n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento dell’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della ditta Argeco SpA presso Argenta (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “ampliamento dell’impianto per il recupero di rifiuti solidi non pericolosi di proprietà della società Argeco S.p.A., ubicato in Via Nicolò Copernico n. 17/A, nel Comune di Argenta” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
- per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
- dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico;
- dall’attività non dovranno originarsi emissioni convogliate o diffuse, in quanto rispettivamente non dichiarate e obbligatoriamente da captare;
- il gestore dovrà:
- inviare il crono programma relativo all’andamento dei lavori, dando comunicazione a Provincia, Comune, Arpa, Ausl delle varie fasi di realizzazione dell’intervento;
- comunicare agli Enti preposti la data di inizio e di fine lavori, inviando al termine degli stessi l’attestazione del Direttore dei Lavori circa la regolare esecuzione delle opere;
- inviare agli Enti preposti con almeno 15 giorni di anticipo comunicazione dell’inizio di attività del nuovo impianto e successivamente (circa dopo un anno) della data di cessazione dell’impianto esistente;
- ultimata l’installazione dell’impianto dovranno essere eseguite rilevazioni fonometriche tese a dimostrare sia il rispetto dei valori limite di immissione sia il criterio differenziale presso il ricettore R1 in area di Classe V (limite diurno 70 dB(A)), e dovrà essere contestualmente redatta da tecnico competente una apposita relazione da trasmettere a Comune ed Arpa: in caso di mancato rispetto dei limite di legge dovranno essere adottate opere di mitigazione acustica al fine del rientro nei limiti di legge;
resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento all’autorizzazione alla realizzazione e alla gestione dell’impianto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
2) di trasmettere la presente delibera alla ditta Argeco S.p.A.; alla Provincia di Ferrara; al Comune di Argenta; all’ARPA sezione provinciale di Ferrara; all’AUSL di Ferrara;
3) di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
4) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.