n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2010

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica”, in particolare l’art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, e in particolare l’art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l’allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;

- la Direttiva 2010/1/UE della Commissione del 08 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

- il Regolamento (UE) n. 17/2010 della Commissione, del 08 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della provincia di Venezia come zona protetta con riguardo all’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

Preso atto che il colpo di fuoco batterico è presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna;

Considerato:

- che la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;

- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;

- che è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il 15 marzo e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’All. IV, Parte B, punto 21.3;

- che è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, avente per oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”, e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 22 dicembre 2008, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modifica;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina

1) di adottare, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2010, specifiche prescrizioni concernenti la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora;

2) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2010, ubicati nei territori sopra citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) previa adozione di idonee misure di quarantena;

3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a uno dei seguenti trattamenti:

- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,

oppure

- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di acido ossalico al 3%;

4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l’apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato A) alla presente determinazione e che tale misura deve essere opportunamente documentata;

5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori della Regione Emilia-Romagna (di cui al comma 1), e altri territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora che, per quanto riguarda l’Italia sono: Lombardia (provincia di Mantova), Trentino Alto-Adige, Veneto (provicia di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Boara Pasini, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana in provincia di Padova, e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona);

6) di stabilire inoltre che le disposizioni di cui al presente atto non si applicano agli spostamenti effettuati entro e tra le aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono:

- Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (le province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (esclusa la provincia di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona);

7) di provvedere, ai sensi dell’art. 1, lett. c), della L.R. 09/09/1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

L’inosservanza delle prescri­zioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, e l’art. 11, comma 9, della L. R. n. 3/2004.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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