n. 71 del 09.05.2011 (Parte Prima)

Note

Nota all’art. 1

Comma 2

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11, che concerne Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata, è il seguente:

«Art. 2 - Interventi di promozione regionale.

1. La Regione promuove iniziative e progetti per la legalità, la trasparenza e la tutela e sicurezza del lavoro, anche ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), con particolare attenzione a:

a) ricercare e analizzare le principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell’usura e dei comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata;

b) diffondere la cultura della legalità e a conseguire un’ordinata e civile convivenza attraverso azioni di prevenzione e di formazione;

c) sviluppare attività di cooperazione applicativa, dematerializzazione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi tra le pubbliche amministrazioni;

d) attivare forme di più stretta collaborazione, anche nel trattamento dei dati e delle informazioni, con gli Uffici territoriali del Governo, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le amministrazioni pubbliche, le strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione, le parti sociali, gli Ordini e Collegi professionali, le Università;

e) definire accordi e intese con i soggetti pubblici competenti, in ordine all’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità previste dalle disposizioni vigenti in materia;

f) realizzare attività di formazione, aggiornamento, valorizzazione e riconoscimento del merito e della qualità degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche;

g) svolgere attività di documentazione, ricerca, comunicazione e informazione;

h) promuovere la diffusione dell’uso del “Patto di integrità” e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici. Patti e azioni costituite da un complesso di regole comportamentali dirette a garantire il corretto svolgimento delle gare, allegate al bando di gara e parte integrante dello stesso, che i concorrenti sottoscrivono all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che concerne Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale, è il seguente:

«Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l’ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell’ambiente decide.

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l’ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c), effettua, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».

Nota all’art. 6

Comma 2

1) il testo dell’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione è il seguente:

«Art. 117

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

(omissis)

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

(omissis) ».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 25 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, è il seguente:

«Art. 25 - Arricchimento dell’offerta formativa.

1. Al fine di arricchire e potenziare l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, espressa nei piani dell’offerta formativa dalle stesse elaborati, la Regione e gli Enti locali sostengono, attraverso la concessione di finanziamenti, in particolare:

a) la realizzazione di integrazioni curricolari ed extra curricolari atte a personalizzare i percorsi e a corrispondere alle caratteristiche sociali, culturali, ambientali e produttive del territorio;

b) la progettualità innovativa e di eccellenza per il successo formativo di tutti gli studenti;

c) le iniziative finalizzate all’orientamento, svolte dalle istituzioni scolastiche autonome, anche in rapporto e in accordo con organismi di formazione professionale accreditati, nonché con istituzioni e realtà culturali, sociali e produttive;

d) l’estensione della cultura europea, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici, alla formazione dei docenti;

e) l’educazione alla cittadinanza, con particolare riferimento ai valori della legalità, alle sicurezze, alla tolleranza, all’intercultura;

f) la diffusione delle tecnologie informatiche per il miglioramento della didattica, per il collegamento degli utenti che vivono in zone disagiate o in montagna, anche al fine di ridurre il pendolarismo, e per una maggiore efficienza della gestione scolastica ».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, che concerne Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere, è il seguente:

«Art. 2-undecies.

(omissis)

2. I beni immobili sono:

(omissis)

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura».

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo dell’articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5, che concerne Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2,è il seguente:

«Art. 12 - Programma di protezione ed integrazione sociale.

1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori. »

2) il testo dell’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che concerne Misure contro la tratta di persone, è il seguente:

«Art. 13 - Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale.

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»

Comma 2

3) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza, è il seguente:

«Art. 7 - Istituzione della “Fondazione emiliano - romagnola per le vittime dei reati”.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata “Fondazione emiliano - romagnola per le vittime dei reati”.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell’attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L’intervento della fondazione è volto a limitare, nell’immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall’Assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l’entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L’importo del contributo è determinato nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.»

Nota all’art. 12

Comma 3

1) il testo dell’articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 24 del 2003, che concerne Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza,è il seguente:

«Art 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa.

(omissis)

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il Presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai Sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi Comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai Presidenti delle Province. Alla conferenza sono invitati, d’intesa con l’autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l’Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con D.M. 10 ottobre 2002 del Ministro dell’interno».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’ articolo 46, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 46 - Funzioni della Giunta regionale.

(omissis)

2. Compete in particolare alla Giunta:

(omissis)

i) deliberare in materia di liti attive e passive, con possibile delega alla dirigenza;

(omissis)».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’ articolo 64, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, che concerne Statuto regionale, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni.

(omissis)

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate».

Note all’art. 18

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 15, che concerne Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013, è il seguente:

«Art.10 - Variazioni di bilancio a norma dell’articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3 dellalegge regionale n. 40 del 2001.

1. In attuazione dell’articolo 31, comma 2, lettera d) e comma 3, della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l’ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l’esercizio finanziario 2011, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell’ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico - finanziari del bilancio. ».

Comma 2

2) il testo dell’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:

«Art. 37- Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire».

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