n.267 del 27.08.2014 periodico (Parte Seconda)
Decreto di estinzione della Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda ai sensi dell'art. 42, comma 1, della L.R. 17/14, in sostituzione del precedente decreto di estinzione 115/13
IL PRESIDENTE
(omissis)
decreta:
Art. 1
Estinzione della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda e subentro delle Unioni di Comuni
1. La Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda è estinta ai sensi dell’art. 42, comma 1, della L.R. 17/14.
2. Alla Comunità montana estinta subentrano le seguenti unioni di comuni: a) l’Unione dei comuni montani “Alta Valnure” alla quale aderiscono i Comuni di Bettola, Ferriere, Farini, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, nonché il comune di Ponte dell’Olio; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Valnure;
b) l’Unione dei comuni montani “Alta Val d’Arda” alla quale aderiscono i Comuni di Morfasso e Vernasca, precedentemente appartenenti alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, nonché il comune di Castell’Arquato; tutti i predetti comuni risultano inclusi nell’ambito territoriale ottimale Alta Val d’Arda il quale ricomprende anche il comune montano di Lugagnano che non ha aderito alla predetta forma associativa;
c) l’Unione Valnure Valchero alla quale ha, da ultimo, aderito il Comune di Gropparello, già appartenente alla Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda, e incluso nell’ambito territoriale ottimale Valnure Valchero.
3. Qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano Val d’Arda entri a far parte dell'Unione Alta Val d’Arda, la successione avviene solo nei confronti delle Unioni subentranti senza provvedere a liquidare al quota del singolo Comune di Lugagnano.
Art. 2
Decorrenza ed effetti dell’estinzione
1. La Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda si estingue l’ultimo giorno del mese successivo all’insediamento dell’ultimo dei Consigli delle Unioni subentranti.
2. L’insediamento degli organi delle unioni montane “Alta Valnure” e “Alta Val d’Arda” nonché l’elezione dei rappresentati del Comune di Gropparello che aderisce all’Unione Valnure e Valchero, ove non ancora avvenuta, devono avvenire dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art. 11 L.R. 21/12.
3. Le Unioni di cui all’art. 1 continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda per i comuni montani, già appartenenti alla medesima Comunità montana, ad esse aderenti. L’Unione “Alta Val d’Arda” esercita altresì tali funzioni anche per il comune di Lugagnano Val d’Arda che, pur non aderendo alla predetta unione, risulta incluso nel medesimo ambito territoriale, e ciò in base a quanto disposto espressamente dall’art. 42, comma 3, della L.R. 17/14.
4. Per il Comune di Gropparello, che aderisce alla preesistente Unione Valnure Valchero, tali funzioni potranno essere esercitate attraverso convenzioni con le predette nuove Unioni montane.
5. Ai sensi dell’art. 42, comma 3, della L.R. 17/14 il piano successorio potrà, altresì, prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione.
6. Ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. 21/12 gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione temporanea del personale.
Art. 3
Procedura successoria
1. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art. 11 L.R. 21/12.
2. La proposta di piano successorio:
a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale;
b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;
c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:
- i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
- i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);
- i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;
d) individua gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione - e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa Comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;
e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;
f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.
La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:
a) diritti reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
b) mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
c) rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
d) quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/05, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
e) altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
f) oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
g) attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i con-tributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.
3. I criteri di cui al precedente comma 2, già contenuti nel decreto n. 115 del 19/6/2013, si applicano anche, ove compatibili, per la liquidazione della quota spettante al Comune di Lugagnano Val d’Arda che non ha aderito all’Unione del rispettivo ambito territoriale ottimale. Qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, il Comune di Lugagnano entri a far parte dell'Unione Alta Val d’Arda, il piano successorio, o la relativa proposta, dovrà essere conseguentemente adeguato applicando i suddetti criteri solo nei rapporti tra le Unioni subentranti; non si darà seguito alla liquidazione della quota del singolo Comune di Lugagnano.
4. La proposta di piano successorio è trasmessa entro il termine di dieci giorni, e comunque in tempo utile per l’ultima seduta, al Consiglio della Comunità montana che entro 30 giorni ne prende atto. Essa è trasmessa altresì alle unioni “Alta Valnure” e “Alta Val d’Arda” che deliberano in merito all’approvazione o meno della proposta di piano successorio nella seduta di insediamento dei rispettivi consigli, e comunque entro 30 giorni dalla trasmissione del piano. Essa è trasmessa altresì all’unione Valnure e Valchero nonché al comune di Lugagnano Val d’Arda e a eventuali ulteriori comuni interessati dalla procedura successoria che deliberano, per quanto di competenza, entro il termine di 30 giorni. Le delibere degli enti in merito all’approvazione del piano e la delibera di presa d’atto della Comunità montana devono essere trasmesse alla Regione entro il giorno successivo.
5. Il Consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione della Comunità montana procede altresì a indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione.
6. La Giunta della Comunità montana approva, altresì, il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario in corso, sentito l’organo di revisione contabile in carica.
7. Il piano successorio è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:
a) regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti;
b) costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
c) detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.
8. Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 dell’art. 11 della L.R. 21/12.
Art. 4
Profili successori relativi al personale
1. Nel rispetto dei criteri per l’assegnazione del personale definiti, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della L.R. 21/2012, con l’apposito Protocollo di intesa stipulato in data 10 dicembre 2013, la Comunità montana:
a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, delle legge 428/90;
c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.
2. Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c..
4. Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.
5. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
1. Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda sono posti a carico dei seguenti soggetti:
a) unione dei comuni montani “Alta Valnure”, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Bettola, Ferriere, Farini e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
b) unione dei comuni montani “Alta Val D’Arda” con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei comuni di Morfasso e Vernasca e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
c) Comune di Gropparello, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Gropparello, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana
d) Comune di Lugagnano Val d’Arda, con riferimento agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Lugagnano, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana
Art. 6
Pubblicazione
1. Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT).