n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)
TGK Europe Srl - Domanda 20.02.2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso pompa di calore e industriale, dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), Via Borsari. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.Concessione di derivazione. Proc. PR13A0015
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
a) di rilasciare alla Società TGK Europe Srl, C.F./P. IVA 01866800343, con sede a Parma, Via Borsari n. 31/A, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Parma (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Parma (PR), per uso alimentazione pompa di calore ed industriale, con una portata massima pari a l/s 8,70 e per un quantitativo non superiore a m3/anno 60.000;
b) di stabilire che la derivazione potrà essere attivata soltanto a conclusione del procedimento previsto dall’art. 104 - comma 2) del D.Lgs. n. 152/2006, mediante autorizzazione alla reimmissione in falda da parte della Provincia di Parma;
c) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione, dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
e) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 12719 in data 10/10/2013
(omissis)
Art. 4 - Durata della concessione
4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.
4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:
- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.
(omissis)