n.232 del 08.08.2017 (Parte Seconda)

PSR 2007-2013 - Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità" - Tempistica per la rimozione delle strutture temporanee, modalità di controllo e conseguenze sanzionatorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- la Decisione n. 144/2006 del Consiglio relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (programmazione 2007-2013), come da ultimo modificata dalla Decisione n. 61/2009 del Consiglio;

- il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione Europea applicativo del Regolamento (CE) n. 1290/2005 concernente la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni di spesa e di entrata e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR e successive modifiche;

- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione Europea, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda le procedure di controllo e la condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure;

Visto altresì il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione (versione 11) approvata dalla Commissione Europea con lettera di accettazione Ref. Ares(2015)5181438 - 18/11/2015, della quale si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1973 del 20 novembre 2015;

Richiamata la scheda del PSR relativa alla Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali”;

Richiamate, inoltre, le deliberazioni della Giunta regionale n. 1448 dell’8 ottobre 2012, n. 66 del 21 gennaio 2013 e n. 493 del 22 aprile 2013, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, i tre Programmi Operativi con valenza di avviso pubblico della Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dal calamità naturali” per interventi a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei quali sono stati fissati i criteri di presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento dei progetti a valere sulle risorse finanziarie previste per detta Misura;

Dato atto:

- che il punto 7.1 “Spese ammissibili” dei tre avvisi sopracitati stabiliva che “può essere altresì previsto l’acquisto di ricoveri temporanei (es. “hangar”), comprensivi delle relative spese per eventuali allacciamenti di luce ed acqua, qualora funzionali alla prosecuzione dell’attività produttiva nelle more del completo ripristino delle strutture produttive danneggiate o distrutte per effetto del sisma”;

- che il punto 12. “Vincoli di destinazione” dei medesimi avvisi disponeva che “i beni acquistati sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997, nonché ai sensi dell’art. 72 del Reg. CE n. 1698/2005 (…omissis…)”;

Rilevato che con determinazioni n. 2739 del 22 marzo 2013, n. 7302 del 19 giugno 2013, n. 15748 del 27 novembre 2013, quest’ultima rettificata con determinazione n. 1626 del 12 febbraio 2014, il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese aveva approvato le graduatorie di merito delle domande pervenute e risultate ammissibili, a seguito dell’istruttoria tecnica svolta coerentemente alle disposizioni dei predetti avvisi pubblici, ammettendo a contributo l’acquisto di n. 374 ricoveri temporanei;

Considerato:

- che la percentuale di aiuto che caratterizza la Misura 126 di cui trattasi, pari all’80% della spesa ammissibile a contributo, è stata sensibilmente superiore a quella ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l’acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40%;

- che presupposto per la finanziabilità dei ricoveri temporanei in tale contesto risultava essere appunto il peculiare carattere di temporaneità;

 Dato atto:

- che per favorire la ricostruzione la Commissione europea con Decisione C(2012)9471 final ha approvato un regime di Aiuti di Stato, di cui al DL n. 74/2012 ed al DL n. 95/2012, in attuazione dei quali, la Regione Emilia-Romagna ha attivato una linea di intervento finalizzata al ripristino degli immobili produttivi danneggiati dal sisma con la corresponsione di contributi finalizzati a tale scopo;

- che con Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final sono stati prorogati al 31 dicembre 2018 i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato 1 del TFUE;

Richiamate le seguenti Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012, di attuazione dei citati DL n. 74/2012 e DL n. 95/2012:

- n. 29 del 28 agosto 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili” e successive modifiche;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e successive modifiche;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e successive modifiche;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e successive modifiche;

Atteso altresì:

- che il contributo pubblico previsto dalle sopracitate Ordinanze del Commissario delegato alla ricostruzione risulta pari al 100% del costo di ripristino degli immobili produttivi danneggiati o distrutti dal sisma;

- che, stante il termine generale vigente per la liquidazione degli Aiuti di Stato fissato al 31 dicembre 2018, per la presentazione delle domande di erogazione del saldo degli interventi effettuati è stato fissato, da ultimo, il termine del 28 febbraio 2018 per le imprese agricole proprietarie degli immobili e del 30 settembre 2018 nei casi in cui il ripristino sia effettuato dal proprietario dell’immobile affittato ad impresa agricola il quale non risulti anch’egli impresa agricola;

Considerato che gli avvisi della Misura 126 di cui trattasi non prevedevano puntualmente un termine massimo per il ripristino degli immobili la cui funzione era supplita dai ricoveri temporanei finanziati, né un termine massimo per la rimozione di tali ricoveri ad avvenuto ripristino, in quanto al momento dell’approvazione di detti avvisi non era determinabile con certezza la tempistica degli interventi di ricostruzione, stante la straordinarietà dell’evento e delle procedure da porre in essere per la corresponsione degli specifici contributi, in attuazione dei citati DL n. 74/2012 e DL n. 95/2012;

Dato atto che la mancata puntualizzazione di termini per la ricostruzione e la conseguente rimozione dei ricoveri non può costituire elemento giustificativo del venir meno de facto della temporaneità di tali ricoveri, che era esplicitamente prevista dagli avvisi della Misura 126 e accettata dal beneficiario quale condizione di finanziamento, in sede di sottoscrizione della domanda;

Visto il Reg. (CE) n. 65/2011 che dispone la necessità di stabilire la percentuale di riduzione dell’aiuto, nei casi in cui il mancato rispetto degli impegni assunti dai beneficiari che siano previsti dagli avvisi non si configuri come impegno essenziale, in modo da rendere proporzionale e dissuasivo il sistema sanzionatorio;

Dato atto che il mancato avvio o completamento dell’intervento di ripristino da parte dell’impresa danneggiata a distanza di anni dall’evento calamitoso, finanziata con le citate Ordinanze del Commissario alla ricostruzione post sisma, risulta incompatibile con la dichiarata volontà di sostituire solo temporaneamente la funzione dell’immobile considerato nel processo produttivo;

Ritenuto di definire i termini di rimozione delle strutture temporanee, finanziate con la Misura 126 del PSR 2007-2013, nonché le relative modalità di controllo e le conseguenze sanzionatorie, secondo la disciplina definita nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare la disciplina che definisce i termini di rimozione delle strutture temporanee, finanziate a valere sulla Misura 126 del PSR 2007-2013, nonché le relative modalità di controllo e le conseguenze sanzionatorie, nella formulazione definita nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che con la suddetta pubblicazione la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del presente provvedimento ai soggetti interessati;

4) di dare atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a trasmettere la presente deliberazione ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per gli adempimenti conseguenti;

5) di dare atto infine che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a dare ampia diffusione della presente deliberazione anche tramite il Portale E-R Agricoltura e pesca.

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