n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna

Visti:

- il D.M. 31 maggio 2000, recante "Misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione;

- il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- la propria determinazione n. 8073 del 10/5/2019, recante “Prescrizioni fitosanitarie per la lotta contro la flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna”;

Considerato il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo regionale;

Visti i risultati dell'attività di monitoraggio effettuata nel corso degli ultimi anni relativamente alla presenza della flavescenza dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della Regione Emilia-Romagna;

Evidenziata la recrudescenza della malattia e l’ulteriore diffusione dell’insetto vettore nel territorio regionale;

Ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte all'eradicazione e al contenimento della malattia e alla lotta contro il suo vettore Scaphoideus titanus, così come definito dal suddetto D.M. 31 maggio 2000, per prevenire la diffusione di infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna” e l’attuativa circolare del Responsabile del Gabinetto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna, acquisita agli atti al protocollo n. PG.2017.660476 del 13 ottobre 2017;

- n. 2018 del 20/12/2020 Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n. 111 del 31 gennaio 2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n.80/2021”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 10333 del 31/5/2021, recante “Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi ad interim nell’ambito della direzione generale agricoltura, caccia e pesca” fino al 31/5/2024”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di dichiarare "zone di insediamento" di flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 31 maggio 2000, le seguenti aree vitate (Allegato 1):

- Piacenza: intero territorio;

- Parma: intero territorio;

- Reggio Emilia: intero territorio;

- Modena: intero territorio;

- Bologna: intero territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monte San Pietro, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa;

2) di dichiarare "zona focolaio" di flavescenza dorata, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 31/5/2000, le seguenti aree vitate (Allegato 1):

- Bologna: tutti i comuni della provincia, ad eccezione di quelli in zona di insediamento;

- Ravenna: intero territorio;

- Ferrara: area delimitata nel territorio del comune di Argenta a nord e a est dal confine di provincia, a sud dal fiume Reno, dalla Strada Provinciale n. 48 Via Argine Marino, dal Canale Fossa Marina, da Via Marchetto, da Via Argine Pioppa e da Via Giuliana, a ovest da Via Fossa Menate, così come evidenziato nella mappa, Allegato 2 alla presente determinazione;

- Forlì-Cesena: intero territorio dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Forlì, Modigliana e Predappio;

3) di disporre l'obbligo di estirpare nelle "zone di insediamento" ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata o, dopo il rilievo del sintomo, di asportare tempestivamente da ogni pianta le parti che ne presentano manifestazioni sospette;

4) di disporre l'obbligo di estirpare, nelle "zone focolaio", ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma, così come prescritto dal D.M. 31 maggio 2000;

5) di disporre l'obbligo di estirpare le piante infette nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di flavescenza dorata e di vietare il prelievo di materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

6) di disporre il divieto, nelle "zone focolaio" e nelle "zone di insediamento", di prelevare materiale di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del Servizio Fitosanitario;

7) di disporre l'obbligo di estirpare, al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento", ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata presente nelle unità vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata;

8) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate inserite

  1. nelle “zone di insediamento” limitatamente alle province di Bologna e Modena,
  2. in tutte le “zone focolaio”,

n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i Bollettini tecnici predisposti a livello territoriale (Allegato 3);

9) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate inserite

  1. nelle “zone di insediamento” limitatamente alle restanti province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia,
  2. nelle province di Rimini, Ferrara (al di fuori della “zona focolaio”) e Forlì-Cesena (al di fuori della “zona focolaio”),

n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i Bollettini tecnici predisposti a livello territoriale (Allegato 3);

10) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate a conduzione biologica ubicati in tutto il territorio regionale, almeno n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i Bollettini tecnici predisposti a livello territoriale (Allegato 3);

11) di disporre l'obbligo di eseguire, nelle aree vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da flavescenza dorata al di fuori delle "zone focolaio" e delle "zone di insediamento", n. 2 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello territoriale (Allegato 3);

12) di disporre l'obbligo di eseguire, nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale, n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus (Allegato 4);

13) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013, al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di piante madri e nei barbatellai verranno rese note ogni anno con specifica comunicazione inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 55, comma 15, del D. Lgs. 2/2/2021, n. 19.

Il Responsabile del Servizio

Stefano Boncompagni

application/pdf allegato - 1.5 MB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina