n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento in via provvisoria struttura sanitaria privata denominata Nuovo Centro Salute Castelnovese di Castelnovo di Sotto (RE)
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
Richiamate:
la Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 comma 4;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 “Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 823/2020 “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
Viste:
- la domanda di accreditamento pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 9/7/2019, e successive integrazioni del 23/7/2019, ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Nuovo Centro Salute Castelnovese S.r.l., con sede legale in Castelnovo di Sotto (RE), per la struttura sanitaria privata denominata Nuovo Centro Salute Castelnovese, sita in Via Leonardo da Vinci n. 14, Castelnovo di Sotto (RE) per:
- Attività di diagnostica per immagini limitatamente ad Ecografia;
- la successiva nota, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 12/2/2020, e successive integrazioni del 3/6/2020, ivi conservate, presentata dallo stesso Legale rappresentante, di richiesta di integrazione alla domanda di accreditamento già inviata delle seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Oculistica;
- Ostetricia e ginecologia;
e per:
- Punto prelievi;
Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;
Vista la relazione motivata su base documentale in ordine alla accreditabilità della suddetta struttura, redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale e trasmessa con nota Prot. 24/09/2020.0617208.I;
Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui, in relazione all’estensione della verifica quale Poliambulatorio per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Oculistica;
- Ostetricia e ginecologia;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad Ecografia e Densitometria;
- Punto prelievi;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
applicati i requisiti disponibili vigenti, riconducibili a tutte le attività richieste in accreditamento, è stata espressa una valutazione favorevole all'accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria di cui trattasi per le attività richieste, ad esclusione di:
- Punto prelievi, in quanto tale attività è svolta dalla Società Bianalisi Spa e pertanto non può essere accreditata in capo al Nuovo Centro Salute Castelnovese di Castelnovo di Sotto (RE);
e con le seguenti precisazioni:
Cardiologia, con esclusione di:
- Attività pediatrica;
- TILT Test;
- Elettrocardiografia dinamica;
Ostetricia e ginecologia, con esclusione di:
- Attività ostetrica;
- Fisiopatologia prenatale;
- Colposcopia;
- Isteroscopia diagnostica;
Valutato quindi di poter procedere alla concessione dell’accreditamento in via provvisoria della struttura sanitaria privata Nuovo Centro Salute Castelnovese, sita in Via Leonardo da Vinci n. 14, Castelnovo di Sotto (RE), con le specifiche più sopra riportate, sulla base dell’esame unicamente documentale svolto dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale, dando mandato alla stessa Agenzia di effettuare entro i prossimi diciotto mesi, una visita di verifica sul campo, per esaminare il volume di attività svolto e la qualità dei suoi risultati, al fine della conferma dell’accreditamento concesso;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata denominata Nuovo Centro Salute Castelnovese, sita in Via Leonardo da Vinci n. 14, Castelnovo di Sotto (RE), l’accreditamento in via provvisoria come Poliambulatorio per:
- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:
- Cardiologia, con esclusione di Attività pediatrica, TILT Test ed Elettrocardiografia dinamica;
- Chirurgia generale;
- Oculistica;
- Ostetricia e ginecologia, con esclusione di Attività ostetrica, Fisiopatologia prenatale, Colposcopia, Isteroscopia diagnostica;
- Attività di diagnostica per immagini, limitatamente ad Ecografia;
- Funzione di governo aziendale della formazione continua;
2. di dare atto di quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 23 della l.r. 22/2019 e, conseguentemente, di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi diciotto mesi:
- l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento;
- la verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2. comporta la revoca dell’accreditamento concesso in via provvisoria;
4. l’accreditamento di cui al punto 1. decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;
5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
6. di dare atto che le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, introdotte con la l.r. 22/2019, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza, secondo quanto previsto dall'art. 16 della l.r. medesima, con le modalità ivi indicate;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
8. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;
9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
10. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
11. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.