n.158 del 27.05.2021 (Parte Seconda)

Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 e s.m.i. per la stagione balneare 2021 in Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE” e s.m.i., ed in particolare l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;

- il Decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 623 dell’8 giugno 2020 avente ad oggetto: “Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2020 in Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 1741 del 30 novembre 2020 avente per oggetto: “Valutazione di qualità delle acque di balneazione della Regione Emilia-Romagna al termine della stagione balneare 2020 in applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 e ss.mm.ii.”;

- il proprio Decreto n. 40 del 31 marzo 2021 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Modifiche ai Protocolli in materia di stabilimenti balneari e aree naturali protette”;

- la determinazione dirigenziale n. 6232 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto: “L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019 di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei Comuni Costieri della Regione Emilia-Romagna”;

- la determinazione dirigenziale n. 6236 del 9 aprile 2021 avente ad oggetto: “Approvazione Ordinanza Balneare Straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021”;

Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2021 alla individuazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia–Romagna, così come disposto dall’art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;

Preso atto della richiesta pervenuta da parte del Comune di Rimini di riclassificazione dell’acqua di balneazione “Rimini - Foce Marecchia 50m S” con nota Prot. n. 0060768/2020 del 27/2/2020 ed acquisita agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare con Prot. n. 0175788.E del 28/2/2020;

Valutata la relazione allegata alla succitata nota che descrive gli interventi di miglioramento finalizzati ad influire in maniera rilevante sulla qualità di tale acqua di balneazione ed espresso parere favorevole da parte del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare alla richiesta di riclassificazione dell’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia 50m S”;

Rilevato che l’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia 50m S” risulta “in attesa di classificazione”, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e s.m.i., che stabilisce che la valutazione sia effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;

Considerato che si ritiene necessario attuare, come misura di gestione, un controllo intensificato effettuando i campionamenti ogni due settimane per raggiungere il numero minimo di dati al fine di effettuare la valutazione della qualità dell’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia 50m S” al termine della stagione balneare 2021;

Ritenuto di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Rilevato che:

- secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i., la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;

- in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 17 maggio 2021 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’Allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”;

- la determinazione dirigenziale n. 15571 del 14 settembre 2020 avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- la determinazione dirigenziale n. 21417 del 27 novembre 2020 avente ad oggetto: “Deleghe a Dirigente Professional assegnata funzionalmente al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e nomina Responsabili di Procedimento”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;

- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;

- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 415 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: proroga degli incarichi”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di individuare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2021 come riportato nell’Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 97 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;

2. di stabilire che le zone marino-costiere elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sono adibite alla balneazione;

3. di stabilire che le acque superficiali interne della Regione Emilia-Romagna, allo stato attuale, sono da intendersi come non destinate alla balneazione;

4. di stabilire che l’acqua di balneazione “Rimini – Foce Marecchia 50m S” risulta “in attesa di classificazione”, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e s.m.i., che stabilisce che la valutazione sia effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente nei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi;

5. di stabilire che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti, è compresa tra il 29 maggio 2021 e il 30 settembre 2021;

6. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 5. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il procedimento di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;

7. di stabilire che nel periodo di cui al punto 5. venga inoltre effettuato dalla Struttura Oceanografica Daphne di A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, secondo il calendario prefissato, il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata, nonché venga svolto il monitoraggio dei Cianobatteri secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il Sito Web Regionale www.arpae.it/it/temi-ambientali/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

9. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Area Prevenzione Ambientale Est sede Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;

10. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’Ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, che sarà inserita dai Referenti Comunali direttamente nel Sito Web Regionale “Acque di Balneazione”, come da procedura allegata (Allegato 3), e inviata al Portale Acque del Ministero della Salute, nonché di apposizione, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;

11. di inviare copia del presente atto al Ministero della Salute e al Ministero della Transizione Ecologica, ai Comuni della Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna, alle Aziende USL territorialmente competenti e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;

12. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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