n.420 del 16.12.2019 (Parte Terza)

Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: conclusione del sesto interpello e individuazione sedi disponibili per il settimo

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- il R.D. 27/7/1934, n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);

- la Legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);

- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);

- il D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);

- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);

- il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);

- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);

- la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative);

- la Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza);

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:

  • l’art. 1, che individua tra le sedi oggetto del concorso anche quelle che eventualmente si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari;
  • l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
  • gli artt. 11 e 12 disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse, ove è previsto in particolare, per l'apertura delle sedi farmaceutiche, il termine di 180 giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione della sede, a pena di decadenza dalla titolarità;
  • l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/2/2015 di “Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”;

- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016, n. 9655 del 16/6/2017 e n. 16707 del 18/10/2018 di successiva rettifica della graduatoria;

- le determinazioni del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016, n. 1992 del 16/2/2017, n. 2644 del 24/2/2017, n. 19397 del 30/11/2017, n. 12401 del 31/7/2018 e n. 5924 del 2/4/2019 rispettivamente di assegnazione sedi in seguito al primo interpello, di assegnazione sedi in seguito al secondo interpello, di rettifica di mero errore materiale della determinazione n. 1992 del 16/2/2017, di assegnazione sedi in seguito al terzo interpello, di assegnazione sedi in seguito al quarto interpello e di assegnazione sedi in seguito al quinto interpello;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15878 del 3/9/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: disposizioni relative ai prossimi interpelli e alle modalità di controllo dei dati dichiarati dagli interessati" che dispone, in particolare:

- di effettuare gli interpelli successivi al sesto senza attendere il decorso dei 180 giorni disponibili per l’apertura della farmacia nella sede assegnata nel precedente interpello, rendendo disponibili le eventuali sedi non aperte nel termine suddetto nel primo interpello utile tra i successivi interpelli;

- di effettuare, a partire dal prossimo interpello, i controlli di veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti nella domanda di partecipazione al concorso straordinario nei confronti dei soli vincitori che accettano la sede loro offerta e, conseguentemente, procedere all’assegnazione delle sedi farmaceutiche subordinatamente all’esito dei suddetti controlli;

- di avvisare fin d’ora che a partire dal sesto interpello, al termine di ciascuna procedura di interpello-accettazione attuata tramite piattaforma tecnologica ed applicativa unica, si procederà con i seguenti adempimenti:

  • adozione di un provvedimento che rende note le sedi accettate nell’interpello svolto, le sedi disponibili per il successivo interpello e le candidature interessate a quest’ultimo interpello;
  • avvio delle procedure tecniche necessarie per l’interpello successivo;
  • esecuzione dei controlli di veridicità delle dichiarazioni dei vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello;
  • adozione, al termine dell’attività di controllo, del provvedimento che assegna le sedi accettate da vincitori rispetto ai quali i controlli eseguiti abbiano avuto riscontri positivi e, eventualmente, in caso di controlli difformi, rettifica la graduatoria senza procedere all’assegnazione delle sedi interessate;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18583 del 15/10/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto interpello”;

- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 18879 del 17/10/2019 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il sesto interpello. Rettifica di mero errore materiale determinazione n. 18583 d
el 15/10/2019”;

Richiamate inoltre:

- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario:

  • di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro-indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”, per ciò intendendosi anche la persona “fisica” formata in modo plurimo, cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, e ciò per dieci anni;
  • di precisare che l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;

- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016: “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:

  • l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
    • non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per dieci anni nel caso di partecipazione in associazione;
    • non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
  • il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato Art. 10 della L.R. 2/2016;
  • nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
  • in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i coassegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;

Preso atto che per effetto dell'art. 1 comma 163 della Legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che modifica l’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il periodo per il quale i vincitori di concorso che abbiano partecipato in forma associata sono vincolati al mantenimento della gestione associata si è ridotto a tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia;

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017 "Disposizioni in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 3 marzo 2016, n. 2." nella quale sono indicate le modalità procedurali volte a consentire l’esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934;

Dato atto che:

- la procedura di sesto interpello delle sedi farmaceutiche, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 10/11/2019 alle ore 18:00 del 15/11/2019;

- le sedi disponibili per il sesto interpello sono state le 70 sedi di cui all'allegato B della determinazione n. 18583/2019, rettificata con determinazione n. 18879/2019;

- con la richiamata determinazione n. 18583/2019, rettificata con determinazione n. 18879/2019, si è reso noto che la descrizione delle sedi farmaceutiche riportata nell’allegato B è quella indicata nei provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data di adozione dell’atto;

- la procedura di sesto interpello ha interessato pertanto i farmacisti che si sono collocati in posizione compresa tra la 580° e la 649° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16707 del 18/10/2018, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Burert) n. 341 del 26/10/2018;

- hanno correttamente partecipato al sesto interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello – esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via Pec – 27 farmacisti, mentre i restanti 43, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;

- la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 21/11/2019 alle ore 18:00 del 6/12/2019 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;

- la procedura di accettazione ha interessato i 27 farmacisti che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di sesto interpello; di questi:

  • n. 6 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 1 ha partecipato alla procedura di accettazione ma ha rifiutato la sede proposta e pertanto è da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
  • n. 20 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale e pertanto risulteranno assegnatari della sede farmaceutica accettata, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso avviati successivamente all’adozione del presente atto;

- nell’allegato A della presente determinazione è riepilogato l’esito alla procedura di sesto interpello;

Preso atto del seguente provvedimento di decadenza della titolarità della farmacia in esito al quale la relativa sede farmaceutica è da includere nel novero delle sedi oggetto del settimo interpello:

- provvedimento PGN 51153 del 6/12/2019 del responsabile del Servizio P.O. Attività Economiche e Polizia Amministrativa dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con il quale è stata disposta, a far data dal 1/11/2019, la decadenza della titolarità della sede farmaceutica n. 29 del comune di Cesena, a seguito di rinuncia alla stessa da parte di vincitori del presente concorso straordinario;

Preso atto altresì:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Sarsina n. 100 del 3/10/2019, con la quale, per garantire la continuità del servizio farmaceutico a favore dei cittadini residenti, è stato istituito nella località di Ranchio un dispensario farmaceutico fino alla riapertura dell’esercizio farmaceutico da parte dell’assegnatario vincitore del concorso straordinario;

- dell’atto n. 4/2019 PGN 46388 del 7/11/2019 dell’Unione dei Comuni Valle del Savio di autorizzazione all’apertura del dispensario di Ranchio;

Considerato pertanto che ai sensi dell'art. 11 lettera d) del bando di concorso occorre procedere all'assegnazione delle sedi non assegnate con il sesto interpello, nonché di quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso per un totale di n. 51 sedi farmaceutiche;

Ritenuto di rendere noto che le sedi da assegnare con il settimo interpello sono indicate nell'Allegato C della presente determinazione con riferimento ai provvedimenti di approvazione delle piante organiche vigenti alla data del presente atto e alle relative descrizioni territoriali;

Ritenuto di rendere noto, altresì, che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

Ritenuto, procedendo in conformità a quanto stabilito con la richiamata determinazione n. 15878 del 3/9/2019, di avviare le procedure tecniche necessarie per il settimo interpello dei vincitori del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche indetto con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 8/1/2013, dando atto che i candidati collocati in posizione utile in graduatoria saranno interpellati, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017;

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 del 11 luglio 2016, n. 1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016, n. 3 dell’11 gennaio 2017, n. 1059 del 3 luglio 2018 relative all’organizzazione dell’Ente Regione e alle competenze delle Direzioni Generali e dei dirigenti;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1154 del 16 luglio 2018 di “Approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

- il D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 di " Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

- le determinazioni del responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n. 14887/2018, n.13861/2019 e n. 19191 del 23/10/2019 di nomina dei responsabili del procedimento del Servizio stesso;

Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità del presente atto;

determina:

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ove sono elencate le sedi accettate e quelle non accettate in esito alla procedura di sesto
interpello;

2) di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'allegato B, parte integrante della presente determinazione, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;

3) di dare atto che i 20 farmacisti che hanno accettato la sede farmaceutica proposta nel sesto interpello risulteranno assegnatari della sede farmaceutica accettata con successivo provvedimento, subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso;

4) di dare atto che sono disponibili per il settimo interpello dei vincitori le 51 sedi farmaceutiche indicate nell'Allegato C della presente determinazione, con la descrizione territoriale e gli estremi del provvedimento comunale d'individuazione della sede stessa;

5) di rendere note, nell'Allegato C di cui al precedente punto 4), le sedi non di nuova istituzione (sedi resesi vacanti per scelta di vincitori di concorsi straordinari - incluse le sedi assegnate a seguito di precedenti interpelli, aperte e successivamente chiuse per vincita di altro concorso regionale), per consentire l'eventuale esercizio dei diritti in materia di indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali, provviste e dotazioni di farmacie che non siano di nuova istituzione, riconosciuti dall'art. 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con RD n. 1265/1934, secondo le indicazioni contenute nella richiamata delibera di Giunta regionale n. 1350 del 19/9/2017;

6) di notificare il presente provvedimento ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale, corrispondenti alle candidature indicate nell'Allegato B, mediante trasmissione all'indirizzo PEC comunicato (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata) dando atto che, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, il presente provvedimento sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

7) di rendere noto, altresì, che:

- al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015, n. 7347 del 5/5/2016, la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016 di individuazione delle sedi disponibili per il secondo interpello;

- risultano pendenti anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;

- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;

8) di avviare le procedure tecniche necessarie per il settimo interpello dei vincitori, dando atto che:

- sono in posizione utile per partecipare al settimo interpello le candidature collocate in posizione compresa tra la 650°e la 700° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 16707 del 18/10/2018;

- la procedura di interpello sarà svolta ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

- successivamente all’interpello e agli opportuni controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese dai vincitori che hanno accettato la sede abbinata in seguito all’interpello, la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

9) di avvisare fin d’ora che:

- il provvedimento che dispone l’esclusione dalla graduatoria per mancata partecipazione all’interpello o per mancata accettazione della sede farmaceutica abbinata in fase di interpello sarà notificato all'indirizzo PEC comunicato (solo al referente in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, sarà ritenuto validamente notificato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

- i provvedimenti di assegnazione delle sedi farmaceutiche - adottati subordinatamente all’esito positivo dei controlli di veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al concorso dei vincitori che accettano la sede in fase di interpello - e i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione delle sedi farmaceutiche per mancata apertura della farmacia nel termine perentorio previsto di 180 giorni saranno notificati all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, saranno ritenuti validamente notificati con la rispettiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate, sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e del riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, secondo il quale lo Sportello Unico per le Attività Produttive, che riceve l'istanza di autorizzazione all'apertura delle farmacie:

  • entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa;
  • verificata la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni;

10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

11) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna (www.saluter.it);

12) di aggiornare l'elenco delle sedi disponibili per il settimo interpello consultabile dalla piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute (www.concorsofarmacie.sanita.it) in coerenza al punto 4 del dispositivo del presente provvedimento.

Il Direttore generale

Kyriakoula Petropulacos

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