n. 155 del 11.11.2010 (Parte Seconda)
Approvazione Accordo di programma con il Comune di Reggio Emilia per l'istituzione di un corpo di polizia municipale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
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1) di approvare l’Accordo di programma, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Reggio Emilia, per l’istituzione di un corpo di polizia locale come definito all’art. 14 della L.R. n. 24/2003 e in attuazione della propria delibera n. 1530/2010;
2) di approvare altresì, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione a sostegno del programma suddetto, secondo quanto specificato al successivo punto 4) e sulla base delle disposizioni e prescrizioni previste nel testo dell’Accordo allegato in schema, parte integrante al presente provvedimento;
3) di stabilire che l’Accordo ha una durata, per quanto riferita allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni sette e la sua scadenza viene individuata al 31/12/2016, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti e che alla sottoscrizione dello stesso provvederà il Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi pubblici locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza”, Simonetta Saliera;
4) di stabilire altresì che all’assegnazione e concessione al Comune di Reggio Emilia, del contributo relativo all’anno 2010 quantificato in base al piano finanziario, di € 14.000,00, pari al 70% dell’importo di € 20.000,00 quale onere per l’anno 2010 con assunzione degli oneri finanziari a valere sul Capitolo 2775 “Contributi a Enti locali per investimenti relativi all’istituzione dei corpi di polizia locale (art. 15, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)”, U.P.B. 1.2.3.3.4420 provvederà il Dirigente regionale competente ad avvenuta sottoscrizione dell’Accordo sulla base di quanto previsto all’articolo 8 del medesimo Accordo;
5) di dare atto che alla liquidazione del contributo provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente ai sensi dell’art. 51 comma 3, della L.R. 40/01, nonché della propria delibera 2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità previste all’art. 8) dell’Accordo di programma;
6) di stabilire che:
- al finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nell’Accordo, la Regione provvederà, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci per gli esercizi successivi al 2010;
- l’Accordo non costituisce vincolo per l’iscrizione a bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri;
- all’assegnazione, concessione e all’assunzione degli oneri finanziari sul corrispondente capitolo di bilancio a valere sugli esercizi di bilancio futuri previa effettiva quantificazione degli stessi nei limiti indicati agli artt. 5, 6 e sulla base del percorso tracciato all’art. 8 dell’Accordo allegato nonché alla liquidazione degli importi riconosciuti con le modalità di cui all’Accordo medesimo, provvederà, nel rispetto della normativa regionale vigente, fermo restando quanto sopra indicato, il Dirigente regionale competente con propri atti formali;
7) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.