n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Casearia Tricolore Società Consortile a r.l. - Concessione derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso industriale in comune di Reggio Emilia (RE) località Masone (Pratica n. 8602 - RE11A0066)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Casearia Tricolore Società Consortile a R.L. C.F./P.IVA 02412890358 con sede in Reggio Emilia 42122 - Via Gobellino n. 23/01 la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Masone da destinarsi ad uso industriale;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,30 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 29.200,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 21 marzo 2013 n. 2680

(omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia.

(omissis)

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. È fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d’idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all’uso effettuato.

La zona di tutela assoluta del pozzo (10 metri di raggio) deve essere recintata e al suo interno devono essere presenti esclusivamente manufatti a servizio del pozzo medesimo;

Nella zona di rispetto del pozzo (200 metri di raggio) le strutture presenti (eventuali reti di scarico, eventuali trattamenti di reflui, eventuali cisterne di carburanti ecc.) e le strutture e/o infrastrutture eventualmente previste devono essere realizzate con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare l’inquinamento della falda.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

(omissis)

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