n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Modifica della delibera n. 26 del 24 settembre 2009 "Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del DLgs n. 112 del 25/6/2008, convertito nella Legge 133/08. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo"
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, all’unanimità dei componenti,
delibera:
1. di modificare gli indirizzi applicativi introdotti con la delibera n. 26 del 24 settembre 2009 abrogando la facoltà di deroga al principio del pensionamento del personale che ha raggiunto il 40° anno di servizio o il 65° anno di età, provvedendo, conseguentemente ad adeguare i commi e) ed f) del punto 1 del dispositivo della menzionata delibera;
2. di approvare pertanto il nuovo testo degli indirizzi applicativi della normativa in oggetto nel testo che si riporta di seguito e che sostituisce quelli emanati precedentemente al presente atto:
a) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/08, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, nei confronti del personale che compirà il 40° anno di anzianità contributiva e che, alla data del presente atto, abbia già superato tale limite;
b) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/08, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, nei confronti del personale che raggiungerà il 65° anno di età, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, da valutarsi secondo quanto previsto dalla nota informativa n. 48 INPDAP del 17 dicembre 2008;
c) l’attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a), di 39 anni e 4 mesi, assicurando quindi i tempi necessari a garantire gli effetti del provvedimento con la scadenza naturale dei 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando il rispetto dei termini di decorrenza della pensione previsti ai sensi di legge;
d) l’attivazione della procedura di collocamento a riposo per età di cui al punto b) deve essere avviata nei confronti di tutto il personale a partire dall’ottavo mese precedente il compimento del 65° anno di età, fermo restando il rispetto dei termini di decorrenza della pensione previsti ai sensi di legge;
e) gli incarichi dirigenziali affidati in applicazione del nuovo assetto organizzativo dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti ai commi innanzi elencati nella definizione delle rispettive scadenze;
3. di dare atto che i nuovi indirizzi non contrastano né inficiano alcuna delle procedure già espletate in forza delle precedenti norme di indirizzo;
4. di confermare per quanto non modificato dalla presente delibera i contenuti della delibera n. 26 del 24 settembre 2009;
5. di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia deliberato in data 19 febbraio 2009;
6. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it