n.40 del 16.02.2022 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 238/2016, art. 8, comma 10-bis e decreto n. 676539/2021, art. 1, comma 3. Comuni emiliano-romagnoli in cui applicare la deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’articolo 8, come modificato dall’articolo 224 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone:

- al comma 10, che “La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP è pari o inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1 gennaio 2021 e, comunque, non prima dell’entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate”;

- al comma 10 bis, che, in deroga a quanto previsto al citato comma 10, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali definisce, con proprio provvedimento da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva per ettaro fino a 40 tonnellate tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione;

- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2021, n. 676539 “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 8 comma 10-bis: deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP”, che:

- ai commi 1 e 2, individua le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate a livello di Comune, riportate nel relativo Allegato I, sulla base delle rese medie comunali superiori alle 30 tonnellate per ettaro, come risultanti dalle dichiarazioni di vendemmia presentate annualmente e relative alle ultime cinque campagne vitivinicole (2015-2019), escludendo la campagna con la resa più alta e quella con la resa più bassa;

- al comma 3, prevede che, entro il 31 gennaio 2022, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano richiedere al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali eventuali integrazioni da apportare all’Allegato I, sulla base della verifica che almeno il 25% dei produttori, che insistono nel Comune per il quale si chiede l’iscrizione, abbia registrato una resa produttiva superiore alle 30 tonnellate per ettaro, in almeno un’annualità tra il 2015 e il 2019;

Richiamato il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/273 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”;

Dato atto che l’Allegato I del citato Decreto n. 676539/2021 individua, per quanto concerne la Regione Emilia-Romagna, tra le aree vitate dove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a 40 tonnellate i seguenti 5 Comuni: Brescello (RE); Alfonsine, Fusignano, Russi e Sant’Agata sul Santerno (RA);

Considerato che:

- in Regione Emilia-Romagna, la produzione di vini generici (comuni e varietali), diversa dalla produzione di vini a Denominazione di Origine e ad Indicazione Geografica, rappresenta circa la metà del vino complessivamente prodotto in ogni vendemmia;

- la Regione Emilia-Romagna risulta essere la seconda in Italia, dopo la Regione Puglia, per quantità di uve destinate a produrre vini generici (comuni e varietali);

- in varie aree vitate di pianura della Regione la resa media di uva da vino di diverse annate ha superato le 40 ton/ha;

- le giacenze di vino in Emilia-Romagna sono rimaste costanti negli ultimi anni, a dimostrazione che il vino generico prodotto in Regione viene integralmente venduto al consumatore;

Valutato che, per le caratteristiche proprie della produzione vitivinicola della Regione sopra descritte, la riduzione della resa massima di uva a 30 tonnellate per ettaro non solo non favorirebbe un aumento dei consumi di vini a Denominazione di origine o ad Indicazione geografica, rivolti ad un altro target di consumatore, bensì avrebbe l'effetto indiretto e non desiderato di incrementare il fabbisogno regionale di vino generico da importazione;

Preso atto che, in più occasioni, la Consulta agricola regionale si è espressa all’unanimità a favore della richiesta di estendere, quanto più possibile, le aree vitate regionali in deroga;

Atteso che, a seguito delle opportune verifiche effettuate ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, del più volte citato Decreto n. 676539/2021, un totale di ulteriori 77 Comuni della Regione Emilia-Romagna soddisfano i requisiti necessari ai fini dell’applicabilità del regime di deroga;

Ritenuto pertanto opportuno ampliare quanto più possibile le aree vitate in deroga ed in particolare di:

- confermare i n. 5 Comuni della Regione Emilia-Romagna individuati nell’Allegato I al citato Decreto n. 676539/2021;

- richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto, l’integrazione dell’Allegato I al Decreto n. 676539/2021 con l’elenco di n. 77 Comuni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di confermare l’individuazione dei 5 Comuni di cui all’Allegato I del Decreto Ministeriale n. 676539/2021: Brescello, Alfonsine, Fusignano, Russi e Sant’Agata sul Santerno;

2) di approvare l’elenco di n. 77 Comuni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, aventi i requisiti, ai sensi del comma 3, dell’articolo 1, del Decreto n. 676539/2021, per l’applicazione della deroga alla resa massima di uva ad ettaro nelle unità vitate iscritte a schedario, diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP;

3) di richiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del Decreto n. 676539/2021, l’integrazione dell’Allegato I al medesimo decreto con l’elenco di n. 77 Comuni di cui al punto 2);

4) di dare mandato al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera di trasmettere il presente atto, entro il 31 gennaio 2022, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e all’Organismo Pagatore Regionale Agrea;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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