n.111 del 06.05.2026 periodico (Parte Seconda)
Reg. UE 1308/2013 - Decreto MIPAAF n. 0360338 del 6 agosto 2021, art. 3. - Primi Acquirenti di latte bovino: cancellazione riconoscimento qualifica di Primo Acquirente di latte bovino - Toscanini Società Agricola Cooperativa
Richiamati:
- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2011 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e in particolare l’art. 151 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- il Decreto-Legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 art. 3 recante norme sul Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 0360338 del 6 agosto 2021 “Modalità di applicazione dell’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino”;
- il Decreto del MASAF n. 0025422 del 18 gennaio 2023 ad oggetto “Modifica dei decreti ministeriali n. 360338 del 6 agosto 2021, e n. 379378 del 26 agosto 2021, adottati in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte bovino e del latte ovi-caprino”;
- la Delibera di Giunta n. 977 del 13 giugno 2022 recante le disposizioni per il riconoscimento dei Primi Acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l’aggiornamento dei rispettivi albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte;
Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4 del citato D.M. 6 agosto 2021, i riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità;
Premesso che l’art. 3 del Decreto 6 agosto 2021 dispone:
- al comma 1, che ogni primo acquirente di latte bovino deve essere preventivamente riconosciuto dalle Regioni competenti per territorio, in relazione alla propria sede legale;
- al comma 2, che i riconoscimenti sono concessi in presenza dei requisiti elencati al medesimo comma;
- al comma 6, che le Regioni registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche nell’apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN;
- al comma 7, che, qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le Regioni registrano l’avvenuta decadenza nell’apposito albo di cui al comma 6;
Rilevato che la delibera di Giunta n. 977 del 13 giugno 2022 pone in carico agli uffici competenti per ambito territoriale il riconoscimento dei Primi Acquirenti di latte bovino pubblicati dalla Regione Emilia-Romagna;
Evidenziato che:
- la società Toscanini Società Agricola Cooperativa – Partita IVA 02946900343 – risulta iscritta nell’Albo Primi Acquirenti latte vaccino con estremi di riconoscimento n. 0803400951 dal 01/04/1995 – matricola Agea 8749;
- dalle verifiche effettuate da questa Amministrazione la società Toscanini Società Agricola Cooperativa non ha acquistato latte crudo da produttori dal mese di Agosto 2021, periodo di entrata in vigore del D.M. n. 0360338 del 06/08/2021;
- è stata data comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dal riconoscimento di Primo Acquirente latte vaccino, ai sensi della L. 241/1990 artt. 7 e 8 – L.R. 32/1993, alla società Toscanini Società Agricola Cooperativa con nota protocollo 31/03/2026.0326778.U, regolarmente recepita dall’Azienda il 31 marzo 2026, che qui si intende integralmente richiamata e le cui motivazioni vengono di seguito riportate:
- l’acquirente Toscanini Società Agricola Cooperativa non acquista latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi;
- tale circostanza determina, a norma del precitato art. 3, comma 7, del Decreto MiPAAF n. 0360338/2021, la decadenza dal riconoscimento di Primo Acquirente latte vaccino;
Preso atto che l’Azienda non ha presentato entro il termine assegnato memorie, scritti difensivi o richiesta di audizione;
Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni per dichiarare la decadenza della società Toscanini Società Agricola Cooperativa dal riconoscimento di Primo Acquirente latte vaccino e conseguente cancellazione dal relativo Albo Regionale;
Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata agli atti presso il Settore Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Parma;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
· n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
· n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
· n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;
Viste, altresì:
- la determinazione n. 4188 del 27 febbraio 2026, del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la propria determinazione n. 4444 del 5 marzo 2026 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito del Settore Territoriale Agricoltura, caccia, pesca di Parma ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;
Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’articolo 11 comma 3 e 5 del regolamento regionale n. 2/2007 e successive modifiche e integrazioni;
- sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 e per quanto previsto dal PIAO;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;
1) di dichiarare la decadenza dal riconoscimento di Primo Acquirente di latte vaccino della società Toscanini Società Agricola Cooperativa a far data dalla presente determina;
2) di disporre la cancellazione dall’albo dei Primi Acquirenti tenuto nel SIAN della ditta:
TOSCANINI SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA
Partita Iva: 02946900343
Sede legale: Piazza Alpini d’Italia 1, 43015 Noceto(PR)
Iscritta con matricola Albo regionale 0803400951;
3) di notificare il presente provvedimento, tramite PEC, all’interessato;
4) di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 2), così come previsto al comma 6 dell'art. 3 del citato Decreto MiPAAF n. 0360338/2021;
5) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, art. 11 Reg. n. 2/2007 e in base alla disciplina citata in premessa;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia- Romagna;
7) di rendere noto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica dell’atto.