n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Bertolini Mario, Attilio e Maria SSA - Domanda 12/4/2010 di cambio titolarità e subentro nel rinnovo di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo e trasformazione prodotti agricoli, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001- artt.5, 6. Provvedimento di rinnovo e cambio titolarità di concessione

IL RESPONSABILE 

(omissis)determina:

a) di assentire alla Società Semplice agricola Bertolini Mario, Attilio e Maria, Codice Fiscale e Partita IVA 02031260348, con sede in Fidenza (PR) Loc. Castione Marchesi n. 192, il rinnovo della concessione assentita con determinazione n. 15444 del 25/10/2005 a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Busseto (PR) per uso irrigazione agricola, con una portata massima pari a l/s 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 7.200;

b) di riconoscere la medesima Società titolare della concessione già assentita con determinazione n. 15444 del 25/10/2005 e rinnovata con provvedimento n. 6984 del 22/7/2009 a derivare acqua pubblica per uso trasformazione prodotti agricoli, con una portata massima pari a l/s 1,33 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 1.450;

c) di unificare in unica concessione le derivazioni suddette, in quanto utilizzazioni finalizzate all’approvvigionamento della stessa unità aziendale;

d) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 14/2/2011 n. 1470

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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