n.47 del 26.02.2025 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. Reg.le n. 41/01 artt. 27 e 31 - Impresa individuale azienda agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele - Rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume e riduzione della portata del prelievo) e cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal sub-alveo del fiume Trebbia in comune di Gossolengo (PC) ad uso irriguo - Proc. PC13A0041 - SINADOC 19567/2024
(omissis)
1. di assentire all’Impresa Individuale Azienda Agricola Lanzafame Grande di Dattilini Daniele (C.F: DTTDNL73E14G535S e P.I.V.A: 01531190336), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del volume e riduzione della portata del prelievo) e cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali da sub-alveo del Fiume Trebbia, codice pratica PC13A0041, ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a 35 l/s;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 139.838 m3/anno; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2034; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)