n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)

Concorso finanziario regionale ai sensi artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza derivanti dalla rotta arginale del torrente Idice nel territorio del comune di Budrio. Modifiche a precedenti deliberazioni di Giunta regionale di programma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile” e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012 n. 100 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, ora Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (articoli 19 e 68), di seguito denominata “Agenzia”;

In particolare, nel percorso di riordino, si evidenziano:

- la propria deliberazione n. 2278 del 21/12/2015 ”Riorganizzazione in seguito alla riforma del sistema di governo regionale e locale”;

- la propria deliberazione del 28 aprile 2016, n. 622 e la delibera Giunta regionale dell’11 luglio 2016, n. 1107, con le quali è stato modificato, a decorrere dalla data del 1/5/2016 e del 1/8/2016, l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

- la propria deliberazione del 16 maggio 2016, n. 712, contenente le prime disposizioni da applicare agli interventi in corso di realizzazione o già programmati alla data del 1/5/2016, con esclusione degli interventi previsti in programmi e ordinanze connessi a situazioni di emergenza e finanziati attraverso contabilità speciali aperte presso la Banca d’Italia, stante l’obbligo di adempiere alle norme impartite in tali atti;

Evidenziate inoltre:

- la propria deliberazione del 24 giugno 2013, n. 839 di approvazione, ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a) della L.R. n.1/2005, del "Regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale di protezione civile” adottato con determinazione dirigenziale n. 412 del 23 maggio 2013;

- la propria deliberazione del 27 luglio 2015, n. 1023 “Approvazione, ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera A) della L.R. n. 1/2005, del “Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile”;

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e ss.mm.ii. ”Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” in particolare gli articoli 71, 72, 75, 76;

Richiamata la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e ss.mm.ii.(funzioni oggi esercitate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile di seguito “Agenzia”) ed in particolare:

  • § l’Art. 8, il quale prevede:

­ al comma 1 che al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che colpiscono o minacciano di colpire il territorio regionale e che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Giunta regionale decreta, in forza di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale.

­ Al comma 2 che, sul presupposto della dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di crisi, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente:

a) provvede, per l'attuazione degli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorità di protezione civile;

b) assume secondo le modalità di cui all'articolo 9 il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di crisi, definendo appositi atti di indirizzo, obiettivi e programmi da attuare e specificando il fabbisogno di risorse finanziarie e strumentali necessarie, su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 9, comma 2;

­ Al comma 3 che il Presidente della Giunta regionale, qualora la gravità dell'evento sia tale per intensità ed estensione da richiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa altresì alle intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;

­ Al comma 4 che, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 3, la Regione assicura l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e concorre, in stretto raccordo con gli Enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza;

  • § l'art. 9, il quale prevede:

­ al comma 1 che, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessità indicate negli atti di cui al comma 2 dell'articolo 8, può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato, finalizzandoli al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonché alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti:

­ al comma 2 che il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore competente si avvale, assumendone la presidenza, di comitati istituzionali all'uopo costituiti, composti dai rappresentanti degli Enti locali maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi e approva, su proposta di tali comitati, appositi piani di interventi urgenti di protezione civile;

­ al comma 3 che l'Agenzia regionale coordina l'istruttoria tecnica dei piani, in stretto raccordo e collaborazione con i Servizi regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati;

  • § l'art. 10 il quale prevede:

­ al comma 1 che, al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di crisi o di emergenza di cui all'articolo 8, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili il Direttore dell'Agenzia regionale adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia regionale a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale;

­ al comma 2 che, qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni;

  • § l'art. 24 comma 1, il quale prevede che le entrate proprie dell'Agenzia regionale di Protezione Civile sono costituite tra l'altro da:

a) risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia regionale sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;

b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato lo stato di crisi regionale;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;

d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 lo stato di emergenza nel territorio regionale;

e) risorse del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge n. 388 del 2000;

f) risorse comunitarie, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo;

Richiamata la propria deliberazione del 26/3/2007, n. 388 “Direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n.1/2005” e successiva propria delibera del 8/9/2008 n. 1343 “Aggiornamento della direttiva in ordine agli interventi indifferibili ed urgenti di protezione civile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 1/2005 approvata con propria deliberazione n. 388/2007”;

Preso atto che a seguito degli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio regionale a partire dal 16/11/2019 e che hanno provocato ingenti e diffusi danni, mettendo spesso a repentaglio la pubblica incolumità o provocando interruzione di pubblici servizi, si è verificata la rotta arginale del torrente Idice ed il conseguente allagamento di parte dl territorio comunale di Budrio (BO);

Considerato che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha emesso allerta “rossa” n. 104/2019 ed ha coordinato gli interventi e le strutture operative necessarie all’evacuazione ed all’accoglienza degli abitanti coinvolti dall’alluvione, oltre al monitoraggio arginale su tutti i principali corsi d’acqua del bolognese, modenese e ferrarese;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Budrio con nota prot. n. 27782 del 19/11/2019 ha richiesto il concorso finanziario della Regione Emilia-Romagna – ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 1/2005 (e L.R. n. 2/2015) – a copertura delle spese sostenute e da sostenersi per tutta la durata della situazione emergenziale, quantificabili sommariamente in € 2.330.000,00, precisando che tale importo riguarda solo costi e spese stimati per affrontare danni ed acquisti da parte del Comune di Budrio e che pertanto in tale somma non sono conteggiati i danni ad abitazioni private ed attività produttive sul territorio;

Dato atto che, al fine della tutela della pubblica incolumità e della messa in sicurezza dei territori colpiti dall’evento calamitoso in oggetto, il Comune di Budrio (BO) ha tempestivamente attivato il Centro Operativo Comunale (COC), il Centro di Accoglienza per le persone evacuate dalle proprie abitazioni, nonché tutte le azioni finalizzate ripristino delle condizioni di normalità;

Considerato che al fine di fronteggiare le criticità causate degli eventi sopracitati gli Enti Locali e le altre strutture del sistema di protezione civile hanno operato con mezzi e misure straordinari al fine ripristinare le ordinarie condizioni di vita;

Preso atto che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. PG/2019/864282 del 22 novembre 2019 ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri formale richiesta di dichiarazione di stato di emergenza di rilevo nazionale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018;

Richiamate le successive note prot.n. 28171 del 22/11/19 e prot.n. 28181 del 22/11/19 con la quale il Sindaco del Comune di Budrio (BO) ha formalmente richiesto il concorso finanziario regionale, ex art. 10 L.R. 1/2005, per la somma di € 100.000,00 a copertura delle prime spese sostenute per l’assistenza alla popolazione concernenti in:

  • Pulizie locali interessati dalle operazioni di coordinamento ed ospitalità nuclei sfollati (sede Polizia locale, palasport e Foresteria del Teatro municipale);
  • Pasti per i volontari di protezione civile e per gli sfollati, pernottamento presso strutture ricettive degli sfollati e spese per generi di prima necessità;
  • Interventi di pulizia e risagomatura fossi, caditoie, condotte scoli per garantire il deflusso delle acque; pulizia fango dalla viabilità comunale;
  • Recupero materiali ingombranti e rimozione carcasse bestiame;

Richiamate le risultanze delle attività, svolte dal sistema regionale di protezione civile, di ricognizione degli interventi e delle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;

Considerato che l’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, nell’ambito delle attività per il superamento delle emergenze ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. ha individuato come prioritario l’intervento riportato nell’ Allegato 1 alla presente delibera denominato “Interventi urgenti di prima assistenza alla popolazione colpita dall’evento di piena e successiva esondazione del fiume Idice dal giorno 16 novembre 2019, finalizzati al ripristino delle condizioni di normalità sul territorio del comune di Budrio”, la cui somma complessiva ammonta ad € 100.000,00 (IVA ed oneri inclusi), soggetto beneficiario Comune di Budrio (BO);

Vista la nota prot. n. PC/2019/0059736 del 25/11/2019 con la quale il direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha autorizzato, in anticipazione della presente deliberazione, la somma di € 100.000,00 assegnata al Comune di Budrio (BO) per gli “Interventi urgenti di prima assistenza alla popolazione colpita dall’evento di piena e successiva esondazione del fiume Idice dal giorno 16 novembre 2019, finalizzati al ripristino delle condizioni di normalità sul territorio del comune di Budrio”;

Considerato che tra le finalità del sistema regionale di protezione civile indicate al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 1/2005 e ss.mm.ii., sono ricompresi la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi;

Dato atto che l’intervento di urgenza indicato nel citato allegato 1 è da ritenersi ammissibile contributo ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii.;

Valutato quindi che la suddetta spesa di € 100.000,00 programmata come descritto nell’allegato 1 troverà copertura finanziaria sulle disponibilità del Bilancio finanziario gestionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Raccolte le istanze rappresentate da soggetti beneficiari relativamente a modifica di alcuni interventi già inseriti in programmi precedenti, così come elencati nell’allegato 2 e nella fattispecie:

  • la propria deliberazione n. 987 del 18/06/2019 – “Intervento di consolidamento del tratto di mura cittadine danneggiato di Via Borgo Pandolfo Malatesta in prossimità della Piazza del Mercato”: € 80.000,00 - Nota acquisita agli atti prot. n. PC/2019/0044356 del 28/08/2019 con la quale il Responsabile area tecnica del Comune di Montescudo - Monte Colombo (RN) chiede la modifica del titolo dell’intervento, riportato nella suddetta deliberazione, come da seguente dicitura: “Opere provvisionali per messa in sicurezza mura castellane danneggiate di via Borgo Pandolfo Malatesta loc. Montescudo” motivando tale richiesta a seguito della considerazione che, in prima fase, è necessario eliminare qualsiasi pericolo per l’incolumità delle persone e per eliminare possibili pericoli di crollo delle abitazioni soprastanti il tratto di mura interessato da cedimento e che solo successivamente a questa fase il Comune metterà in atto tutte le procedure necessarie per il consolidamento vero e proprio della suddetta cinta muraria;
  • la propria deliberazione n. 1659 del 7/10/2019 – “Completamento messa in sicurezza parete rocciosa sulla strada comunale Secchio-Deusi chiusa al traffico a causa di una frana di crollo”: € 100.000,00 - Comunicazione acquisita agli atti prot. n. PC/2019/0053827 del 24/10/2019 con la quale l’amministrazione comunale di Villa Minozzo (RE) chiede la modifica del titolo dell’intervento di cui sopra in “Prosecuzione intervento di messa in sicurezza parete rocciosa sulla strada comunale Secchio-Deusi chiusa al traffico a causa di una frana di crollo e consolidamento e drenaggio della scarpata di valle lungo la strada medesima, mediante posa di un ulteriore ordine di gabbioni in fregio allo scatolare sul Rio del Versale”, dovendo effettuare un intervento di consolidamento e drenaggio mediante l'esecuzione di una serie di gabbioni nella scarpata in fregio allo scatolare sul rio del Versale lungo la strada comunale Secchio-Deusi in considerazione del fatto che il progetto complessivo di completamento di messa in sicurezza della parete rocciosa era a suo tempo stato computato in complessivi € 680.000,00 di cui finanziati € 300.000,00 oltre ad € 58.300,00 per una variante in aumento a seguito della gara e così per complessivi € 358.000,00 e che, con il presente concorso finanziario il totale ammontare dell’intervento arriva ad € 458.000,00, che comunque non completano l'intervento di consolidamento;
  • la propria deliberazione n. 1659 del 7/10/2019 – “Interventi urgenti per la messa in sicurezza dell'abitato di Cusercoli - via Costa - per allagamenti”: € 90.000,00 - Nota acquisita agli atti prot. n. PC/2019/0057031 del 12/11/2019 con la quale il Sindaco del Comune di Civitella di Romagna (FC) chiede la modifica del titolo dell’intervento, riportato nella suddetta deliberazione, in “Intervento messa in sicurezza della strada comunale Molino Boscherini - via B. Buozzi mediante il rifacimento della fognatura pubblica” in considerazione della duplice segnalazione relativa al medesimo evento per due situazioni critiche riscontrate:

­- l'allagamento nell'abitato di Cusercoli;;

­- il dissesto della strada comunale Molino Boscherini-via B.Buozzi a seguito della rottura della fognatura pubblica andata in pressione;

e che per l’amministrazione comunale è da ritenersi prioritario quast’ultimo, in quanto:

­- il problema di sovrapressione della condotta fognaria si è riproposto in occasione dei successivi temporali estivi, rendendo vani i primi interventi urgenti di ripristino della scarpata e della massicciata stradale effettuati dal comune;

­- sussiste il pericolo di isolamento della porzione di territorio periurbano di Civitella Campagna (trattandosi dell'unica strada di accesso per 52 residenti, oltre ad attività zootecniche e vitivinicole);

Hera S.p.A., in qualità di gestore del servizio, si è dichiarata disponibile a contribuire alla risoluzione del problema mediante la redazione di uno studio di fattibilità di individuazione della soluzione tecnica più idonea (già condivisa con il comune), che prevede la realizzazione di uno scolmatore a monte della strada, la realizzazione di due nuove fognature: una nera che si ricollegherà al depuratore (interamente a carico di HERA congiuntamente allo scolmatore) e una nuova nuova fognatura bianca per collettare le acque di pioggia fino al fiume Bidente e il ripristino della scarpata e della massicciata stradale per la messa in sicurezza della viabilità comunale e delle infrastrutture ivi presenti (in particolare della fibra ottica di Lepida) a carico dell’amministrazione comunale;

­tali interventi, di competenza sia comunale che del gestore HERA, devono essere realizzati congiuntamente e contemporaneamente per risolvere il problema;

Dato atto che all’attuazione degli interventi e delle attività di cui sopra ed all’impiego delle relative risorse finanziarie l’Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità e delle direttive ed indirizzi regionali negli specifici ambiti operativi;

Ritenuto necessario pertanto approvare con il presente provvedimento gli interventi in epigrafe proposti dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per l'espletamento delle funzioni assegnate dalla L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii., ed in particolare ai sensi degli artt. 8, 9 e 10, oltre alle modifiche sopraesposte relative ai precedenti piani di programma;

Richiamate:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 24 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 25 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n° 26 del 28/12/2017 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021”;

- la determinazione n. 4496 del 4 dicembre 2018 “Adozione del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021;

- la determinazione n. 4500 del 4 dicembre 2018 “Adozione bilancio di previsione 2019-2021 dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

- la propria deliberazione n. 2233 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 1317 del 29 luglio 2019 “Approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2019-2021”;

- La propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera pagina 8 di 32 450/2007”, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- La propria deliberazione n. 1820 del 28/10/2019 “NOMINA DEL DIRETTORE AD INTERIM DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione del 28 gennaio 2019, n. 122 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021; 

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”

- le proprie deliberazioni nn. 270/2016, 622/2016, 702/2016, 1107/2016, 2123/2016 e n. 1059/2018;

- la determinazione dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019 con la quale sono state definite le “DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SUL TERRITORIO REGIONALE PROGRAMMATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 8, 9 E 10 L.R. 1/2005”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare ai fini del contributo di cui agli articoli 8, 9 e 10 della L.R. n. 1/2005 e ss.mm.ii. gli “Interventi urgenti di prima assistenza alla popolazione colpita dall’evento di piena e successiva esondazione del fiume Idice dal giorno 16 novembre 2019, finalizzati al ripristino delle condizioni di normalità sul territorio del comune di Budrio” citato in premessa per la somma complessivi di € 100.000,00 (I.V.A: ed oneri compresi) avente come soggetto beneficiario il Comune di Budrio (BO), così come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, contributo finalizzato alle misure necessarie per la gestione delle emergenze, per tutelare l’incolumità pubblica e per il rientro alle normali condizioni di vita;
  2. di approvare le modifiche proposte ai precedenti programmi approvati e riportate in premessa, così come schematizzate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di stabilire che all'attuazione delle attività ed all'impiego delle relative risorse finanziarie l'Agenzia provvederà nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato e della Regione ed in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento di organizzazione e contabilità;
  4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
  5. di dare atto che la liquidazione ai soggetti beneficiari del concorso finanziario urgente disposto con la presente deliberazione dovrà avvenire con le modalità approvate con la determina del Direttore dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile n. 71 del 14 gennaio 2019;
  6. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile a provvedere con propri atti nel caso si rendessero necessarie future modifiche non sostanziali alle disposizioni del presente provvedimento;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito della Protezione civile regionale al seguente indirizzo internet: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/.

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