n.313 del 24.10.2013 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 1

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 1 - Finalità generali e ambito di applicazione.

1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:

(omissis)

b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-Regione con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato.».

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione,è il seguente:

«Art. 2 - Ruolo e funzioni della Regione

(omissis)

4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.».

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione,è il seguente:

«Art. 3 - Obiettivi specifici

1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;».

Comma 2

2) il testo della lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione,è il seguente:

«Art. 3 - Obiettivi specifici

(omissis)

2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:

(omissis)

d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;».

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione,è il seguente:

«Art. 6 - Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government

(omissis)

2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 12 - Patrimonio informativo pubblico

1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome.».

Nota all’art. 6

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 – Il sistema informativo regionale (SIR)

1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR (Sistema informativo regionale) è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR. ».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo dell’articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 14 - Progetti integrati

1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.

2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse. ».

Nota all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Criteri organizzativi delle strutture regionali

1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 13 sono organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.

2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:

a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;

b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;

c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;

d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;

e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo della rubrica del capo VI della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

« Capo VI - Sistema regionale di negoziazione telematica per le pubbliche amministrazioni ».

Note all’art. 11

Comma 1

1) il testo della rubrica dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.».

Comma 3

3) il testo del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

(omissis)

2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:

a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;

b) a semplificare il processo di acquisto interno;

c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;

d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.».

Comma 4

4) il testo del comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Razionalizzazione degli acquisti regionali

(omissis)

3. A tal fine sono introdotti:

a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;

b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi). ».

Note all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'articolo 23.».

Comma 3

3) il testo dei commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituiti, era il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.

5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:

a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;

b) degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché i loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.

6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.

7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.».

Comma 4

4) il testo del comma 8 bis dell’articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto

(omissis)

8-bis. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, l'agenzia può altresì prestare i propri servizi in favore di società e in generale di organismi non ricompresi tra quelli di cui al comma 5, costituiti o partecipati in via maggioritaria dalle amministrazioni di cui al medesimo comma 5 per la promozione ed il sostegno delle attività inerenti allo sviluppo economico, sociale, culturale, del territorio.».

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Trasformazione in società per azioni

1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.

2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.

3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.

4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.

5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 8.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) il testo dell’articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 21 - Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato

1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.

2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.

4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 22 - Procedure telematiche di acquisto

1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.

2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.

3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) per il testo dell’articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, vedi nota 1) all’articolo 15.

Note all’art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 23 - Rapporti di servizio

1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative. ».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, è il seguente:

«Art. 23 – Rapporti di servizio

(omissis)

2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo dell’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004, che concerne Sviluppo regionale della società dell’informazione, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - - Clausola valutativa

1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;

b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;

c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;

d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;

e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;

f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.».

Note all’art. 20

Comma 1

1) il testo della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29, che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 –Attribuzioni

1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonché per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:

(omissis)

f-bis) svolge la funzione di archiviazione e conservazione dei documenti informatici, con le modalità previste dalla normativa vigente, prodotti dalla Regione e, mediante apposita convenzione, dei documenti prodotti da Province, Comuni e altri soggetti pubblici.».

Comma 2

2) il testo del comma 1 bis dell’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995, che concerne Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Finanziamenti

(omissis)

1-bis. Negli atti di impegno di tale fondo sono esplicitati gli importi dedicati all'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f -bis).».

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