n.42 del 16.02.2023 (Parte Prima)

Decadenza, per mancata accettazione, di un membro del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 8 della l.r. 24/1994. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 19 gennaio 2023, n. 9)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la proposta dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 19 gennaio 2023, relativa alla decadenza, per mancata accettazione, di un membro del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 24/1994;

Viste:

- la legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) che ha previsto l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente;

- la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità per il 2012) che ha prescritto alle Regioni di adeguare, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai parametri indicati ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica;

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) ed, in particolare l’art. 8 (Durata della carica) secondo cui: 1. Il collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili. 2. In caso di sostituzione di un singolo componente, il sostituto dura in carica quanto il collegio in cui è nominato. 3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall'incarico in caso di: a) decesso; b) dimissioni volontarie; c) decadenza; d) revoca…”.

- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) ed, in particolare, i seguenti articoli:

- l’art. 8 (Adempimenti successivi alla nomina) “1. Il nominato provvede entro venti giorni: a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità … 3. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza, salvo che non possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede”;

- l’art. 12 (Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca), secondo cui: “1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo. 2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti di onorabilità, o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge. … 4. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina, previa contestazione ed instaurazione di un adeguato contraddittorio con l'interessato con assegnazione di un termine a difesa non inferiore a dieci giorni. Quando l'adozione dei provvedimenti stessi spetti ad un organo collegiale, a tali adempimenti provvede il Presidente dell'organo stesso. 5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale”;

Dato atto che:

- l’Assemblea legislativa con deliberazione assembleare progr. n. 113 del 19 dicembre 2022, recante in oggetto: “Nomina del Collegio regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18/2012. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 15 dicembre 2022, n. 77)” ha nominato, quale componente del Collegio regionale dei revisori dei conti, il dottor Alberto Tudisco;

- con nota prot. 0031936.U del 23/12/2022 si comunicava al dott. Tudisco Alberto la nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti, chiedendo contestualmente di provvedere, entro il termine di venti giorni, a dichiarare l’accettazione dell’incarico e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 24 del 1994;

- decorso il suddetto termine e in mancanza della dichiarazione di accettazione dell’incarico, con nota prot. 0000951.U del 16/1/2023 si invitava il dottor Tudisco a fornire elementi di difesa entro dieci giorni, a norma dell’art. 12, comma 4, della L.R. n. 24 del 1994;

- in data 17/1/2023 il dott. Tudisco Alberto inviava formale comunicazione (di cui al Prot. 0001060.E del 17/01/2023) di non accettare l’incarico a componente del Collegio dei revisori dei conti;

delibera

- la decadenza, per mancata accettazione, del dott. Tudisco Alberto da componente del Collegio dei revisori dei conti ai sensi degli articoli 8 e 12 della L.R. 24 del 1994;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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