n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (BO). Assegnazione e concessione contributi ai sensi degli artt. 3 e 10 della L.R. n. 3/2011 e succ. mod. ed in attuazione della propria deliberazione n. 369/2015. CUP n. F94E15000400006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate ed in attuazione della propria deliberazione n. 369/2015, la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna alle spese necessarie per la realizzazione del progetto “Il Ponte - fase 2” del Comune di Pieve di Cento (Bo), assumendo a proprio carico l'onere finanziario complessivo di €. 14.300,00 (di cui €. 9.100,00 per spese di investimento, ed €. 5.200,00 per spese correnti) a fronte di una spesa prevista complessiva di €. 21.000,00 (di cui €. 13.000,00 per spese di investimento, ed €.8.000,00 per spese correnti); 

2) di approvare l’Accordo di programma, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (Bo), per predefinire le modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari per la realizzazione del suddetto progetto; 

3) di assegnare e concedere un contributo complessivo di €. 13.000,00 a favore del Comune di Pieve di Cento (Bo), ai sensi degli artt. 3 e 10, della L.R. n. 3/2011 e succ. mod., per la realizzazione del progetto sopra richiamato; 

4) di impegnare la spesa complessiva di €.13.000,00, registrata come segue: 

  • quanto a euro 9.100,00 con il n. 1766 di impegno, sul capitolo 2802 "Contributi a Enti locali per interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico e arredo di beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa(Art. 10, comma 1, lett. B), L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B. 1.2.3.3.4422,
  • quanto a euro 5.200,00 con il n. 1767 di impegno sul capitolo 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 3, L.R. 9 maggio 2011, n.3)" - U.P.B.1.2.3.2.3832,

 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 

5) di prendere atto che al sopracitato progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto n. F94E15000400006; 

6) di dare atto che in attuazione del DLgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle Transazioni elementari, come definite dal citato decreto, sono le seguenti:

  • Capitolo 02802 - Missione 03 – Programma 02 – Codice Economico U.2.03.01.02.003 – COFOG 03.6 – Transazioni UE 8 – SIOPE 2234 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3
  • Capitolo 02732 - Missione 03 – Programma 02 – Codice Economico U.1.04.01.02.003 – COFOG 03.6 – Transazioni UE 8 – SIOPE 1535 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3 

7) di stabilire che l’Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (Bo), come indicato nello schema parte integrante del presente atto, decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo stesso e fino al 31 dicembre 2015, tale termine è riferito alla completa realizzazione del progetto previsto nonché alla presentazione della relativa rendicontazione; 

8) di dare atto che alla liquidazione del contributo a favore del Comune di Pieve di Cento (Bo) provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali nel rispetto del citato D.LGS. n. 118/2011 ed in applicazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., previa sottoscrizione dell’Accordo di programma oggetto del presente provvedimento, secondo le modalità specificate nel medesimo e previo espletamento degli adempimenti previsti dal citato D. LGS. n. 33/2013 e ss.mm. nonché delle citate deliberazioni n. 1621/2013 e 57/2015; 

9) di dare altresì atto: 

  • che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà l’Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità; 
  • che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purchè non sostanziali; 

10) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

11) di dare atto infine che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n.57/2015; 

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

Schema di Accordo di Programma per la realizzazione del Progetto denominato “Il Ponte – Fase 2”, in attuazione degli obiettivi previsti dall’articolo 10, comma 1 lett. B) Legge regionale n. 3/2011

tra

La Regione Emilia-Romagna, rappresentata dall’Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per la Legalità, Massimo Mezzetti, in virtù della deliberazione della Giunta regionale n.... del...,

e

Il Comune di Pieve di Cento (Bo), rappresentato dal Sindaco Dott. Sergio Maccagnani; 

Vista la Legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 e ss.mm. recante "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" ed, in particolare, il Titolo II “Interventi di prevenzione primaria e secondaria” e il Titolo III “Interventi di prevenzione terziaria”;

Richiamati in particolare:

  • l’art. 3 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le Amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio di infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio." e al comma 1 bis che “Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;

  • l’art. 10 comma 1 che prevede che “La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l’assistenza agli Enti locali assegnatari dei beni

immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

b) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli Enti locali di cui alla lettera a) e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari”;

Premesso che:

- il Comune di Pieve di Cento (Bo), attraverso il progetto “Il Ponte - fase 2” persegue l’obiettivo di completare il recupero, per finalità sociali, dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in via Cento n. 39 nel Comune di Pieve di Cento e adibito grazie al “Progetto di accoglienza il Ponte”,(finanziato con D.G.R. n. 1326/2014) in struttura di accoglienza per nuclei in emergenza abitativa e in nuovo presidio di Polizia municipale dei Comuni di Pieve di Cento e Castello d’Argile.

In particolare, il nuovo progetto prevede ulteriori interventi di recupero e manutenzione dell’edificio mediante la tinteggiatura esterna del fabbricato e l’attivazione di un azione di supporto di educatori professionali per l’accompagnamento verso la fase di autonomia dei nuclei ospitati. Verrà inoltre organizzato un campo di volontariato destinato ai giovani per vivere l’esperienza del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Preso atto che il Sindaco del Comune di Pieve di Cento (Bo), con lettera acquisita al protocollo regionale in data 03/06/2015 al n.PG 2015.0373497, ha avanzato la richiesta di poter sottoscrivere un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto denominato “Il Ponte - fase 2”;

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione del progetto presentato dal Comune di Pieve di Cento (Bo) e riportato nel testo del presente Accordo;

Preso atto che trattasi di un progetto che ha come finalità il completamento del recupero, per finalità sociali, di un bene immobile confiscato in via definitiva ed assegnato al Comune di Pieve di Cento con Provvedimento dell’Agenzia del Demanio di trasferimento a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Pieve di Cento (Bo) n. 22363 del 26/09/2013 dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata;

Ritenuto, a tal fine, doversi pervenire tra la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (Bo), alla preliminare sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, il cui schema allegato è parte integrante del presente atto, anche al fine di concedere un supporto finanziario al programma degli interventi descritti e per il raggiungimento degli obiettivi specificati nel testo dell’Accordo stesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente Accordo di programma 

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma

Articolo 2 

Obiettivi

Il presente Accordo di Programma disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Pieve di Cento (Bo), ponendosi come obiettivo la realizzazione del progetto denominato “Il Ponte - fase 2”.

Articolo 3

Descrizione degli interventi

Oggetto del presente Accordo di Programma sono gli interventi, che di seguito si specificano:

  1. Recupero e manutenzione dell’edificio mediante la tinteggiatura esterna del fabbricato;
  2. attivazione di un azione di supporto e di mediazione condominale di educatori professionali per l’accompagnamento verso la fase di autonomia dei nuclei ospitati nella struttura denominata “il Ponte”;
  3. organizzazione di un campo di volontariato per i giovani per vivere l’esperienza del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al progetto di investimento pubblico connesso all’intervento oggetto del presente Accordo è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F94E15000400006.

Articolo 4

Quadro economico di riferimento

Relativamente agli interventi previsti nell’art. 10 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE DI INVESTIMENTO:

Descrizione spese

Costo

  • Costi di riqualificazione della struttura mediante tinteggiatura esterna del fabbricato

€. 13.000,00

Totale spese investimento

€. 13.000,00

Relativamente agli interventi previsti nell’art. 3 del presente Accordo, si prevede il finanziamento delle seguenti spese:

SPESE CORRENTI:

Descrizione spese

Costo

  • Supporto educatori professionali;
  • Realizzazione campo di lavoro

€. 6.000,00

€. 2.000,00

Totale spese correnti

€. 8.000,00

Articolo 5

Obblighi assunti da ciascun partecipant e

La Regione Emilia-Romagna si impegna finanziariamente a concedere al Comune di Pieve di Cento (Bo) un contributo complessivo di €. 14.300,00, di cui €. 9.100,00 a titolo di contributo alle spese di investimento ed €. 5.200,00 a titolo di contributo alle spese correnti, a fronte di una spesa complessiva prevista di €.21.000,00, (€ 13.000,00 per spese di investimento e € 8.000,00 per spese correnti), di cui €. 6.700,00 a carico del Comune di Pieve di Cento (Bo).

Il Comune di Pieve di Cento (Bo) si impegna:

  • ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la realizzazione delle azioni così come sinteticamente descritte all’articolo 3 del presente Accordo e secondo l’articolazione prevista nel progetto presentato;
  • a reperire le risorse necessarie per la realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste dal Progetto “Il Ponte - fase 2”, così come descritto nella documentazione presentata.
  • Il Comune di Pieve di Cento (Bo), si impegna inoltre a dare menzione del sostegno e del contributo della Regione Emilia-Romagna in ogni iniziativa sviluppata o in ogni tipo di materiale divulgativo prodotto e/o distribuito.

Articolo 6

Comitato Tecnico di Coordinamento

La Regione Emilia-Romagna e il Comune di Pieve di Cento (Bo) si impegnano inoltre, tramite i propri refe­renti individua­ti rispettivamente tramite i propri refe­renti individua­ti rispettivamente in Gian Guido Nobili, Antonio Salvatore Martelli e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e in Stefano Matteucci, per il Comune di Pieve di Cento (Bo), a convocare perio­dica­mente incontri di veri­fi­ca sull'andamento del progetto.

Articolo 7

Liquidazione del contributo regionale

La liquidazione del contributo a favore del Comune di Pieve di Cento (Bo), pari all'importo complessivo di €.14.300,00, sarà disposta in un’unica soluzione, previa sottoscrizione del presente Accordo di programma, a presentazione della rendicontazione delle spese sostenute comprensiva dei provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicante l'importo della spesa liquidata e/o del certificato di regolare esecuzione regolarmente approvato per i lavori, e a presentazione della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, lett b) della L.R. 3 del 9 maggio 2011, dovrà fornire elementi utili alla valutazione dei risultati conseguiti.

Articolo 8

Inadempimento

Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Pieve di Cento (Bo), la Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro congruo termine, revoca le quote di finanziamenti accordati relativamente alle fasi non realizzate.

Articolo 9

Durata dell'Accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2015. Tale termine è riferito alla completa realizzazione del progetto previsto, nonché alla presentazione della relativa rendicontazione.

Articolo 10

Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo

L’Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari è pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

per la Regione Emilia-Romagna

L’Assessore

per il Comune di Pieve di Cento

Il Sindaco

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