n. 104 del 06.07.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito procedura di verifica (screening) sul progetto relativo alla costruzione di un invaso in terra ad uso irriguo nel comune di Brisighella in provincia di Ravenna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione di un invaso ad uso irriguo nel comune di Brisighella in provincia di Ravenna dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1. una attenta progettazione esecutiva della fase di cantierizzazione, per quanto riguarda le interferenze con l’ambiente, le conseguenti mitigazioni e le azioni di ripristino, soprattutto per quanto riguarda l’area di cantiere;

2. per quanto riguarda le operazioni di ripristino e di mitigazione dell’impatto paesaggistico e visivo dell’opera si dovranno utilizzare per la piantumazione specie autoctone che garantiscono un maggior successo di impianto (facilità di attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo) e in modo tale che creino una corona arbustiva ai fini di migliorare l’inserimento paesaggistico dello specchio d’acqua;

3. assolutamente da evitare sono le specie ricono­sciute come invadenti (Robinia, Ailanto, etc.);

4. devono essere rese ottimali le condizioni di aderenza tra lo strato impermeabile di argilla e il substrato sottostante;

5. ai fini della sicurezza il progetto dovrà prevede una recinzione perimetrale di protezione di altezza di m 1,80 sostenuta da pali infissi nel terreno e munita di cancello chiuso con lucchetto; a tutela della pubblica incolumità saranno messe in opera 2 scalette di sicurezza ancorate al suolo che giungono fino a fondo invaso;

6. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni

7. resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera oggetto della presente valutazione ed in particolare la concessione di derivazione di acqua del torrente Lamone, dovranno essere richieste e rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Sig.ra Maria Bartoli, al Servizio Tecnico di Bacino dei Fiumi Romagnoli - Ravenna, alla Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di Brisighella, allo Sportello Unico della Unione dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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