SUPPLEMENTO SPECIALE N.109 DEL 12.12.2022
Relazione
Relazione illustrativa
Di seguito si descrivono i principali obiettivi, interventi e strumenti che la legge regionale per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti si propone di perseguire.
Principale obiettivo della nuova legge è quello di contribuire all'attrattività, innovazione e competitività del sistema dell'Emilia-Romagna (Art. 1). Tale finalità viene perseguita promuovendo l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione, anche in applicazione di principi generali quali la piena parità di genere nell’accesso a servizi e interventi previsti dalla stessa legge.
Per le finalità di cui sopra, si prevede una definizione generale dei talenti ad elevata specializzazione (art. 2) i quali vengono riferiti a soggetti che abbiano maturato (o che stiano maturando) conoscenze ed esperienze di particolare rilevanza in ambiti della ricerca e dell’innovazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente.
La legge delega, inoltre, la Giunta regionale a specificare ulteriormente le categorie di beneficiari finali degli interventi con riferimento, ad esempio, al possesso di titoli di studio o di particolari esperienze professionali per determinati interventi o ambiti settoriali.
Gli interventi previsti dalla nuova legge regionale sono da considerarsi coerenti, coordinati ed integrati con le diverse programmazione regionali (art. 3). Si richiamano in particolare i programmi di valorizzazione delle attività produttive, dello sviluppo rurale, della ricerca e del trasferimento tecnologico. Gli obiettivi della legge sono inoltre coerenti con le strategie regionali per la promozione e l'attrazione degli investimenti e l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale, così come previsti nella legge regionale n. 14 del 2014 relativa all’attrazione degli investimenti. La promozione dell’attrazione dei talenti è altresì rilevante con riferimento agli interventi di promozione dell’alta formazione e delle politiche per il capitale umano nel contesto regionale, così come in relazione alle politiche del lavoro e di quelle per le giovani generazioni. Parimenti, si richiama il collegamento con le misure previste dalle disposizioni di legge regionali più recenti nel campo dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo e infine della musica e dell’editoria.
L’attrazione, la permanenza e la valorizzazione di talenti ad elevata specializzazione è innanzitutto da perseguire attraverso il sostegno allo sviluppo del sistema territoriale regionale. L’art. 4 della legge prevede pertanto:
- accordi di collaborazione e di partenariato con altre regioni nonché con istituzioni europee ed internazionali, finalizzati allo sviluppo economico, sociale, culturale e scientifico della regione;
- sostegno ad iniziative promosse da città, altri enti locali, Università, centri di ricerca;
- partecipazione a reti e network europei per accrescere le opportunità di attrazione della nostra Regione.
L’articolo 5 prevede lo sviluppo dei servizi pubblici e privati di accompagnamento all’attrazione dei talenti, con riferimento ai servizi di promozione, accoglienza, accesso ai servizi primari, sostegno alla residenzialità, accesso ai servizi educativi e fruizione dei servizi culturali. L’articolo prevede anche l’impegno della Regione ad operare in cooperazione con amministrazioni competenti in materia di immigrazione e rilascio dei visti al fine di agevolare nel territorio regionale l’ingresso e la permanenza dei talenti ad elevata specializzazione.
La promozione dei processi di attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti comprende poi il sostegno agli interventi portati avanti da Università, Centri di Ricerca e altri protagonisti dell’Ecosistema regionale dell’innovazione. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 6 della legge, la Regione intende sostenere Università, centri di ricerca e altri soggetti dell’ecosistema regionale dell’innovazione:
- nell’offerta di assegni, contratti e dottorati di ricerca che prevedano percorsi di mobilità internazionale e di attrazione di talenti ad elevata specializzazione;
- nella partecipazione ad iniziative direttamente promosse da enti europei per la ricerca o da programmi europei (quali le azioni Marie Skłodowska-Curie) che consentano l’attrazione di ricercatori e dottorandi nel contesto regionale;
- nelle strategie di internazionalizzazione dell’offerta accademica, in particolare connessa con gli ambiti della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, anche mediante particolari interventi quali il riconoscimento di doppi titoli universitari o di titoli già riconosciuti a livello internazionale; servizi per l’orientamento, l’accoglienza e la residenzialità dei talenti; servizi di accompagnamento al lavoro nel territorio regionale, anche facendo ricorso a servizi della rete europea EURAXESS.
- nel rafforzamento dei servizi di placement presenti nelle Università.
Gli sforzi appena visti devono anche riguardare sistemi di enti competenti nelle politiche di alta formazione, anche mediante il sostegno a partecipazione a programmi europei quali Erasmus+.
Ai fini dell’attrazione, della permanenza e della valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione, la legge prevede all’art. 7 il coinvolgimento diretto delle imprese, loro associazioni di rappresentanza e del sistema produttivo regionale nella identificazione dei talenti ad elevata specializzazione, sviluppando inoltre piattaforme e servizi per favorire l’incontro fra domanda e offerta. Tale attività vedrà anche la partecipazione e il coinvolgimento di organizzazioni dei lavoratori, associazioni rappresentative del mondo delle professioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, atenei e altri soggetti dell’alta formazione. I servizi si avvarranno di piattaforme per il sostegno alla mobilità professionale e imprenditoriale, in raccordo anche con la rete EURES e il programma “Erasmus per giovani imprenditori”.
L’art. 8 prevede interventi per l’attrazione e la creazione di nuove imprese, mediante iniziative di scoperta imprenditoriale, sviluppo e accelerazione d’impresa.
L’attrattività del territorio regionale nei confronti dei talenti ad elevata specializzazione viene anche sostenuta (secondo l’art. 9) in sinergia con politiche di sviluppo e di valorizzazione delle risorse umane da parte delle imprese, mediante misure regionali di incentivazione alle assunzioni e sviluppo dei servizi di welfare, i cui criteri vengono definiti da apposita deliberazione della Giunta Regionale. Parimenti, vengono definiti criteri per l’assegnazione di agevolazioni per l’accesso a servizi di conciliazione fra tempi di vita e di lavoro a favore delle famiglie coinvolte nelle azioni di cui alla presente legge.
L’art. 10 contempla le diverse iniziative di informazione e promozione per l’attrazione dei talenti attraverso eventi pubblici, seminari, career day etc..
Con l’art. 11 viene previsto un Comitato Regionale per l’Attrazione dei Talenti da istituirsi con atto della Giunta regionale. Si prevede che la partecipazione del Comitato Regionale sia ampliata a organizzazioni imprenditoriali e sindacali, organizzazioni del mondo delle professioni firmatarie del Patto per il Lavoro e per il Clima della Regione Emilia-Romagna, enti locali, Università, Fondazione per la Formazione Universitaria e Orientamento Professionale, Associazione Scuola Politecnica degli Istituti Tecnici Superiori Emilia-Romagna, e altri soggetti dell’ecosistema regionale della ricerca, innovazione, istruzione e formazione. La partecipazione al suddetto Comitato Regionale non dà diritto a compensi o rimborsi spese. Un Osservatorio regionale sui Talenti viene istituito a cura della Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Con l’art. 12 viene prevista la possibilità per l’Amministrazione Regionale di attivare iniziative specifiche per l’attrazione e permanenza di talenti ad elevata specializzazione a seguito dell’identificazione di particolari settori, filiere produttive, figure professionali specifiche anche in coerenza con gli indirizzi della Strategia di Specializzazione Intelligente.
L’art. 13 della legge prevede l’attivazione di servizi di assistenza tecnica a favore dell’Amministrazione Regionale per l’attuazione degli interventi previsti.
L’art. 14 prevede che la valutazione della presente legge sia di competenza dell’Assemblea legislativa e che per questo venga presentata, con cadenza biennale, da parte della Giunta alla commissione assembleare competente, una apposita relazione sui risultati quantitativi e qualitativi degli interventi realizzati in attuazione della legge.
L’art. 15 descrive le modalità di intervento attraverso cui la Regione intende dare attuazione degli interventi e finalità previste agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 della presente legge. L’attuazione dovrà avvenire mediante ricorso di spese dirette da parte della Regione oppure mediante concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati. Questi ultimi sono indicati con dettaglio nell’ambito degli articoli prima menzionati. L’erogazione dei contributi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e a seguito e nel rispetto di convenzioni o di avvisi pubblici. Parte degli interventi previsti potrà avvenire anche avvalendosi di società in-house della Regione. Inoltre, l’articolo prevede che la Giunta Regionale, con propri atti e sempre nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità, le condizioni, i requisiti ed i criteri per la concessione, erogazione e revoca dei contributi previsti ai precedenti commi.
L’art. 16 prevede che ai fini dell’attuazione della presente legge vengano istituiti appositi capitoli di bilancio, per l’anno 2023, nell’ambito della Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione” del bilancio di previsione 2023-2025. Gli interventi previsti dalla presente legge potranno essere finanziati altresì da ulteriori risorse in assegnazione alla Regione in particolare attraverso i fondi strutturali europei. Inoltre, per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.