limiti massimi sono comunque previsti nei disciplinari DO e IGP, ma pratica per garantire la sopravvivenza dei vigneti e salvaguardare i livelli qualitativi delle produzioni;

- che il Canale Emiliano Romagnolo mette a disposizione di tutti gli agricoltori il servizio gratuito on line “Irrinet” che fornisce consigli irrigui sul momento di intervento e sui volumi da impiegare attraverso parametri adattati a concentrare le irrigazioni nel periodo fenologico utile a mantenere alti i livelli qualitativi;

Ritenuto pertanto opportuno in ragione delle motivazioni sopra esposte:

- relativamente alla pratica agronomica dell’irrigazione di soccorso, non applicare alcuna riduzione alla superficie nel caso di trasferimento di diritti da superfici non irrigue verso superfici destinate a produzioni DO e IGP dotate di impianti per l'irrigazione di soccorso;

- consentire, al fine di promuovere elevati livelli qualitativi della produzione vitivinicola, il trasferimento dei diritti di reimpianto solo per l’impianto di vigneti idonei alla produzione di vini a DO e IGP;

- prevedere che, al fine di non aumentare il potenziale produttivo regionale, nel trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da altre regioni aventi resa unitaria inferiore alla resa media regionale, la superficie del diritto sia ridotta proporzionalmente all’aumento della resa;

- stabilire che per mantenere in equilibrio il potenziale produttivo vitivinicolo regionale e tutelare le produzioni regionali di qualità, non è concesso il trasferimento dei diritti di reimpianto provenienti da superfici idonee alla produzione di vini DO e IG a favore di aziende ubicate in altre regioni;

Ritenuto altresì di individuare i criteri e le modalità di concessione dei diritti rientranti nella riserva regionale;

Ritenuto pertanto di approvare per l’ultimo periodo transitorio e fino al 31 dicembre 2015 le specifiche disposizioni regionali in materia di trasferimento di diritti di reimpianto nonché di definire i criteri e le modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale, nella formulazione di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Rilevato infine:

- che nell’ambito della Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, campagna 2013/2014, disciplinata con propria deliberazione n. 2104 del 30 dicembre 2013, sono state presentate domande di aiuto relative alla ristrutturazione o riconversione di vigneti da realizzarsi anche tramite il trasferimento di un diritto di reimpianto e che tali domande risultano attualmente prese in carico dalle amministrazioni competenti, ma non ancora istruite;

- che l’approvazione delle disposizioni disposte con il presente atto può far ingenerare dubbi circa la disciplina applicabile ai procedimenti in corso;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire uniformità di comportamento tra le diverse strutture provinciali competenti ad effettuare l’istruttoria delle domande di aiuto nell’ambito della predetta Misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, stabilire che le disposizioni approvate con il presente atto si applichino anche alle domande di aiuto a valere sulla Misura di che trattasi collegate al trasferimento di un diritto di reimpianto, presentate ai sensi della deliberazione di Giunta n. 2104/2013;

Richiamate infine:

- la Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 16 recante “Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo”, nonché la relazione al progetto di legge regionale approvata con delibera n. 1406/2009;

- la propria deliberazione n. 1997 del 17 dicembre 2012, recante “Reg. (CE) 436/2009 e Decreto MIPAAF 16/12/2010, art. 21 - schedario viticolo - approvazione piano operativo”;

- la propria deliberazione n. 396 dell’8 aprile 2013, recante “Revisione della disciplina dei procedimenti del settore vitivinicolo e introduzione del silenzio assenso in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2011”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di approvare le “Disposizioni regionali transitorie in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto e criteri e modalità per la concessione di diritti della riserva regionale”, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di stabilire che le disposizioni relative al trasferimento di diritti di cui al precedente punto 1) sostituiscono quanto già definito nella deliberazione assembleare n. 192 del 21 ottobre 2008, dalla data di adozione del presente atto;
  3. di stabilire altresì che alle domande di aiuto presentate ai sensi della deliberazione di Giunta n. 2104/2013 collegate al trasferimento di un diritto di reimpianto si applichino le specifiche disposizioni di cui al presente atto;
  4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.

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