n.258 del 07.10.2026 periodico (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Norme di produzione biologica - Deroga in conseguenza di eventi calamitosi. Proroga della autorizzazione all'introduzione di animali non biologici per l'operatore biologico codice CW61

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, che definisce le modalità affinché una situazione derivante da, «epizoozie», si configuri quale circostanza calamitosa a seguito di decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica e che a seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata si riferisce alla zona o all’operatore interessati.

- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce che in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.

- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del regolamento (UE)2020/2146 e le relative condizioni;

- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 che descrive, all’art. 2 le condizioni per la concessione delle deroghe e specifica al punto 1.a) che la stessa può essere concessa

a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;

Considerate:

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

- l’Ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 13 gennaio 2022 recante “Misure urgenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2022, n. 10);

- Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza;

- Le ordinanze adottate per impedire il diffondersi della malattia PSA da parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna n. 2025/0001736 e 2025/0001742 del 09/01/2025 che hanno ordinato il sequestro sanitario degli stabilimenti IT045PC002 e IT045PC097 e disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti;

Atteso che:

- l’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L., con sede legale in VIA CARPIGIANA 2 46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) CUAA: 00292200201, controllata da CCPB SRL cod. op. CW61 ha presentato, in data 01/09/2026 con protocollo nr. 0858863, richiesta di proroga della deroga concessa con determinazione del Responsabile dell’Area Agricoltura Sostenibile nr. 741 del 16/01/2026 con scadenza 15/07/2026 per inserimento nell’allevamento in VIA MALAVICINA LOC TRAMUSCHIO 5, 41037 MIRANDOLA (MO) cod 022MO058 suini convenzionali per la fase di ingrasso ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento, per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico

Accertato che:

• L’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L. ha ottenuto con Determinazione Dirigenziale nr. 741 del 16/01/2026 deroga per l’introduzione di animali non biologici;

• La deroga concessa con DD nr. 741 ha validità fino al 15/07/2026 e può essere prorogata a seguito di richiesta dell’operatore, qualora dovessero permanere le restrizioni alla movimentazione e la indisponibilità di fornitori alternativi di animali certificati biologici.

• L’operatore appartiene alla filiera DOP biologica Pedrazzoli e si trova in zona attualmente indenne da PSA. Per i fornitori abituali di suinetti biologici appartenenti alla medesima filiera SOCIETA' AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. cod ASL 045PC002 e SOCIETA’ AGRICOLA PRIMAVERA SRL cod. ASL 045PC097, entrambe site in comune di Vigolzone (PC) e certificate biologiche da CCPB SRL, sono state emanate dalla AUSL di Piacenza Ordinanze di Sequestro e Abbattimento capi nr. 2025/0001736 e 2025/0001742 in data 09/01/2025;

• Dopo il periodo di vuoto e ottenuta prescritta autorizzazione, in entrambe le scrofaie sono state introdotte nel periodo febbraio-aprile 2026 giovani scrofette che, considerati i normali tempi biologici della riproduzione e dell'accrescimento, potranno fornire suinetti certificati biologici da trasferire nei siti di svezzamento e/o ingrasso non prima della primavera 2027;

• Fino al momento della rinnovata disponibilità degli animali da parte dei fornitori citati, si evidenzia l’impossibilità per l’azienda SOCIETA' AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L. di reperire suinetti certificati biologici per il sito in Via Malavicina loc. Tramuschio – Mirandola provincia di Modena (cod ASL 022MO058);

• La ricerca di altri fornitori di suinetti biologici siti in zone non oggetto di divieto di movimentazione ha dato esito negativo, come da n. 2 richieste allegate all’istanza;

• Le ordinanze di abbattimento sono allegate all’istanza e conservate agli atti dell’ufficio;

• La richiesta riguarda l’inserimento di suini convenzionali per la fase di ingrasso nell’allevamento cod 022MO058;

• La deroga in oggetto, rispettando il divieto di movimentazione degli animali tra zone indenni ed infette, rappresenta una misura necessaria per evitare il diffondersi dell’epizoozia e limitare la mortalità degli animali;

• l’azienda SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L. si impegna a rendere disponibili all’organismo di controllo almeno due dichiarazioni di indisponibilità di capi biologici in occasione di ogni immissione;

Dato atto che sull’istanza pervenuta è stata effettuata, con esito favorevole, l’istruttoria tecnico-amministrativa, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Reg UE 848/2018 e che detta istruttoria è conservata agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile, con verbale Prot. nr. 0916413 del 11/09/2026 dal titolo “Verbale tecnico di istruttoria per la concessione di deroghe/autorizzazioni a singoli operatori in agricoltura biologica”;

Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al precedente capoverso ed al fine di assicurare la conformità delle produzioni al sistema di produzione biologica, di prorogare l’autorizzazione alle eccezioni alle norme di produzione da parte dell’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L., con sede legale in VIA CARPIGIANA 2 46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) CUAA: 00292200201, controllata da CCPB SRL cod. op. CW61, nei termini di cui alla già menzionata istruttoria;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla succitata istruttoria è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 2338 del 5 febbraio 2026 “Modifiche all’assetto delle Aree di lavoro dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione da ultimo della citata deliberazione n. 278/2026;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, contenente la Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 e n. 656 del 27 aprile 2026, relative rispettivamente all’approvazione ed al primo aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

Dato atto che il presente provvedimento:

- contiene dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11, comma 2, del regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 in quanto trattasi di operatore biologico iscritto nell’Elenco regionale di cui all’art. 5 della legge regionale n. 28/1997;

- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 e per quanto previsto dal Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2026-2028;

Viste, altresì:

- la determinazione n. 4188 del 27 febbraio 2026, del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- la propria determinazione n. 10826 del 29 maggio 2024 “Individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito dell’Area Agricoltura sostenibile della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, ai sensi degli artt. 5 e ss. della legge n. 241/1990 e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

Attestato che il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di prorogare l’autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale nr. 741 del 16/01/2026 all’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L., con sede legale in VIA CARPIGIANA 2 46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN) CUAA: 00292200201, controllata da CCPB SRL cod. op. CW61 per l’inserimento nell’allevamento in VIA MALAVICINA LOC TRAMUSCHIO 5, 41037 MIRANDOLA (MO) cod 022MO058 suini convenzionali per la fase di ingrasso ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento, per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico;

2) di stabilire inoltre, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1), le seguenti prescrizioni:

• La deroga viene prorogata per un periodo di 6 mesi dal 01/10/2026 al 01/04/2027;

• Gli animali introdotti dovranno rispettare i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. del Reg. 848/2018;

• L’operatore si impegna a riprendere la fornitura di suinetti certificati biologici non appena verranno meno le restrizioni vigenti e gli animali saranno nuovamente disponibili;

• L’organismo di controllo dovrà verificare, nel periodo di vigenza della deroga, il rispetto della normativa relativamente al periodo di conversione degli animali introdotti e il perdurare della indisponibilità di fornitori di suinetti certificati biologici.

3) di notificare, tramite PEC, il presente provvedimento all’operatore biologico SOCIETÀ AGRICOLA PEDRAZZOLI BIO S.R.L.;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo di controllo CCPB SRL;

5) che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica;

6) di precisare infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;

8) di comunicare il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.

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