n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)
Approvazione accordo di programma tra la RER e l'Unione Terra di Mezzo (RE), per l'istituzione di un corpo di polizia locale come definito all'art. 14 L.R. n. 24/2003 e ss. mm. ed in attuazione della propria delibera n. 689/2014
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare l'Accordo di programma, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tra la Regione Emilia-Romagna e l’Unione Terra di Mezzo, per l’istituzione di un corpo di polizia locale come definito all’art. 14 della L.R. n. 24/2003 e ss.mm. ed in attuazione della propria delibera n. 689/2014;
2) di approvare altresì, per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la partecipazione finanziaria della Regione a sostegno del programma suddetto, secondo quanto indicato al successivo punto 4) e sulla base delle disposizioni e prescrizioni previste nel testo dello schema di Accordo allegato parte integrante al presente provvedimento;
3) di stabilire:
- che l'Accordo ha una durata, per quanto riferita allo sviluppo del progetto sopra indicato, di anni tre e la sua scadenza viene individuata al 31/12/2017, fatti salvi gli atti di rendicontazione e di liquidazione conseguenti per i quali si stabilisce che debbano essere conclusi entro l’anno successivo:
- che alla sottoscrizione dell’Accordo di programma provvederà il Vicepresidente – Assessore a “Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza.”;
- che in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
4) di dare atto che in ragione:
- delle prescrizioni di legge dettate dal D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” con specifico riferimento al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, per il finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione delle attività previste nell’Accordo si precisa che, a legislazione vigente, a far data dal 01 gennaio 2015 le indicazioni di natura contabile previste nell’Accordo saranno oggetto di valutazione tecnica per consentire, in termini procedimentali, l’adeguamento alla nuova normativa di settore;
- delle indicazioni tecnico-operative che verranno applicate con l’entrata in vigore del D.lgs. n.118/2011 che il presente Accordo, sotto il profilo delle implicazioni contabili a valere sugli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, rimane strettamente vincolato al verificarsi delle condizioni che legittimano l’effettiva esigibilità della spesa intesa come il momento in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza sulla base del cronoprogramma progettuale con riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata;
- dell’applicativo tecnico-contabile discendente dai principi dell’armonizzazione dei bilanci pubblici disposta dal D.lgs n.118/2011 si procederà con successivi atti a dare piena contezza sulla registrazione delle obbligazioni contabili rinvenibili dall’Accordo non costituendo, per questo aspetto, vincolo per l’attivazione delle procedure di iscrizione e gestione delle risorse finanziarie necessarie per assicurare la copertura finanziaria nel bilancio regionale;
5) di dare atto inoltre che alla liquidazione del contributo provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente ai sensi dell'art. 51 comma 3, della L.R. 40/01, nonché della propria delibera 2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità previste all'art. 8) dell'Accordo di programma;
6) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 1621/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
7) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.