SUPPLEMENTO SPECIALE N.148 DEL 01.02.2017

Relazione

Premessa

Con il presente intervento legislativo la Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo della ciclabilità perseguendo il miglioramento della accessibilità e fruibilità delle infrastrutture dedicate agli spostamenti in bici sul proprio territorio. 

In Emilia-Romagna la rete della mobilità ciclopedonale vede una percentuale di spostamenti doppia rispetto a quella nazionale: 10%, contro il 5% del dato italiano. A questo proposito, il PRIT 2025 (in fase di aggiornamento) si pone un obiettivo ambizioso, puntando ad alzare ulteriormente la quota al 20%. Nel corso degli anni si è registrato un significativo incremento dei chilometri di piste ciclabili realizzate nelle aree urbane dei 13 comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, passati dai 400 chilometri del 2000 agli attuali 1.400 circa.

Per quanto riguarda il sistema regionale della ciclabilità, sono stati censiti 525 interventi/azioni condotti tra il 1995 e il 2013, per un costo complessivo di circa 212 milioni di euro (cofinanziamento regionale di circa 142 milioni di euro). Va ricordato, inoltre, che in Emilia-Romagna ci sono 630 treni attrezzati per il trasporto bici (su un totale di circa 900 circolanti), di cui 90% su rete nazionale e 10% su rete FER.

Precedono la predisposizione del presente PDL la sottoscrizione di Protocolli di Intesa tra la Regione e le principali associazioni di settore Fiab, Legambiente, Uisp Comitato regionale, WWF oltre ad ANCI e UPI con i quali sono state individuate esigenze per il triennio 2015-2017 a cui la Regione si è impegnata a dar corso anche mediante la predisposizione di una legge regionale sulla ciclabilità.

In tale contesto, è rinnovata l'attenzione al tema della sicurezza stradale per ciclisti in modo da perseguire, entro il 2020, il dimezzamento del numero delle vittime degli incidenti (obiettivo posto dall’UE).

Inoltre si è evidenziata l’importanza di realizzare campagne informative, iniziative di formazione e informazione sull’uso della bicicletta e le possibili forme d’intermodalità, oltre che la promozione, in ambito urbano, di una rete ciclabile più funzionale che corrisponda alle reali esigenze di mobilità dei cittadini, alla continuità e alla riconoscibilità dei tracciati e ad attuare progetti per sostenere gli spostamenti casa-lavoro e i percorsi sicuri casa-scuola in bicicletta.

In ambito extraurbano l'attenzione è volta a realizzare una rete che possa offrire un’alternativa modale efficace anche sulla media distanza, a incrementare l’uso della bicicletta quale elemento complementare al trasporto pubblico locale, rispondendo alle esigenze di sicurezza nella circolazione, ma anche di tutela e valorizzazione del paesaggio e di rispetto dell'ambiente e del territorio.

Relazione

Il presente progetto di legge ha lo scopo di promuovere la ciclabilità in tutti i suoi aspetti, come elemento di mobilità sostenibile urbana ed extraurbana creando sinergia tra i diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilità, ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo.

Gli obiettivi fondamentali della proposta di legge sono quindi quelli di favorire l'intermodalità, la migliore fruizione del territorio, lo sviluppo infrastrutturale e garantire maggior sicurezza dell’uso della bicicletta sia in ambito urbano che extraurbano realizzando la Rete delle Ciclovie Regionali “RCR” integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilità al fine di attuare il Sistema regionale della ciclabilità.

Il Piano Regionale Integrato dei Trasporti individua la RCR e in sede di prima applicazione della legge, in attesa dell'adozione del nuovo PRIT 2025, si assume come quadro previsionale di riferimento la Rete delle Ciclovie Regionali (RCR) oggetto del Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Province emiliano romagnole (DGR n. 1157 del 21 luglio 2014), e le reti extraurbane ed urbane pianificate e programmate a livello locale.

La RCR, costituita da corridoi all’interno dei quali sono presenti percorsi o itinerari ciclabili realizzati o da realizzare, comprende i progetti di reti ciclabili e ciclovie turistiche europee Euro Velo e BicItalia, è coordinata e integrata con le reti ciclabili locali e individua, per la riconversione in percorsi ciclabili, i manufatti stradali o ferroviari dismessi, strade in disuso ed aree inutilizzate quali gli argini dei corsi d’acqua favorendone il recupero conservativo.

L'insieme degli interventi infrastrutturali anche di nuova realizzazione, di recupero, di riqualificazione e di moderazione del traffico è volto a riordinare le infrastrutture ed i servizi esistenti potenziandoli e valorizzandoli, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.

Attraverso gli interventi e le azioni, quali servizi, misure e iniziative informative e formative, per incrementare l'uso della bici, per una fruizione in sicurezza della rete, per una efficace ripartizione modale degli spostamenti, sarà realizzato il Sistema regionale della ciclabilità.

Anche la Città Metropolitana di Bologna, i Comuni e le loro Unioni partecipano alla realizzazione della RCR individuando nei rispettivi strumenti di pianificazione le azioni e gli interventi, volti alla realizzazione in via prioritaria della RCR e a garantire l'attuazione degli obiettivi di accessibilità e intermodalità con il Trasporto pubblico, con il cicloturismo, con il collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, con particolare riferimento agli ambiti peri-urbani, nel rispetto del territorio, avvalendosi anche di Consulte, appositamente costituite e composte dalle Associazioni che sono espressione della società civile sul tema della mobilità ciclistica.

I Comuni in particolare programmano le azioni e gli interventi necessari a garantire ed attuare la continuità degli spostamenti quotidiani di breve raggio, la connessione con i poli attrattori e di interscambio, con i percorsi extraurbani e con la RCR, il collegamento e attraversamento dei capoluoghi di provincia e dei centri storici dei principali siti di interesse turistico – culturale, quale parte integrante dei Piani Urbani della mobilità sostenibile (PUMS) e nei Piani urbani del traffico (PUT).

È prevista la possibilità per la Giunta regionale di definire criteri e modalità per valorizzare ed orientare, la programmazione coordinata degli interventi e delle azioni per creare maggiore sinergia tra i diversi strumenti settoriali, anche in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo regionale per la ciclabilità, istituito con il presente PDL e che intende rappresentare il punto di avvio di un percorso partecipato e condiviso, che veda il coinvolgimento attivo delle associazioni che lavorano per favorire la ciclabilità.

Il Tavolo svolge infatti funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione delle Rete delle Ciclovie Regionali e per la migliore attuazione del Sistema regionale della Ciclabilità, mantiene rapporti di consultazione con gli Enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione e con le Associazioni, delle quali ne favorisce il raccordo, condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità. La Giunta regionale individua e nomina i componenti del Tavolo, che operano senza compensi e rimborsi, e ne definisce le modalità di funzionamento.

La Struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile garantisce lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata dei diversi settori regionali interessati, la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi attuati dai settori regionali, la predisposizione della relazione utile alla valutazione degli effetti della legge, l'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.

Sono individuati, quali soggetti beneficiari dei finanziamenti regionali e attuatori degli interventi e delle azioni per la promozione della ciclabilità la Città Metropolitana, le Province e le Aree Vaste qualora costituite, i Comuni e le loro Unioni, le Agenzie locali per la mobilità e le Società di gestione che operano nel settore del trasporto pubblico e della mobilità.

In particolare sono previsti rapporti di collaborazione, anche mediante Convenzioni, e di confronto con le Associazioni di settore e le Associazioni di utenti per l'elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dal progetto di legge, per la realizzazione di progetti ed attività volte allo sviluppo, all'incentivazione e alla divulgazione della ciclabilità, nonché per la condivisione di buone pratiche, di dati e di informazioni utili a tali fini.

Infine con il PDL si prevede lo sviluppo del ruolo del Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna che potrà svolgere insieme ai Mobilty Manager d'Area attività di coordinamento di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, e fornire supporto alla predisposizione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro, Casa- Scuola e della Mobilità del personale aziendale.

Il progetto di legge “Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità“ è composto da 17 articoli contenuti in 5 Capi.

Il CAPO I - PRINCIPI E FINALITA' racchiude i primi due articoli.

All'ART. 1 FINALITA’ è promossa la ciclabilità urbana ed extraurbana utile al miglioramento della qualità della vita e della salute della collettività, alla tutela dell’ambiente nonché alla salvaguardia del territorio e del paesaggio emiliano romagnolo, con il coinvolgimento di tutti i settori regionali interessati all'attuazione di tali politiche e per la realizzazione della Rete delle ciclovie regionali (RCR).

All'ART. 2 OBIETTIVI E PRIORITA' DEGLI INTERVENTI E DELLE AZIONI sono individuati i principali obiettivi dell'intervento normativo finalizzati ad incentivare e favorire spostamenti quotidiani attraverso un maggior uso della bicicletta, che attuino nuovi stili di vita e di “mobilità attiva”, a riordinare le infrastrutture ed i servizi esistenti nonché di nuova realizzazione per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

Il CAPO II - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE contiene i seguenti 3 articoli:

All'ART. 3 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ è indicato il PRIT quale strumento di programmazione che individua il sistema regionale della ciclabilità e che definisce indirizzi e gli obiettivi di sviluppo, le priorità e le azioni per la sua realizzazione.

All'ART. 4 PIANIFICAZIONE DI LIVELLO LOCALE sono individuati gli strumenti di pianificazione territoriale locale entro i quali dovranno essere previsti gli interventi e le azioni per la ciclabilità.

All'ART. 5 PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITÀ CICLOPEDONALE EXTRAURBANA ED URBANA è previsto che gli EELL programmino le azioni e gli interventi di loro competenza finalizzandoli prioritariamente alla realizzazione delle Rete delle ciclovie regionali (RCR). Per i Comuni lo strumento individuato per la programmazione degli interventi è il PUMS.

Il CAPO III – AZIONI, INTERVENTI E STRUMENTI PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITA' prevede le tipologie di interventi e azioni e le modalità di loro realizzazione.

L'ART. 6 TIPOLOGIE DI AZIONI E INTERVENTI elenca distinguendo tra interventi infrastrutturali ed azioni, ciò che la presente legge promuove ed è oggetto di finanziamento regionale e necessario alla realizzazione del Sistema della ciclabilità regionale, anche a valere su specifiche leggi di settore.

L'ART. 7 CONTRASTO AL FURTO prevede come elementi di premialità misure volte a disincentivare il furto. 

L'ART. 8 FINANZIAMENTO DI AZIONI ED INTERVENTI individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti all'art.6.

L'ART. 9 PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI individua quali strumenti per la promozione e realizzazione degli interventi e delle azioni indicati all'art. 6 anche accordi e convenzioni definendone i contenuti.

L'ART. 10 RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONISMO prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale e di collaborare per la realizzazione di progetti e attività volte allo sviluppo della ciclabilità, nonché la concessione di contributi.

Il CAPO IV – COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA' prevede l'organizzazione e il funzionamento delle strutture dedicate all'attuazione della legge.

L'ART. 11 TAVOLO REGIONALE PER LA CICLABILITA' istituisce lo strumento di consultazione dei diversi soggetti coinvolti nelle decisioni definendone anche la composizione.

L'ART. 12 COORDINAMENTO, RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI E AZIONI prevede in capo alla Struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile lo svolgimento delle attività derivanti dall'applicazione della legge.

L'ART. 13 MONITORAGGIO DELLE RETI DI INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI DEL SISTEMA REGIONALE DI CICLABILITA' prevede la realizzazione del monitoraggio su quanto realizzato e la rilevazione dei dati di supporto alla valutazione delle politiche.

L'ART. 14 SVILUPPO E DIFFUSIONE DEL MOBILITY MANAGEMENT prevede forme di collaborazione tra il Mobility Manager della Regione Emilia-Romagna e i Mobility Manager d'Area per la realizzazione dei diversi progetti di incentivazione a spostamenti sostenibili per la mobilità aziendale e scolastica.

Il CAPO V – NORME FINALI contiene:

L'ART. 15 NORMA FINANZIARIA Prevede la copertura degli oneri derivanti dalla legge mediante uno specifico accantonamento nell'ambito del Fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 – 2019.

L'ART. 16 CLAUSOLA VALUTATIVA prevede il controllo triennale sull'attuazione della legge attraverso la presentazione dei risultati conseguiti con la legge stessa.

L'ART. 17 DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE individua l'attuale quadro previsionale di riferimento per l'attuazione della Rete delle Ciclovie regionali.

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