n.11 del 11.01.2019 (Parte Seconda)
Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.(Proposta della Giunta regionale in data 16 luglio 2018, n. 1136)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, proposta all’Assemblea legislativa, progr. n. 1136 del 16 luglio 2018, recante ad oggetto “Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e ss. mm. ii. in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922.”;
Preso atto:
- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente “Territorio, Ambiente, Mobilità” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. AL/2018/57656 in data 29 ottobre 2018;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 1136 del 16 luglio 2018 - (qui allegato);
- ed inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
Premesso che:
con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1706 del 26 luglio 1978 e n. 1871 del 6 dicembre 1978 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, le tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione e le relative indicazioni di procedura per l'applicazione degli oneri stessi, e che dette deliberazioni sono state successivamente modificate e integrate con gli atti consiliari n. 2079 del 6 aprile 1979 e n. 2792 del 21 aprile 1980;
con le deliberazioni n. 3098 del 14 marzo 1990, n. 533 del 25 giugno 1991, n. 1017 del 17 giugno 1992, n. 1482 del 6 maggio 1993 ed infine con le deliberazioni n. 849 e n. 850 del 4 marzo 1998, il Consiglio regionale ha provveduto ad aggiornare le tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché le relative indicazioni procedurali di applicazione;
Richiamati:
l’art. 30, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), la quale, in attuazione dell’art. 16, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare le tabelle parametriche;
l’art. 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7, come modificato dall’articolo 39 della legge regionale 27 dicembre 2017 n. 25 che individua misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio ed in particolare stabilisce che “a conferma di quanto disposto dall' articolo 28, comma 4, della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), dall' articolo 30, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dall' articolo 34, comma 3, della legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 (Legge comunitaria regionale per il 2015), a causa del perdurare delle difficoltà economiche del settore edilizio ed al fine di favorire la ripresa dell'attività edificatoria, non si procede all'aggiornamento delle tabelle parametriche relative agli oneri di urbanizzazione, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione, di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10), le quali continuano ad essere applicate con l'incidenza ivi stabilita sino alla ridefinizione della disciplina sul contributo di costruzione che sarà predisposta con la nuova legge regionale in materia di governo del territorio, e comunque non oltre il 30 giugno 2018”;
Premesso inoltre che:
con delibera del Consiglio regionale n. 1108 del 29 marzo 1999 è stata approvata la “Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione”;
l’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l'edilizia residenziale”. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento;
Premesso infine che l’art. 16, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge 11 novembre 2014 n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, prevede un ulteriore onere, denominato “contributo straordinario”, riferito al maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;
Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) ha fortemente orientato le politiche urbanistiche verso il riuso e la rigenerazione del territorio urbanizzato piuttosto che verso l’espansione insediativa;
Dato atto altresì che la Regione Emilia-Romagna intende promuovere altresì lo sviluppo economico e persegue politiche di crescita dell’offerta occupazionale anche nel settore edilizio;
Ritenuto che per dare maggiore efficacia ad una innovativa disciplina urbanistica che riservi al riuso e alla rigenerazione urbana maggiori facilità e celerità procedurali, occorre intervenire sulla disciplina degli oneri di urbanizzazione in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di miglioramento della qualità urbana ed edilizia nonché alla promozione degli interventi di edilizia residenziale anche grazie ad idonee forme di incentivazione economica;
Considerato dunque necessario procedere alla completa revisione della disciplina del contributo di costruzione, al fine di concorrere utilmente all’attuazione della legge urbanistica regionale anche con tale disciplina;
Ritenuto altresì opportuno apportare semplificazioni alla vigente disciplina del contributo di costruzione nonché adeguarla alle disposizioni intervenute da fonti normative statali e regionali, ed in particolare da:
- legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”;
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- legge regionale 21/10/2004, n. 23 “Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all' articolo 32 del D.L. 30/9/2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24/11/2003, n. 326”;
- legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”;
- legge 11/11/2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/9/2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 “Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti”;
- legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di una nuova disciplina del contributo di costruzione e non al mero aggiornamento dei parametri vigenti, di cui alle tabelle definite dai provvedimenti del Consiglio regionale n. 849 e n. 850 del 4/3/1998 e dei valori della delibera del Consiglio regionale n. 1108 del 29/3/1999;
Ritenuto di definire i seguenti criteri generali per la revisione della disciplina del contributo di costruzione, meglio dettagliati nell’Allegato A:
1) CLASSI DEI COMUNI
In attuazione dell’art. 30, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013 che definisce i criteri per la costruzione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione e in armonia con il principio di semplificazione, le classi di comuni previste dall’attuale sistema di classificazione, definito con deliberazione di Consiglio regionale n. 2351 del 18/1/1984, sono ridotte da sette a quattro, e sono così costituite:
I Classe - comuni capoluogo e comuni con un numero di abitanti pari o superiore a 50.000;
II Classe - comuni con un numero di abitanti inferiore a 50.000 e pari o superiore a 15.000;
III Classe - comuni con un numero di abitanti inferiore a 15.000 e pari o superiore a 5.000;
IV Classe - comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000”.
È previsto l’incremento di una classe per i comuni confinanti con i capoluoghi di Provincia e al comune capoluogo della Città metropolitana di Bologna, per quelli territorialmente interessati dalla Via Emilia o localizzati lungo la costa “fronte mare”. Nel caso di più fattispecie si sommano gli incrementi.
A partire dalla II classe è applicata una riduzione progressiva degli importi base del 20%.
2) AMBITI URBANISTICI E DESTINAZIONI D’USO
Si supera l’articolazione delle zone urbanistiche omogenee prevista dalle deliberazioni del Consiglio regionale n. 849 e n. 850 del 1998 (derivante dall'art. 13 della L.R. n. 47 del 1978 ora abrogata) ed è introdotta una suddivisione del territorio comunale semplificata in coerenza con la nuova disciplina urbanistica regionale che aiuti in maggior misura lo sviluppo di politiche orientate al riuso e rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti e alla riduzione del consumo di suolo:
- aree esterne al territorio urbanizzato (T.U.),
- aree permeabili ricomprese all’interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione,
- aree interne al T.U.
Si semplifica inoltre l’attuale sistema di parametrazione degli oneri di urbanizzazione, impostato su cinque tabelle (Tabelle A, B, C, D, E) per differenti categorie funzionali, nelle due tabelle descritte al successivo punto 3, da applicare alle sei categorie funzionali definite dalla L.R. n. 15 del 2013.
3) INCIDENZA DEGLI ONERI
In coerenza con gli orientamenti che la Regione Emilia-Romagna ha assunto con la nuova legge urbanistica, in ordine alla promozione degli interventi di riuso e rigenerazione del tessuto edilizio esistente, e in armonia con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, è prevista una differenziazione dei rapporti di incidenza degli oneri, graduandone l’entità in base alla diversa localizzazione urbanistica. Tale articolazione, finalizzata a favorire gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente ricompreso all’interno del territorio urbanizzato, si può schematizzare nelle seguenti tabelle, nelle quali sono riportati i rapporti di incidenza da applicare ai valori unitari degli oneri di urbanizzazione, in funzione della destinazione d’uso, del tipo di intervento edilizio e della sua localizzazione urbanistica.
Residenziale/ turistico - ricettivo/ direzionale |
||||
Tipo di intervento/localizzazione urbanistica |
|
Aree esterne al T.U. |
Aree permeabili ricomprese all’interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione |
Territorio urbanizzato (T.U.) |
NC - Nuova costruzione |
U1 |
1 |
1 |
0,55 |
RU - Ristrutturazione urbanistica |
U2 |
1 |
1 |
0,55 |
RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico (CU) |
U1 |
0,7 |
0,7 |
0,45 |
U2 |
0,7 |
0,7 |
0,45 |
|
RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU |
U1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
U2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Produttivo/commerciale/rurale (svolto da non aventi titolo) |
||||
Tipo di intervento/localizzazione urbanistica |
|
Aree esterne al T.U. |
Aree permeabili ricomprese all’interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l’urbanizzazione |
Territorio urbanizzato (T.U.) |
NC - Nuova costruzione |
U1 |
1 |
1 |
0,6 |
RU - Ristrutturazione urbanistica |
U2 |
1 |
1 |
0,6 |
RE - Ristrutturazione edilizia con aumento di CU |
U1 |
1 |
1 |
0,5 |
U2 |
1 |
1 |
0,5 |
|
RE - Ristrutturazione edilizia senza aumento di CU |
U1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
U2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
4) VALORI UNITARI
Ai fini del presente provvedimento, nella determinazione dei valori unitari degli oneri di urbanizzazione è perseguito l’obiettivo di assumere importi base adeguati all’attuale fase congiunturale dell’economia regionale, tali da promuovere sviluppo economico e offerta occupazionale. I valori unitari di U1 e U2 da applicare sono quelli riassunti nella seguente tabella.
Valori unitari |
U1 (€/mq) |
U2 (€/mq) |
U1+U2 (€/mq) |
Funzione residenziale |
85,00 |
110,00 |
195,00 |
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva (limitatamente all’artigianato di servizio alla casa e persona) |
|||
Funzione turistico-ricettiva |
|||
Funzione direzionale |
|||
Funzione produttiva |
24,00 |
7,00 |
31,00 |
Funzione commerciale all’ingrosso |
|||
Funzione rurale |
È data la possibilità ai comuni di modulare motivatamente i valori unitari sopra espressi sulla base delle politiche insediative locali e dei servizi presenti nelle diverse parti del territorio, aumentando o diminuendo gli importi fino ad un massimo del 15%, nonché di ridurre gli stessi valori unitari fino ad un massimo del 30% per determinate frazioni comunali.
Applicando ai suddetti valori unitari le percentuali in funzione delle classi di comuni di cui al punto 1 e i rapporti di incidenza contenuti nella tabella del precedente punto 3, si ottengono gli oneri di urbanizzazione, per unità di superficie, da applicare per ogni intervento oneroso di trasformazione edilizia.
In attuazione della legge urbanistica regionale, all’interno del territorio urbanizzato, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35% per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione. Per i medesimi interventi i comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, fino alla completa esenzione dal contributo.
5) INTERVENTI EDILIZI
Sulla base degli artt. 29, 30, 31 e 32 della L.R. n. 15 del 2013, che stabiliscono i casi in cui è dovuto il contributo di costruzione, sono considerati onerosi i seguenti interventi edilizi:
- nuova costruzione (NC),
- ristrutturazione urbanistica (RU),
- ristrutturazione edilizia (RE),
- ristrutturazione edilizia (RE) senza aumento di CU, ad esclusione degli interventi relativi alle sole modifiche dei prospetti,
- altri tipi di interventi che prevedano un aumento di CU.
6) CONTRIBUTO PER IMPIANTI PRODUTTIVI
La presente riforma interviene anche in tema di contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all’art. 34 della L.R. n. 15 del 2013 (attuativo dell’ art. 19 del D.P.R. n. 380 del 2001) il quale prevede che, in relazione a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi e funzioni rurali svolte dai non aventi titolo, oltre alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, sia previsto il versamento di un contributo pari all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, il cui valore è stabilito con deliberazione del Consiglio comunale in base ai parametri definiti dall'Assemblea legislativa.
Tenendo conto delle esperienze in atto nei comuni della Regione Emilia-Romagna, sono definiti i valori unitari omogenei relativi al contributo per il trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi “D” e al contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche “S”.
Nella determinazione dei valori unitari è affidata ai comuni la possibilità di aumentare o diminuire gli stessi fino ad un massimo del 15% e di ridurli fino al 30% per determinate frazioni del territorio comunale. I comuni possono inoltre aggiungere parametri di incidenza sulla base delle specificità produttive presenti sul territorio.
7) CONTRIBUTO STRAORDINARIO
Sulla base della legge urbanistica regionale si forniscono criteri omogenei per il calcolo del contributo straordinario di cui all’art. 30, comma 3, lettera f), della L.R. n. 15 del 2013 (in attuazione dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del D.P.R. n. 380 del 2001) che prevede che sia dovuto all’Amministrazione comunale in misura non inferiore al 50% il maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso.
Nella definizione delle modalità di calcolo del contributo straordinario sono proposti due metodi di stima del plusvalore fondiario: uno speditivo, che prende in esame la sola componente fondiaria e si applica calcolando la differenza tra i valori delle aree prima e dopo la variazione degli strumenti urbanistici; uno analitico, secondo le formule dell’estimo immobiliare, da utilizzare nei casi di particolare complessità della trasformazione ovvero quando le trasformazioni edilizie ed urbanistiche non siano riconducibili alla sola componente fondiaria.
Si fissa nella misura del 50% la quota di maggiore valore dovuta a titolo di Contributo straordinario.
8) COSTO DI COSTRUZIONE
Con la presente riforma si interviene anche rivedendo le modalità di calcolo della quota relativa al costo di costruzione (QCC) di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 1108 del 29 marzo 1999, attraverso un metodo che supera l’attuale sistema basato sui costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata. Tenuto conto che tale imposta è da riferire al dato oggettivo dell’edificio, ovvero al valore dell’oggetto edilizio realizzato o trasformato, si ritiene che il metodo basato sui costi dell’edilizia agevolata non tenga conto del diverso valore di mercato degli immobili presenti sul territorio regionale.
Il nuovo metodo di calcolo del costo di costruzione convenzionale, in coerenza con i principi di proporzionalità e progressività, fa riferimento al prezzo di mercato degli immobili fornito dall’OMI, articolato per comuni/quartieri/zone, destinazioni d’uso, tipologie edilizie e loro stato di conservazione. Il costo di costruzione convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo del contributo si assesta su un valore pari al 47,5% della media del valore di mercato degli immobili, in analogia al rapporto tra valori di mercato e costo di costruzione convenzionale assunto nella legge d’impianto (Legge n. 10 del 1977).
A partire da tale valore è confermata la disciplina vigente relativa al calcolo della quota del costo di costruzione ed in particolare quella relativa agli incrementi e alla maggiorazione per gli edifici residenziali.
È stato introdotto per i primi cinque anni di applicazione della disciplina un metodo di abbattimento progressivo del costo di costruzione convenzionale, fino ad un massimo del 35% dei valori più alti, per i comuni per i quali il costo convenzionale calcolato con il nuovo metodo superi di almeno il 50% il costo di costruzione previsto dalla delibera previgente.
È estesa a tutta l’Edilizia Residenziale Sociale (ERS), non solo all’edilizia convenzionata, l’esenzione dal pagamento della quota relativa al costo di costruzione.
9) SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
In base al tipo di intervento, alla destinazione d’uso e alla sua localizzazione, il contributo di costruzione è dato dalla somma di una o più delle seguenti componenti:
- oneri di urbanizzazione (U1 e U2),
- contributi D ed S,
- contributo straordinario (CS),
- quota sul costo di costruzione (QCC).
È specificato il principio secondo il quale a scomputo totale o parziale del contributo di costruzione (relativo alle voci U1, U2, D ed S) il soggetto attuatore può realizzare direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e gli spazi collettivi previsti dagli strumenti urbanistici comunali. La quota sul costo di costruzione (QCC) è sempre esclusa dallo scomputo.
10) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E AUTONOMIA COMUNALE
La nuova disciplina fornisce ampia flessibilità ai comuni nell’applicazione del contributo di costruzione così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, si prevede che i comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine a:
- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i comuni diversi dai capoluoghi) ovvero scelta della I classe (per comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell’Area dell’insediamento all’aperto (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all’aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive è prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- eventuali riduzione di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell’Allegato A, tra cui le riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall’art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24 del 2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all’interno del territorio urbanizzato;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune frazioni del territorio comunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori “A”, sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore “A” medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla del. cons. reg. n. 1108 del 1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc.);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2 con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d’opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;
Considerato che occorre applicare le modalità di calcolo del contributo di costruzione previste per gli interventi all’interno del territorio urbanizzato anche agli interventi considerati ammissibili dal PUG nell’edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento. Ciò in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 32, comma 3, lettera b), e 36, comma 4, della L.R. n. 24 del 2017 che, pur prevedendo che detti areali non vanno ricompresi all’interno del perimetro del territorio urbanizzato, richiedono che il PUG promuova negli stessi prioritariamente gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana di cui all’art. 7, comma 4, lettere a) e b), della medesima legge regionale (interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica);
Dato atto dell’Allegato A che è caratterizzato dai seguenti paragrafi:
1 - Oneri di urbanizzazione;
2 - Tabella parametrica di U1 e U2;
3 - Contributi “D” e “S”;
4 - Contributo straordinario;
5 - Quota del costo di costruzione (QCC);
6 - Scomputi, versamento, monetizzazioni e altre norme di carattere generale;
7 - Contributo di costruzione per gli interventi nell’edificato sparso o discontinuo e nelle relative aree di pertinenza e di completamento;
Dato atto dell’Allegato B relativo alla “Classificazione dei comuni per l’applicazione della disciplina del contributo di costruzione”;
Valutato pertanto necessario procedere alla approvazione della disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della L.R. n. 15 del 2013 (in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. n. 380 del 2001), come meglio descritta negli Allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Considerato infine necessario integrare l’elenco delle definizioni tecniche uniformi contenute nell’Allegato II della delibera della Giunta regionale n. 922 del 28/6/2017 con la definizione di “Volume utile” ai fini dell'applicazione degli U1 e degli U2 in ordine all’unità di superficie individuata per le funzioni produttive e commerciali a maggior sviluppo verticale;
Ritenuto che la definizione di “Volume utile” possa essere quella definita nella precedente delibera dell'Assemblea legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010;
Considerato altresì necessario precisare nelle medesime definizioni tecniche uniformi contenute nell’Allegato II della deliberazione della Giunta regionale n. 922 del 28 giugno 2017 che le “tettoie con profondità maggiore a m. 1,5” sono considerate superficie utile per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2017, n. 922 che approva le definizioni tecniche uniformi;
Preso atto che la Giunta regionale ha sentito il Tavolo di coordinamento tecnico per le politiche di governo del territorio;
Dato atto dei pareri di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1136 del 16 luglio 2018, qui allegati;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la riforma della disciplina del contributo di costruzione ai sensi del Titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come definita negli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3) di dare atto che i Comuni sono tenuti al recepimento del presente provvedimento entro il 30 settembre 2019 e che, trascorso tale termine, la nuova disciplina opera direttamente;
4) di dare mandato alla Giunta di effettuare il monitoraggio continuo dell’applicazione della presente disciplina anche ai fini di garantire supporto ai Comuni nell’omogenea operatività della disciplina e di proporre eventuali modifiche e di apportare con propri provvedimenti correzioni di eventuali errori materiali e miglioramenti testuali che non incidano sui contenuti discrezionali del presente atto;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.