SUPPLEMENTO SPECIALE n. 88 - 04/08/2011

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Finalità e principi generali

La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l’obiettivo di elevare il livello di qualità dell’azione amministrativa e dei processi decisionali nel loro complesso, attraverso misure atte a sviluppare la qualità degli atti normativi, a conseguire concreti risultati di semplificazione dei procedimenti amministrativi, a sviluppare ulteriormente la semplificazione degli assetti organizzativi, in coerenza con le norme di razionalizzazione statali e regionali in materia, e con gli obiettivi di contenimento della spesa.

A fondamento di tali interventi sono posti i seguenti principi, con particolare riferimento:

alla qualità degli atti normativi:

la più estesa applicazione dei principi costituzionali espressi dal Titolo V della Parte II della Costituzione, a tutela del pieno dispiegarsi dell’autonomia legislativa della Regione e delle esigenze del decentramento del sistema amministrativo locale, nonché del principio di autonomia di spesa e della sua declinazione secondo le esigenze del sistema territoriale;

la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo ed alla chiarezza dei dati normativi, nel rispetto del sistema delle fonti nazionali e dei principi comunitari;

l’applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva degli effetti di proposte normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento della pubblica amministrazione regionale e locale, secondo la disciplina dell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), introdotta dalla legislazione statale e prevista dallo Statuto regionale;

l’introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell’analisi costi-benefici per la verificabilità concreta dei risultati conseguiti dall’atto normativo, anche attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

ai procedimenti amministrativi:

la piena esplicazione del criterio di appropriatezza, anche con l’obiettivo di garantire la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni;

la piena esplicazione degli istituti di semplificazione dell’azione amministrativa, a tutela della certezza, rapidità ed efficacia dei procedimenti, preservando la qualità delle prestazioni e le istanze di partecipazione al procedimento;

adeguamento progressivo delle diverse funzioni pubbliche e delle stesse strutture organizzative dei vari livelli del sistema amministrativo regionale e locale all’obiettivo della semplificazione, con la progressiva e completa responsabilizzazione dei soggetti istituzionali cui siano conferite le funzioni;

l’adeguato funzionamento dei meccanismi di collaborazione e cooperazione tra lo Stato e la sua amministrazione decentrata, le Regioni e le autonomie locali, per superare la frammentarietà nel sistema multilivello;

l’adozione sistematica delle tecniche e delle misure finalizzate alla semplificazione, anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall’Unione europea e, specialmente, delle misure di semplificazione amministrativa per le imprese, attraverso la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) e l’adozione di specifici “Piani di riduzione degli oneri”, in raccordo con l’amministrazione statale e gli enti locali.

Nell’attuazione degli obiettivi della presente legge è perseguita la più ampia informatizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell’unicità dell’azione amministrativa. La Regione valorizza lo sviluppo degli strumenti informatici e di interconnessione fra le amministrazioni pubbliche operanti nel territorio regionale, anche al fine di favorire processi di dematerializzazione.

Art. 2

Accordi tra le amministrazioni

Ai fini dell’applicazione della presente legge, la Regione promuove la stipula di un Patto delle azioni concrete di semplificazione con gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni interessate, nonché con le Associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali regionali.

La Regione sottoscrive accordi con le pubbliche amministrazioni interessate a specifiche azioni di semplificazione e per la diffusione delle migliori prassi amministrative ed organizzative.

Art. 3

Analisi e valutazione permanente dei procedimenti

La Giunta regionale mediante azioni condivise con le autonomie locali e con le altre pubbliche amministrazioni del territorio e, qualora necessario, previo accordo con le amministrazioni statali decentrate competenti, realizza un sistema di analisi e valutazione permanente (AVP) dei procedimenti che interessano l’amministrazione regionale e la complessiva azione amministrativa sul territorio.

L’analisi e valutazione permanente dei procedimenti ha lo scopo di individuare:

gli oneri organizzativi e gestionali a carico di cittadini e imprese, attraverso l’utilizzo delle più idonee tecniche di misurazione;

le tipologie di procedimenti, anche interni, nei quali si riscontra con maggiore frequenza ed intensità il mancato rispetto dei termini di conclusione;

i procedimenti di grande rilievo sul territorio regionale, in relazione all’esistenza di condizioni ostative alla loro conclusione;

il grado di reale efficacia delle conferenze di servizi, rispetto agli obiettivi a cui esse sono preordinate;

i casi nei quali le amministrazioni pubbliche regionali e locali manifestano carenze ed inadeguatezze organizzative, finanziarie e funzionali che ostacolano il corretto svolgimento dei compiti loro attribuiti;

le connessioni procedimentali tra le competenze regionali e locali e le competenze dell’amministrazione statale decentrata, al fine di un loro miglioramento;

le soluzioni tecnologico-informatiche atte a rafforzare il più possibile l’interoperabilità tra amministrazioni e l’interconnessioni tra i procedimenti.

Art. 4

Nucleo tecnico e Tavolo permanente per la semplificazione

Per la realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge, presso il Comitato di direzione di cui all’articolo 35 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 in relazione alle funzioni ad esso attribuite di raccordo e collaborazione tra direzione politica e direzione amministrativa, è istituito il Nucleo tecnico per la semplificazione delle norme e delle procedure.

La composizione, le modalità di funzionamento e l’individuazione della struttura tecnica regionale cui è attribuito il coordinamento del Nucleo sono definite dalla Giunta regionale, secondo criteri atti a garantire la presenza tecnica delle rappresentanze delle autonomie locali. Può essere altresì previsto l’apporto di esperti anche esterni all’amministrazione, nonché della Commissione di consulenza legislativa della Giunta regionale.

Il Nucleo tecnico supporta il Tavolo permanente per la semplificazione, quale sede di garanzia delle più adeguate forme di consultazione delle parti sociali, delle associazioni di categoria e dei consumatori, per i provvedimenti di maggiore impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese.

Il Tavolo permanente è presieduto dall’Assessore regionale con delega in materia di semplificazione e trasparenza. All’attività del Tavolo concorre il Consiglio delle autonomie locali ai fini della definizione delle politiche regionali che ad esso competono ai sensi dell’articolo 23, comma 2 dello Statuto regionale. La composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con atto della Giunta regionale. Il funzionamento del Tavolo permanente è senza oneri per la Regione.

Art. 5

Sessione per la semplificazione

Entro il mese di ottobre di ogni anno, l’Assemblea legislativa regionale si riunisce in una sessione di lavori dedicata alla semplificazione, con l’obiettivo di:

esaminare gli esiti dell’attività di analisi e valutazione permanente di cui all’articolo 3, comma 2;

valutare le proposte formulate dal Nucleo tecnico e dal Tavolo permanente;

adottare le eventuali misure legislative che risultino necessarie.

La Giunta regionale e l’Assemblea legislativa, in conformità alle rispettive attribuzioni statutarie, provvedono ad adottare gli opportuni interventi, anche di natura organizzativa e gestionale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi necessari ovvero specifiche norme, anche di modifica di preesistenti discipline legislative, al fine di dare seguito alle determinazioni assunte in sede di Sessione annuale di semplificazione.

Specifiche misure di semplificazione connesse alle finalità di cui alla presente legge possono essere comunque proposte e approvate anche nelle more dello svolgimento della sessione medesima.

Art. 6

Norme di prima applicazione

In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede all’istituzione degli organismi di cui all’articolo 4 e definisce gli obiettivi prioritari dell’analisi di valutazione permanente di cui all’articolo 3, comma 2, tra i quali rientrano, in particolare:

la misurazione e le misure di riduzione degli oneri amministrativi informativi per le imprese, in raccordo con le iniziative svolte a livello statale in attuazione del piano per la riduzione degli oneri amministrativi, applicando per la Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) il Modello dei costi standard definito dalla Comunicazione COM/2007/23(Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea);

l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti regionali in materia di controlli in agricoltura;

l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti di spesa inerenti l’amministrazione regionale;

la semplificazione della normativa in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, anche al fine di migliorare il rapporto tra le imprese e le amministrazioni regionali e locali;

l’analisi e formulazione di proposte volte alla semplificazione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;

l’avvio della revisione delle procedure interne all’amministrazione regionale e di raccordo con i procedimenti di competenza delle amministrazioni locali, secondo i criteri di cui all’articolo 3, comma 2.

Ulteriori obiettivi prioritari potranno essere individuati sulla base degli accordi di cui all’articolo 2 della presente legge

La prima sessione di semplificazione è svolta entro il 2011.

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