SUPPLEMENTO SPECIALE N.213 DEL 29.10.2013

PROGETTO DI LEGGE

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1

Oggetto ed obiettivi dell’intervento normativo

1. La presente legge detta disposizioni per l’adeguamento degli assetti istituzionali e gestionali delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, con l’obiettivo di assicurare e potenziare, in condizioni di qualità, omogeneità ed appropriatezza, i servizi di tutela della salute nell’interesse delle persone e della collettività, e di addivenire, nei territori ricompresi nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza a forme di integrazione funzionali e strutturali idonee a garantire misure di razionalizzazione e snellimento amministrativo, nonché il contenimento della spesa pubblica.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti mediante la fusione delle strutture aziendali aventi sede nel territorio Regionale cosi come evidenziato al comma 1 e nell’ambito del modello di condivisione delle responsabilità tra il Servizio Sanitario Regionale e le comunità locali di cui alla legge 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario regionale), realizzando l’allineamento e l’integrazione delle responsabilità di programmazione e vigilanza, spettando agli Enti locali, con quelle di gestione ed erogazione dei servizi poste in capo alle aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna.

3. In coerenza con i principi previsti dalla l.r. 29/2004, i percorsi di unificazione e integrazione di cui alla presente legge sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l’ottimale allocazione delle risorse per l’esercizio dei servizi ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, anche attraverso le forme incentivanti previste dalla normativa vigente.

Capo II

Istituzione delle Aziende USL dell’Emilia

Art. 2

Costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense, Emilia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono costituite, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), l’Aziende Unità sanitarie locali Bologna, Estense, Emilia.

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Bologna opera nell’ambito territoriale dei Comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Bologna e Imola. L’Azienda Unità Sanitaria Locale Estense opera nell’ambito territoriale dei Comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Modena e Ferrara. L’Azienda Unità Sanitaria Locale Emilia opera nell’ambito territoriale dei Comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

2. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna, Imola, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza cessano dalla data di costituzione dell’Aziende Unità sanitarie locali Bologna, Estense ed Emilia. Le Aziende Unità sanitarie locali Bologna, Estense ed Emilia subentrano a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle Aziende preesistenti.

3. Il patrimonio delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito alle'Aziende Unità sanitarie locali Bologna, Estense ed Emilia. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alle funzioni istituzionali e trasferito delle Aziende Bologna, Estense ed Emilia ai sensi del comma 3 viene utilizzato secondo le modalità ed il perseguimento degli scopi già in essere all’entrata in vigore della presente legge. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dalle Aziende, acquisito il parere delle Conferenze territoriali sociali e sanitari di cui all’articolo 4. In caso di dismissione definitiva del patrimonio, i relativi proventi sono reinvestiti in favore dei territori in cui si trovavano i beni alienati e per potenziare la qualità dei servizi ivi presenti. Sono fatte salve le diverse determinazioni delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, assunte con il consenso dei Comitati di Distretto interessati.

4. In applicazione di quanto previsto dal comma 2, il personale in servizio nelle preesistenti Aziende, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito alle Aziende Unità sanitarie locali Bologna, Estense ed Emilia.

Le Aziende Bologna, Estense ed Emilia provvedono, ad adottare le iniziative dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale.

Art. 3

Organizzazione e funzionamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia

1. L’organizzazione e il funzionamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia, di seguito denominate come Aziende sono disciplinati dalla normativa regionale vigente e, in particolare dalla legge regionale n. 29 del 2004.

2. Le Aziende assicurano, in condizioni di qualità, appropriatezza ed omogeneità, l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali.

3. Gli atti aziendali individuano le sedi legali e disciplinano l’organizzazione delle Aziende tenendo conto della loro peculiare complessità e ampiezza territoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge nonché delle leggi e delle direttive regionali in materia.

4. L’atto aziendale è adottato dai nuovi Direttori generali delle Aziende nel rispetto delle prerogative della Conferenza di cui all’articolo 4 e di quanto previsto dall’articolo 6 ed è elaborato garantendo il coinvolgimento degli operatori nell’ambito degli organi di governance interna, di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2004, e delle rappresentanze associative. L’atto aziendale è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.

5. L’atto aziendale di ciascuna Azienda prevede l’articolazione territoriale dell’Azienda, valorizzando, anche attraverso adeguate ed autonome risorse finanziarie, il ruolo di gestione dei distretti socio-sanitari, che rappresentano l’articolazione territoriale fondamentale del governo e della programmazione aziendale e costituiscono il punto privilegiato delle relazioni tra attività aziendali ed Enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e della integrazione tra servizi sociali e sanitari.

6. Le Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia perseguono la riorganizzazione e l’unificazione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa, assicurare benefici economici e di omogeneizzare le procedure nel nuovo contesto aziendale.

7. La riorganizzazione dei servizi sul piano assistenziale avviene nel rispetto della programmazione regionale e territoriale assicurando condizioni di equità di accesso e prossimità ai servizi nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi di assistenza primaria, alle attività ospedaliere di base, ai servizi territoriali e domiciliari afferenti all’integrazione socio-sanitaria. A tal fine, in sede di costituzione dell’Azienda unica, è confermato l’assetto distributivo esistente per le attività territoriali, specialistiche ed ospedaliere.

8. Al fine di assicurare condizioni di equità nella costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia, la Regione garantisce la prosecuzione del sostegno economico-finanziario già previsto per le Aziende cessate ed assoggettate a piani di rientro.

Art. 4

Conferenze territoriali sociali e sanitarie Uniche Bologna, Estense ed Emilia unica della Romagna e Comitati di distretto

1. A decorrere dall’1° gennaio 2014, sono istituite le Conferenze territoriali sociali e sanitarie Bologna, Estense, Emilia (di seguito denominata Conferenze), che operano nell’ambito territoriale delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia, che esercitano, in rappresentanza della pluralità dei territori coinvolti, funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell’Azienda, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

2. Alle Conferenze, in particolare, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, dell’articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, nonché le previsioni contenute nel Piano Sanitario e Sociale regionale, in quanto compatibili con la presente legge.

3. Le Conferenze, composte da tutti gli Enti Locali, esercitano in sede assembleare, almeno due volte all’anno, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l’organizzazione ed il funzionamento della nuova aziende. In particolare, le Conferenze intervengono nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere ai sensi dell’articolo 3 della presente legge ed individua, d’intesa con i Direttori generali delle Aziende, i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Le Conferenze assicurano altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed alla configurazione organizzativa e territoriale di ciascuna Azienda.

4. In seno alla Conferenza di ciascuna Azienda, è costituito l’Ufficio di presidenza, composto dai Sindaci dei Comuni dei Capoluoghi di Provincia e dai Presidenti delle Province e dai Presidenti dei Comitati di distretto, che esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Conferenza in merito ai profili organizzativi e gestionali della nuova Azienda e, in particolare, assume funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. L’Ufficio di presidenza esprime parere sulla nomina del Direttore generale dell’Azienda da parte della Regione.

5. In ogni ambito distrettuale, è istituito il Comitato di distretto, composto dai Sindaci dei Comuni o loro delegati. Nel caso di coincidenza dell’ambito distrettuale con l’Unione conforme alla legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte dalla Giunta dell’Unione. Qualora l’ambito distrettuale comprenda più ambiti ottimali definiti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni del Comitato di Distretto sono esercitate in seduta congiunta tra loro dalle Giunte delle Unioni coincidenti con l’ambito. Nel caso di ambiti ottimali costituiti da una Unione e da singoli Comuni, le funzioni sono esercitate dalla Giunta dell’Unione e dai Sindaci o loro delegati.

6. Il Comitato di Distretto opera in stretto raccordo con la Conferenza ed assume le prerogative e le funzioni disciplinate dalla normativa regionale vigente. I Direttori generali di ciascuna Azienda nominano i Direttori di Distretto, d’intesa con il Comitato di Distretto.

7. Le Conferenze disciplinano, con apposito regolamento, le proprie modalità di organizzazione e funzionamento e le relazioni con l’Ufficio di Presidenza ed i Comitati di Distretto, individuando in particolare le disposizioni di garanzia che ne consentano l’esercizio delle funzioni secondo criteri di ampia rappresentatività per l’assunzione delle più rilevanti deliberazioni.

Art.5

Disposizioni per l’avvio operativo delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia

1. I direttori generali, in carica all’entrata in vigore della presente legge, delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Imola, Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Piacenza assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla cessazione delle aziende ed alla costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia. Nell’ambito dei primi provvedimenti propedeutici alla costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia, i Direttori generali individuano la sede legale provvisoria di riferimento ed effettuano la ricognizione della dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2013 e dei fondi contrattuali. Per assicurare la continuità dei compiti di gestione da parte delle direzioni sanitarie ed amministrative in carica nelle aziende cessate, i Direttori generali effettuano altresì la revisione dei relativi contratti prevedendone la nuova scadenza al 31 marzo 2014.

2. La Regione nomina i nuovi Direttori Generali delle Aziende secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, anche attraverso l’aggiornamento dell’elenco degli idonei costituito ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992. I contratti in essere dei Direttori generali delle Aziende USL Imola, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Parma e Piacenza cessano a decorrere dalla costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia.

3. La Regione nomina i nuovi Collegi sindacali dell’Aziende. I collegi sindacali delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse ai sensi del comma 1, restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all’articolo 3-ter, comma 1 lettere b) e c) del decreto legislativo n. 502 del 1992, sino all’approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2013.

4. La Regione:

a) assicura il coordinamento tecnico ed il supporto alle funzioni operative necessarie a svolgere gli adempimenti propedeutici alla costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia e per garantire il subentro e la continuità nella gestione delle attività e nei rapporti delle Aziende preesistenti;

fornisce indicazioni sui principi, le modalità ed i criteri di organizzazione e funzionamento delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia e per il loro processo di progressiva realizzazione.

Art. 6

Concertazione e confronto con le Organizzazioni sindacali

1. Il perseguimento degli obiettivi della presente legge, i processi di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio dell’Emilia, nonché la definizione degli assetti organizzativi e lo svolgimento degli adempimenti necessari alla costituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali Bologna, Estense ed Emilia avvengono attraverso il confronto e la concertazione con le Organizzazioni sindacali, secondo i principi della legge regionale n. 29 del 2004 e nel rispetto delle prerogative contrattuali e delle relazioni sindacali aziendali, nonché di quanto stabilito in appositi Protocolli d’Intesa stipulati con le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie.

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