n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di impianto idroelettrico denominato "Lugo-Muraglione" sul fiume Secchia in comune di Baiso (RE), attivata da Italbrevetti Srl - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di impianto idroelettrico denominato “Castellarano I” sul fiume Secchia in Comune di Baiso (RE), rinominato in sede di trasmissione della documentazione integrativa “Lugo-Muraglione”, presentato da Italbrevetti S.r.l., poiché l’intervento, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 febbraio 2013, è nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di impianto idroelettrico denominato “Castellarano I” sul fiume Secchia in Comune di Baiso (RE), rinominato in sede di trasmissione della documentazione integrativa “Lugo-Muraglione”, a condizione siano rispettate le prescrizioni elencate all’interno del Rapporto ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. per assicurare la congruità del progetto col comma 10 dell’art. 40 delle NA del PTCP della Provincia di Reggio Emilia, la centrale elettrica dovrà sorgere ad una distanza superiore a 10 metri lineari dal limite degli invasi ed alvei dei laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’art. 41 dello stesso PTCP;
2. in fase di cantiere dovrà essere effettuata, con oneri a carico della Società proponente, una verifica di tipo preventivo mediante ricognizioni e/o sondaggi da parte di una ditta archeologica di comprovata professionalità; la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna assumerà la direzione scientifica e tecnica dell’intervento, e procederà ad una valutazione circa la sussistenza o meno di preesistenze di carattere archeologico nell’area interessata, dal momento che eventuali ritrovamenti potranno richiedere ulteriori approfondimenti di indagine e/o parziali modifiche di carattere progettuale; la stessa Soprintendenza potrà fornire alla Società proponente un elenco di ditte in grado di prestare l’assistenza archeologica di cantiere necessaria;
3. vista la posizione della cabina di consegna e la sua estensione, la recinzione prevista in progetto dovrà essere alleggerita o eliminata se non strettamente necessaria per la sicurezza;
4. l’area di cantiere per la realizzazione dell’opera di presa e la centrale di produzione e restituzione così come l’area di cantiere che riguarderà l’elettrodotto, dovranno essere ripristinate secondo le condizioni iniziali dei luoghi stessi;
5. il locale di centrale dovrà essere realizzato secondo la versione progettuale che prevede l’utilizzo della pietra locale come rivestimento e dell’acciaio corten;
6. il valore di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo è stabilito in 3,3 m3/s; detto valore potrà essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione;
7. durante i lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti onde evitare danni a cose e/o a persone; le eventuali opere provvisionali dovranno essere mantenute per il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi in alveo;
8. al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni di stabilità delle sponde secondo le direttive impartite dal competente Servizio Tecnico di Bacino; qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del Società proponente;
9. con riferimento alle sezioni di progetto di cui alle Tavv. 12.1a, 12.1b, 12.1c:
- Sez. 2 - nella posa della condotta dovrà essere mantenuta una distanza di m. 10 dal piede esterno del rilevato, come previsto dal RD 523/1904, art. 96, lett. F;
- Sez. 7 - dovrà essere abbassato l’estradosso della scogliera fino a raggiungere la quota attuale di fondo, per non ridurre la sezione utile del fiume;
- Sez. 9 - in caso di danneggiamento del repellente esistente durante i lavori di realizzazione della difesa spondale ivi prevista, il repellente dovrà essere ripristinato con collegamento diretto alla difesa in progetto;
- Sez. 10 - attraversamento del Rio Cargnone - in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere indicato come verrà gestita la fase di scavo e posa della condotta forzata in corrispondenza dell’attraversamento, al fine di garantire l’officiosità del Rio; la quota dell’estradosso del bauletto (tav 38 rev1) in cls di rivestimento della condotta dovrà essere mantenuta ad una quota inferiore di un metro rispetto al piano di fondo dell’alveo; la condotta dovrà essere individuabile mediante specifica segnaletica verticale posta a lato, sia in sponda sinistra che in sponda destra, dell’alveo;
- Sez. 14 - la distanza della nuova scogliera di massi in progetto posta a difesa della fondazione del traliccio di A. T. non dovrà superare i m 5.10 dai pali stessi di fondazione del traliccio.
10. in sede di progettazione esecutiva le Tavv. 12.1a, 12.1b, 12.1c dovranno essere aggiornate con l’indicazione delle dimensioni delle scogliere di difesa in progetto;
11. in riferimento alle interferenze del progetto con la rete stradale di competenza della Provincia di Reggio Emilia:
- la Società proponente dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere al Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia della Provincia di Reggio Emilia per ottenere il parere favorevole e ove necessario la relativa concessione;
- nell'attraversamento della S.P. 486R, l'elettrodotto dovrà essere posato ad almeno m 1 di profondità;
12. la pista ciclopedonale ed il parco pubblico previsti in progetto non potranno essere realizzati così come proposti in progetto;
13. Italbrevetti S.r.l., prima dell’inizio dei lavori dovrà provvedere al deposito presso il Comune di Baiso, della pratica sismica relativa alla struttura in progetto ai sensi dell’art. 13 della L.R. 19/2008;
14. con riferimento alle opere in progetto ricadenti in Comune di Castellarano, Italbrevetti Srl, potrà iniziare i lavori solo dopo l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sismica relativa alla struttura in progetto ai sensi della L.R. 19/08;
15. per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile del competente Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, potrà essere ordinata la modificazione o la demolizione delle opere in alveo in qualsiasi tempo: le modificazioni o demolizioni dovranno essere eseguite a cura e spese della Società proponente su semplice invito del Servizio Tecnico di Bacino nel termine e con le modalità che verranno prescritte;
16. per consentire i controlli di competenza, la Società proponente dovrà dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione dell’avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po, alla Provincia di Reggio Emilia, ai Comuni di Baiso e Castellarano, all’ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia ed all’AUSL di Reggio Emilia – Distretto di Scandiano;
17. la Società proponente, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo; la relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune di Baiso e ad ARPA territorialmente competente entro 60 giorni dall’attivazione dell’impianto;
18. per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere, dovrà essere rispettato quanto indicato dalla delibera di Giunta regionale 45/02 del 21/1/2002 ed in particolare:
- l’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, potrà essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
- l’eventuale esecuzione di lavori disturbanti (es. escavazioni, demolizioni ecc.) e l’impiego di macchinari rumorosi (es. martelli demolitori, flessibile, ecc.) potrà essere svolta di norma, secondo gli indirizzi indicati in delibera, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
- durante gli orari in cui è consentito l’utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite L Aeq = 70 dB(A), con tempo di misura (T M) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi, a meno che non venga richiesta ulteriore deroga ai sensi della Legge 447/95 e della suddetta delibera di Giunta Regionale n. 45/2002 dove si dimostri, con specifico studio previsionale, l’impossibilità di rispettare quanto sopra;
- lo svolgimento nel territorio comunale, delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orari e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere allo SUAP almeno gg. 20 prima dell’inizio dell’attività; la domanda deve essere corredata dalla documentazione di cui all’allegato 1 della delibera di Giunta regionale 45/02;la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere sottoposta all’approvazione della competente Amministrazione comunale di Baiso, con tempistica congruente all’attivazione del cantiere;
19. il progetto esecutivo dei due passaggi per pesci, ed in particolare di quello previsto sulla briglia più a valle, dovrà essere elaborato tenendo nella massima considerazione gli aspetti legati all'inserimento paesaggistico (es. scelta dei materiali, come ad esempio i massi, coerente con il contesto naturale; minimizzazione delle opere in calcestruzzo a vista; cromatismi adeguati; ecc...); tali criteri dovranno essere adottati anche nel realizzare le scogliere di massi con funzione di difesa;
20. per evitare che i pesci durante la risalita, una volta terminata la rampa, siano attratti e convogliati dal flusso nell’opera di presa, l’imbocco del passaggio per l’ittiofauna previsto sulla briglia in corrispondenza dell’opera di presa, dovrà essere orientato verso il centro dell’alveo e non, come da progetto, verso l’ingresso dell’opera di presa; l’imbocco del passaggio dovrà, inoltre, essere adeguatamente protetto al fine di evitare l’ostruzione della rampa da parte di materiale natante trasportato dalla corrente (come rami, foglie e sassi): il progetto dell’opera di protezione dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione del competente Ufficio Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia;
21. in accordo con l'Ufficio Caccia, Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia dovrà essere elaborato un piano di monitoraggio della fauna ittica nel tratto di fiume sotteso dall'impianto, con frequenza annuale per un periodo di almeno 5 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; nell'ambito di tale attività di monitoraggio dovrà essere verificata la funzionalità dei passaggi per pesci; per la cattura dei pesci durante il monitoraggio, dovrà essere evitato l’utilizzo di nasse e di altre metodologie cruente, in ottemperanza con quanto disposto dalla L.R. 11/12;
22. le modalità di realizzazione degli interventi riguardanti l'ittiofauna dovranno essere concordati con congruo anticipo con l’ufficio Caccia Pesca e Vigilanza della Provincia di Reggio Emilia;
23. l’impianto idroelettrico non potrà entrare in esercizio prima del completamento dei lavori inerenti i passaggi per pesci previsti in progetto;
24. prima dell’entrata in esercizio dell’impianto la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 96, comma 3, del DLgs 152/06; la stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza, al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po ed alla Provincia di Reggio Emilia;
25. la Società proponente dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, e ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia, apposito programma di monitoraggio finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dall’esercizio dell’impianto sull’ecosistema fluviale che dovrà rispettare i seguenti requisiti:
- il monitoraggio dovrà verificare che il funzionamento dell’impianto non provochi un aumento della temperatura naturale delle acque superiore a 1,5° C, sia dopo la reimmissione in alveo dell’acqua derivata (misurata a valle del punto di scarico al limite della zona di rimescolamento), sia nel tratto derivato a monte della re immissione;
- dovrà essere altresì effettuato un monitoraggio chimico e biologico in un punto a monte della derivazione da utilizzare come bianco e all’interno del tratto sotteso, nelle due stazioni indicate dal proponente nella proposta di monitoraggio, una ubicata a monte (stazione 0) e l’altra a valle (stazione 1) dell’immissione del Torrente Rossenna ed in un’ulteriore stazione posta al termine del tratto sotteso, immediatamente a monte del punto di reimmissione delle acque derivate, al fine di garantire le disposizioni impartite dalla delibera di Giunta Regionale 1793/08;
i dettagli del piano di monitoraggio andranno sottoposti all’approvazione del citato Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, e ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia antecedentemente all'avvio dei lavori di costruzione; come previsto dalla delibera di Giunta Regionale 1793/08, le risultanze di detto monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente alla Regione e alle Province interessate; tale monitoraggio permetterà di verificare la sostenibilità dell’intervento e/o di individuare le eventuali misure correttive: in sede di rinnovo della concessione di derivazione sarà valutata la necessità di mantenere e/o variare il monitoraggio approvato;
26. per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso e all’uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimità degli accessi sulla viabilità locale garantendone l’eventuale ripristino alla condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione d’uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei materiale a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocità ridotta sulla viabilità di servizio al fine di contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l’impatto sonoro possono contribuire ad abbassare il livello di polverosità nei pressi dei ricettori;
- predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
- al fine di evitare fenomeni di inquinamento dovuti a sversamenti accidentali di oli o combustibili, all’interno dell’area di cantiere dovrà essere individuata un’apposita zona impermeabilizzata da destinare ad area di rifornimento e ricovero dei mezzi, munita di pozzetto di disoleatura a monte del recapito delle acque meteoriche; eventuali stoccaggi di oli e idrocarburi dovranno essere realizzati con serbatoi fuori terra, dotati di vasca coperta per il contenimento di eventuali sversamenti, di capacità almeno pari a 1/3 della capacità totale di stoccaggio;
- predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od, in alternativa, utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
- i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento; eventuali lavaggi delle autobetoniere effettuati all’interno del cantiere, dovranno essere raccolti e smaltiti come rifiuto, presso centri di trattamento autorizzato;
27. per i lavori in alveo e per le operazioni di getto dei calcestruzzi, dovrà essere preventivamente avvisata ARPA Sezione provinciale di Modena che ha la competenza dei monitoraggi sul fiume Secchia, al fine di organizzare i campionamenti delle stazioni poste a valle dell'opera in progetto;
28. per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovrà essere inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti, per l’approvazione dell’uso, copia delle schede tecniche degli stessi lubrificanti;
29. nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le caratteristiche chimiche dell’acquifero e del corso d’acqua superficiale interessati;
30. la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle ghiaie presenti all’interno dell’alveo demaniale, dovrà essere realizzata in conformità alle norme vigenti ed in ogni caso i materiali dovranno rimanere all’interno delle pertinenze demaniali;
c) di dare atto che per quanto attiene l’edificio di consegna Enel, conseguentemente a quanto esplicitato ai punti 3.15 - 3.16 - 3.17 della presente delibera, il progetto approvato è quello risultante dagli elaborati di variante presentati successivamente alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi ed acquisiti al protocollo regionale con n. 126912 del 23/5/2013
d) di dare atto che il parere della Provincia di Reggio Emilia e dei Comuni di Baiso e Castellarano sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante ai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Baiso e Castellarano, qualora i rispettivi Consigli Comunali ratifichino l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
f) di dare atto che il parere favorevole sulle suddette varianti agli strumenti urbanistici, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Reggio Emilia, da ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia ed AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
g) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica n. 06/2013 rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n 42, dal Comune di Baiso con atto prot. n. 1334 del 27 febbraio 2013, costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
h) di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica n. 15 rilasciata, ai sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n 42, dal Comune di Castellarano con atto prot. n. 11432 del 29 agosto 2013, costituisce l’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
i) di dare atto che il parere vincolante sulle suddette autorizzazioni paesaggistiche, espresso ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n 42 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che il parere preliminare ai sensi dell’art. 28, comma 4, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, espresso con lettera formale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi: ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
k) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla Osta idraulico, rilasciata ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41, della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e del RD 30 giugno 1904, n. 523, rilasciata dal Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po con determina dirigenziale n. 10722 del 4 settembre 2013, costituisce l’Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
l) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
m) di dare atto che il parere favorevole inerente la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41 con lettera formale dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, è stato acquisito agli atti della Regione Emilia-Romagna ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce il suddetto parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
n) di dare atto che l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica rilasciata, ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con atto prot. n. 2013/26640 del 9 maggio 2013 dalla Provincia di Reggio Emilia, costituisce l’Allegato 5 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
o) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica, espressi ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in Conferenza di Servizi o con lettera acquisita agli atti della Regione, dai seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Comune di Baiso;
- Comune di Castellarano;
- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna [lettera prot. n. 5763 Pos. B/15 Class. 34.19.04/11 del 27 aprile 2012];
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Territoriale Nord-Est - Ufficio 13 Sezione USTIF di Bologna [benestare di massima prot. n. 388/F4 del 7/3/2012];
- Aeronautica Militare Reparto Territorio e Patrimonio - Ufficio Servitù Militari [nulla-osta relativamente ai soli aspetti demaniali prot. n. TR1-RTP/31/5502/283/2012/CS del 6/3/2012];
- ARPA Sez. Prov.le Reggio Emilia;
- AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano; sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi; ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce i pareri dovuti dagli Enti citati non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
p) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 9, della L. 7 agosto 1990, n. 241, il presente atto sostituisce i pareri inerenti l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di linea elettrica, dovuti ai sensi dell’art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dai seguenti Enti non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva:
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG Bologna;
- Ministero delle Comunicazioni;
- Comando Militare Esercito Emilia-Romagna;
- ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo;
q) di dare atto che con lettera acquisita al protocollo regionale con n. 43949 del 18 febbraio 2013, ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile ha comunicato che non provvederà ad effettuare valutazioni preventive e/o a fornire alcun nulla osta in merito alla linea elettrica in progetto, in quanto esclusa dalla necessità di istruttoria e parere preventivo dalla circolare n. 146391/IOP del 14/11/2011 della stessa ENAC;
r) di dare atto che il permesso di costruire n. 385 del 20 marzo 2013, rilasciato dal Comune di Baiso ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, costituisce l’Allegato 6 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
s) di dare atto che il permesso di costruire n. 2012/00326 del 5 settembre 2013, rilasciato dal Comune di Castellarano ai sensi della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, costituisce l’Allegato 7 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
t) di dare atto che i pareri favorevoli sui suddetti permessi di costruire, espressi ai sensi di legge da ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia ed AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano, sono contenuti all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
u) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Servizio Valutazione Impatto e promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
v) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;
w) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Reggio Emilia successivamente all’emanazione del presente atto;
x) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente Italbrevetti S.r.l.;
y) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia; al Comune di Baiso; al Comune di Castellarano; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; all’Autorità di Bacino del fiume Po; ad ARPA Sez. Prov.le di Reggio Emilia; ad AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano; al Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG Bologna; ad USTIF Uffici Speciali Impianti Fissi; al Ministero delle Comunicazioni; al Comando Logistico Aeronautica Militare; al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna; all’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea; ad ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile; ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; alla Provincia di Modena; al Comune di Prignano sulla Secchia; ad ARPA Sez. Prov.le di Modena; ad AUSL di Modena – Distretto di Sassuolo; ad ENEL Distribuzione SpA;
z) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni sei (sei), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
aa) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
bb) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.