n.24 del 01.02.2013 (Parte Seconda)

Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’art. 8-quater che:

  • definisce la disciplina dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, confermandolo quale requisito indispensabile al fine dell’erogazione di prestazioni per conto o a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
  • stabilisce che l’accreditamento costituisce titolo necessario per l’instaurazione dei rapporti di cui all’art. 8-quinquies;

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998 e successive modificazioni recante "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997", che stabilisce tra l’altro che:

  • la Giunta Regionale ha il compito di determinare i requisiti ulteriori per l’accreditamento di cui al comma 4 dell’art. 2 del DPR 14 gennaio 1997, uniformi per le strutture pubbliche e private, con riferimento alle funzioni sanitarie individuate dalla programmazione regionale per garantire i livelli di assistenza sanitaria previsti dal Piano Sanitario Nazionale;
  • la Regione verifica il possesso dei requisiti per l'accreditamento avvalendosi dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR);

la Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 recante “Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. istituzione della sessione di semplificazione”

l’art. 15 del D.L. 95/12 convertito con modificazioni in Legge 135/12 recante “Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica”

Richiamate le proprie deliberazioni:

327/04 e successive modifiche, con cui questa Giunta ha definito i requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti dell’Emilia-Romagna;

1135/10 recante “Approvazione dell'accordo quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'associazione delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private - ANISAP - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale – Triennio 2010/2012”;

1920/11 recante “Approvazione dell'Accordo generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione della Ospedalità privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;

1180/10 recante ”Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - Fabbisogno anno 2010” che rinvia a successivo provvedimento della Giunta la definizione di indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie private titolari di accreditamento istituzionale;

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna ha fortemente sviluppato nel tempo il regime dell’accreditamento quale sistema di garanzie, di coerenza rispetto al fabbisogno della comunità, di adeguati livelli di sicurezza e qualità dei soggetti titolati ad erogare le prestazioni sanitarie;

- l’accreditamento si pone come elemento strategico per la realizzazione di una rete di produttori di servizi sanitari agile e flessibile, in grado di rispondere alle sfide poste al nostro Sistema sanitario sia in termini di fabbisogno, sia in termini di vincoli economico-finanziari, preservandone al contempo la natura e la missione in nome del SSR;

Considerato, tuttavia, che di fronte alle crescenti criticità poste al sistema sanitario quali la sempre maggiore pressione della domanda ed il contestuale contenimento/ridimensionamento del fondo sanitario, i presupposti su cui si fonda la relazione tra aziende sanitarie e fornitori accreditati sono difficilmente mantenibili sic et simpliciter nel tempo. In quest’ottica, assume grande rilevanza lo strumento della programmazione regionale che deve essere intesa non solo come valutazione quantitativa legata al mero fabbisogno di prestazioni, ma deve basarsi anche su criteri distributivi/localizzativi e organizzativi in maniera tale da:

  • garantire una migliore accessibilità alle prestazioni, evitando concentrazioni territoriali, ma allo stesso tempo dando un’applicazione più ampia del concetto di autosufficienza, attraverso un’adeguata valutazione della rete dell’offerta, anche dalle zone limitrofe;
  • sfruttare al meglio le opportunità, anche di tipo tecnologico, offerte dagli operatori del settore;
  • introdurre meccanismi “governati” di entrata/uscita dal sistema, tali da eliminare le inefficienze generate da rendite di posizione e assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

L’attenta valutazione dei criteri sopra descritti è necessaria nell’ottica della ottimizzazione della spesa e dei conseguenti adempimenti imposti dall’art. 15 del D.L. 95/12 sopra citato;

Le aziende sanitarie, in tal modo, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, sono in grado di selezionare, tra le diverse strutture accreditate, quella che meglio soddisfa le esigenze di flessibilità, organizzazione e contenimento della spesa, in relazione al proprio fabbisogno, al fine della stipula del contratto per la erogazione di prestazioni a carico del SSN;

In base a tali criteri, con successivi atti aventi cadenza biennale, la Regione provvederà a declinare gli indirizzi di programmazione del fabbisogno di assistenza ai sensi del comma 1 dell’art. 8-quater del DLgs n. 502/92 e s.m.i.;

Ritenuto necessario introdurre elementi di semplificazione nelle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private del sistema sanitario e fornire indicazioni uniformi applicabili, tenuto conto delle specificità di ciascun percorso, con particolare riferimento a:

  • nuovi accreditamenti;
  • accreditamenti provvisori;
  • esternalizzazione di attività sanitaria;
  • rinnovi dell’accreditamento;
  • verifica della permanenza dei requisiti ai sensi del comma 4, art. 10, della L.R. 34/98 e s.m.i.;
  • variazioni intervenute dopo l’accreditamento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di approvare, il documento “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con strutture sanitarie in materia di accreditamento” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché la relativa modulistica ad esso allegata;

Dato atto che il documento è frutto del confronto interno tra l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e i vari Servizi della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, competenti in materia di accreditamento ed è stato discusso e condiviso con le associazioni di categoria rappresentanti gli erogatori di prestazioni sanitarie A.I.O.P., A.N.I.S.A.P. e A.R.I.S.;

Ritenuto, altresì, di definire con successivo atto regionale e a seguito del confronto con le associazioni di categoria sopra citate, i criteri in base ai quali le Aziende Sanitarie sceglieranno, tra più soggetti parimenti accreditati, quello con cui stipulare il contratto previsto nell’art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e s.m.i. nonché di fornire indicazioni sui contenuti del contratto stesso;

Richiamate:

- la L.R. 43/01 e successive modifiche;

- la propria deliberazione 2416/08 e successive modifiche;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali” nella seduta del 15 gennaio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, il documento “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e la modulistica ad esso allegata che sostituisce integralmente quella allegata alle proprie delibere 327/04 e 1180/10;

2. di dare mandato al Direttore generale Sanità e Politiche Sociali di apportare tutte le eventuali modifiche e integrazioni che si rendano necessarie alla modulistica di cui al punto che precede;

3. di rinviare a successivi atti regionali aventi cadenza biennale la declinazione degli indirizzi di programmazione regionale;

4. di rinviare a successivo atto regionale la definizione dei criteri in base ai quali le Aziende Sanitarie sceglieranno, tra più soggetti parimenti accreditati, quello con cui stipulare il contratto previsto nell’art. 8-quinquies del DLgs 502/92 e s.m.i. nonché la definizione delle indicazioni sui contenuti del contratto stesso;

5. di stabilire che la disciplina contenuta nell’allegato documento sostituisce le eventuali difformi previsioni contenute in precedenti delibere adottate nella stessa materia;

6. di pubblicare la presente deliberazione completa dei suoi allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

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