n. 22 del 02.02.2012 (Parte Seconda)
Approvazione dell'atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC - 2008 e della L.R. n. 19 del 2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. n. 19 del 2008, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute da più parti circa la definizione di sopraelevazione, ampliamento e strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le costruzioni e della L.R. n. 19 del 2008;
Rilevatoin particolare che:
- il Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le costruzioni”, al paragrafo 8.4.1 prevede, al fine di conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle medesime norme, l’adeguamento, qualora necessario, a chiunque intenda procedere a sopraelevazioni, ampliamenti di costruzioni esistenti;
- il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (C.S.LL.PP.) ha espresso numerosi pareri in materia di sopraelevazione e ampliamento, che fanno riferimento a questioni puntuali e specifiche, i quali richiedono un raccordo e un riordino generale, per assicurare una sistemazione quanto più possibile organica e un’applicazione omogenea da parte degli operatori;
Rilevatoche la Giunta regionale, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, è chiamata a coordinare e rendere uniforme su tutto il territorio regionale l’applicazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico, fornendo il necessario supporto tecnico alle Strutture Tecniche Competenti, anche attraverso la definizione di criteri interpretativi e applicativi;
Constatato che anche in sede di attività di monitoraggio della prima attuazione della L.R. n. 19 del 2008 e dell’applicazione degli atti di indirizzo attuativi della stessa, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) di cui all’art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale, è emersa la necessità di un’espressione formale della Regione per chiarire la definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, allo scopo di assicurare, una maggiore certezza e uniformità nell’osservanza della normativa tecnica per le costruzioni riferita a tale tipologia di interventi;
Ritenuto opportuno procedere attraverso un apposito atto di indirizzo in esercizio del citato articolo 4 della L.R. n. 19 del 2008 a:
- rendere univoca la definizione di sopraelevazione, ampliamento e strutture compenetranti da utilizzarsi nella progettazione strutturale delle costruzioni e nel controllo delle stesse da parte delle Strutture tecniche preposte al controllo;
- rendere coerenti le medesime definizioni di sopraelevazione e ampliamento con le definizioni uniformi tecniche per l’urbanistica e l’edilizia di cui all’Allegato A della deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 279 del 2010;
Ritenuto necessario specificare che:
- l’Allegato “Atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 e della L.R. n. 19 del 2008”, parte integrante della presente deliberazione, non trova applicazione per i procedimenti per i quali, entro la data della pubblicazione nel BURERT della presente deliberazione:
a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture;
b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica;
fatta salva la possibilità per il soggetto interessato di richiedere l’applicazione del presente atto di indirizzo per gli aspetti procedurali o applicativi delle Norme Tecniche per le costruzioni, ai fini della valutazione del progetto presentato;
Visto l’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;
Ritenuto opportuno stabilire che l’applicazione del presente atto di indirizzo sia oggetto di monitoraggio, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione e implementazione dei suoi contenuti;
Dato atto che:
- la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall’art. 4, comma 1, della Legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della Giunta regionale del 28 settembre 2009, n. 1430, il quale nella seduta del 12 settembre 2011 ha espresso parere favorevole;
- la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, che nella seduta del 8 novembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito al presente atto;
Acquisito il parere della Commissione assembleare competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, nella seduta del 15 dicembre 2011;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti”, Alfredo Peri;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008 l’ “Atto di indirizzo in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione, ampliamento e delle strutture compenetranti, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 e della L.R. n. 19 del 2008”, di cui all’Allegato parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che il presente atto di indirizzo non trovi applicazione per i procedimenti per i quali, entro la data della pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione:
- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture;
- sia stata presentata domanda per il rilascio dell’autorizzazione sismica;
fatta salva la possibilità per il soggetto interessato di richiedere l’applicazione del presente atto di indirizzo per gli aspetti procedurali o applicativi delle Norme Tecniche per le costruzioni, ai fini della valutazione del progetto presentato;
3. di stabilire che l’applicazione del presente atto di indirizzo sia oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture Tecniche regionali, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali, rappresentate nell’ambito del CReRRS, anche ai fini di una ulteriore precisazione e implementazione dei suoi contenuti;
4. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.