n.233 del 08.11.2012 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 7

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, è il seguente:

«Art. 32 - Assicurazione di responsabilità civile

1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base di criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.».

Comma 4

2) Per il testo dell’articolo 32 della legge regionale n. 50 del 1994, che concerne Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, vedi nota 1).

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