n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)

Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021. Proroga al 31 dicembre 2022

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 " Testo unico in materia di foreste e filiere forestali ";

- la Legge 28 maggio 2021, n. 84 “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;

- Il Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155 recante “Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure di protezione civile”;

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Evidenziate, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.:

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale la Regione esercita in tutte le materie relative all’ambiente, all’energia, alla difesa del suolo e della costa, e alla protezione civile, le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale l’Agenzia di Protezione Civile istituita con la L.R. n. 1/2005 è ridenominata “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” ed esercita le funzioni attribuite dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni provinciali;

- l’art. 21, comma 2, punto a), ai sensi del quale le funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle Comunità montane in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni;

- l’art. 21, comma 2, punto d), ai sensi del quale le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate dall’art. 177 della L.R. n. 3/1999 alle Province, sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Richiamato inoltre il Regolamento regionale 1 agosto 2018, n. 3 “Approvazione del Regolamento forestale regionale in attuazione dell'art.13 della L.R. n. 30/1981”, ed in particolare il Titolo VI della Parte Seconda “Comportamenti a rischio di incendio boschivo nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nelle relative aree limitrofe ai sensi della Legge n. 353 del 2000”;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della legge n. 353/2000;

Richiamata la propria deliberazione n. 1928 del 21 dicembre 2020 “Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021. Aggiornamento per l’anno 2020";

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 1253 del 20 luglio 1999 con la quale si stabilisce che ai lavori per l’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna) e il Servizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);

- la propria deliberazione n. 932 del 28 giugno 2017 con la quale si stabilisce che il Dirigente regionale competente provveda ad istituire un tavolo tecnico che possa svolgere azione di monitoraggio relativamente all’andamento delle campagne Antincendio boschivo (AIB) e dell’attuazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” affinché si possa valutare la validità di quanto programmato nel piano stesso anche con il compito di proporre, anche prima della scadenza naturale del Piano, aggiornamenti, modifiche o adeguamenti in funzione di nuovi elementi normativi o organizzativi che sopraggiungessero nel frattempo;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 19204 del 28/11/2017 di istituzione del Tavolo tecnico composto dai funzionari regionali e dai rappresentanti degli Enti competenti in materia con le funzioni sopra esposte;

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 7422 del 30/4/2019 di modifica della composizione del Tavolo tecnico di cui sopra;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 643 del 29 aprile 2019, “Istituzione della "Commissione Permanente per la Formazione Regionale del volontariato di protezione civile" presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in materia di coordinamento, indirizzo e controllo” (convenzione sottoscritta in data 11/6/2019);

- n. 2219 del 13 dicembre 2016, “Approvazione schema di convenzione quinquennale fra Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani delegazione dell'Emilia-Romagna per la collaborazione delle attività di protezione civile”;

- n. 2224 del 17 dicembre 2018, “Approvazione convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo per l’impiego delle unità Carabinieri Forestali nell’ambito delle materie di competenza regionale” (convenzione sottoscritta in data 14/3/2019);

- n. 404 del 18 marzo 2019, “Approvazione degli schemi di convenzione quadro per la regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile”;

- n. 504 del 1 aprile 2019, “Approvazione schema convenzione quadro tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Emilia-Romagna;

Riunito in data 16/11/2021 il Tavolo tecnico di cui alla Determinazione dirigenziale n. 7422 del 30/4/2019;

Dato atto che in tempi recenti si era reso necessario con la sopra citata deliberazione n. 1928/2020 rivedere alcune impostazioni ed aggiornare i contenuti del Piano regionale per il periodo 2017-2021, già precedentemente approvato con la deliberazione n. 1172/2017, anche in relazione all’entrata in vigore del regolamento forestale regionale n. 3/2018 e delle relative sanzioni di cui all’art. 15 della sopra citata legge regionale n. 30/1981;

Dato atto che la sopra citata propria deliberazione n. 1928/2020 prevede che il Piano, alla sua scadenza, possa essere prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

Ritenuto opportuno attendere per un’ulteriore revisione dei testi del piano regionale affinché vi sia una piena attuazione a livello nazionale del D.L. n. 120/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021 che dovrebbe, tra le altre cose, portare all’approvazione del Programma operativo nazionale di cui all’art. 1 dello stesso Decreto-legge, avendo così modo anche di comprendere come si svilupperà il quadro degli interventi forestali che verranno promossi e finanziati dal futuro Piano Strategico Nazionale 2023-2027 (piano strategico della PAC);

Ritenuto che siano ancora da confermare le prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna già approvate in sede di prima approvazione del piano regionale per il periodo 2017-2021 di cui alla determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017, ferme restando comunque anche le Misure di Conservazione generali e specifiche successivamente aggiornate con la propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018;

Ritenuto necessario estendere anche formalmente la validità delle previsioni del Piano per gli incendi boschivi della Regione Emilia-Romagna anche ai territori dei due nuovi comuni Montecopiolo e Sassofeltrio (RN) e ritenuto opportuno considerare per entrambi in via transitoria un indice di rischio “moderato” anche in ragione del rischio “medio” già attribuito ai due Comuni secondo gli elenchi di cui alla Decisione C.E. n. C(93) 1619 del 24/06/1993 e dei dati presenti nel “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - 2017 - 2019”, della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 792 del 10/7/2017 e confermato nella sua validità con D.G.R. n. 823 del 29/6/2020;

Ferme restando le modifiche all’impianto normativo nazionale intervenute per la materia incendi boschivi con il D.L. n. 120/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021 e concernenti il Codice penale e i dispositivi e le sanzioni di cui alla Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Richiamato l’art. 13 della citata legge regionale n. 1/2005, il quale in particolare dispone che:

- il piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- il piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;

Dato atto che nel Piano regionale per il periodo 2017-2021, aggiornato con propria deliberazione n. 1928/2020, si conferma l’impostazione secondo la quale non vengono individuati a priori periodi e aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti, nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della legge n. 353/2000, in quanto tale individuazione continua ad avvenire in base alla consolidata procedura di dichiarazione di "stato di grave pericolosità", il quale attiva la "fase di preallarme" descritta nel capitolo relativo al "Modello di intervento" del Piano durante il quale, nelle aree in cui esso viene dichiarato, sono applicati i divieti e le sanzioni di cui sopra;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare, l'art. 37, comma 4;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 12377 del 16/7/2020, con la quale è stato affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 468/2017, “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”. Adempimenti conseguenti”;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità e dell'Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

a voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la validità del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2017-2021 (aggiornamento anno 2020)”, già approvato con propria deliberazione n. 1928 del 21 dicembre 2020, ed estendendone le previsioni ai territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio (RN) ricadenti ora in Regione Emilia-Romagna ai sensi della Legge n. 84/2021 e per i quali viene in entrambi i casi e in via transitoria attribuito un indice di rischio “moderato” e ferme restando le modifiche all’impianto normativo nazionale intervenute per la materia incendi boschivi con il D.L. n. 120/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021 e concernenti il Codice penale e i dispositivi e le sanzioni di cui alla Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

2. di confermare che nell’attuazione del Piano di cui al precedente punto 1 all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza approvata con Determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017, fermi restando anche i successivi aggiornamenti alle Misure di conservazione generali e specifiche di cui alla propria deliberazione n. 1147 del 16 luglio 2018;

3. di demandare all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità", e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

4. di provvedere agli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

5. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune.

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