n.47 del 25.02.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a via (screening) per il progetto costruzione ed esercizio di impianto agrivoltaico denominato Zanzi di potenza di picco pari a 20.381,40 KWp con un sistema di accumulo elettrochimico da 7,6 MW - 33,6 MWh e delle relative opere connesse". Ubicato nel comune di Ferrara (FE), proposto dalla Società Teagri Solare 1 S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Costruzione ed esercizio di impianto agrivoltaico denominato Zanzi di potenza di picco pari a 20.381,40 kWp con un sistema di accumulo elettrochimico da 7,6 MW - 33,6 MWh e delle relative opere connesse e funzionali comprensive del collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale” localizzato in comune di Ferrara (FE) proposto da Teagri Solare 1 S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate, e evidenziato che in fase autorizzativa dovrà essere rivalutata l’idoneità dell’area d’impianto e opere connesse rispetto a quanto stabilito dal D. Lgs. 190/2024 come modificato dal recente D.L. n. 175/2025 convertito con L. n. 4/2026;
1. in fase autorizzativa dovrà essere presentato quanto previsto dal D.P.R. 120/17 in merito ai materiali provenienti dagli scavi in funzione del loro potenziale riutilizzo;
2. nella successiva fase autorizzativa dell’intervento, dovrà essere prodotta documentazione specifica in versione definitiva e aggiornata, comprensiva di relazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio in merito a tutte le potenziali sorgenti emissive, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto di tutti i valori limite definiti dal DPCM 14/11/1997 (assoluti e differenziali), anche in presenza di più contributi riconducibili a sorgenti diverse esistenti e/o di altri progetti, che concorrono in sovrapposizione; l’attività cantieristica dovrà essere conforme ai requisiti della DGR 1197/2020 o dello specifico regolamento comunale che disciplina le attività a carattere temporaneo con eventuale richiesta di autorizzazione in deroga in caso di non rispetto di limiti ed orari previsti da tale normativa/regolamento;
3. in materia di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti, per le successive fasi autorizzative dell’intervento dovrà essere prodotta documentazione specifica, comprensiva di relazione e tavole tecniche, contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, coerente in tutte le sue parti, con dati tecnici univoci ed esaustivi e le opere in progetto dovranno garantire il rispetto dei limiti di esposizione del campo elettrico e magnetico, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità del campo magnetico, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", in conformità alla Legge 36/2001; in particolare si precisa che per gli elettrodotti (linee elettriche e cabine) in progetto, sia interni all’area di impianto, sia esterni per la connessione dell’impianto alla rete di distribuzione: devono essere calcolate e rappresentate in planimetria/ortofoto, in scala adeguata, le relative DPA, specificando se ricadono interamente nell’area di proprietà ed in caso contrario, dichiarare e fornire evidenza che non contengono, nemmeno parzialmente, luoghi a permanenza prolungata di persone (non inferiore a 4 ore giornaliere);
4. per quanto riguarda i campi elettromagnetici inoltre, in fase autorizzativa devono essere valutati eventuali effetti combinati, calcolando ed indicando in planimetria le DPA complessive/risultanti, dati dall’interazione tra le opere in progetto ed altre potenziali sorgenti emissive esistenti e/o in progetto; negli elaborati presentati non risultano considerazioni in merito a questo aspetto, che deve essere considerato in particolare per quanto riguarda le linee elettriche di connessione;
5. in sede di presentazione di autorizzazione unica, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio per la valutazione dei dati meteoclimatici che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;
6. in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto modificato per quanto riguarda la realizzazione della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;
7. in sede di autorizzazione unica presentare, nelle fasi di ante operam, corso d’opera e post operam, un piano per il monitoraggio della tessitura del suolo e le proprietà agronomiche correlate con la fertilità, in riferimento alle classificazioni normalmente in uso;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti da 1 a 7, dovrà essere effettuata da Arpae Ferrara;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ferrara e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Teagri Solare 1 S.r.l., al Comune di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE di Ferrara, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6659;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.